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Revoca dell'amministratore di condominio. Inammissibile il ricorso per Cassazione

Il procedimento di revoca dell'amministratore di condominio si svolge in camera di consiglio e si conclude con decreto reclamabile alla Corte d'appello.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

La vicenda La Corte d'appello di Roma, pronunciandosi sulla richiesta di modifica o revoca di precedente decreto avente ad oggetto il rigetto della domanda di revoca giudiziale di Tizio dall'incarico di amministratore del Condominio, evidenziava che l'istanza eccepiva anche nuove cause di "gravi irregolarità" non poste alla base dell'iniziale domanda, e, comunque, ai sensi dell'art. 739, ultimo comma, c.p.c., non poteva ammettersi un reclamo o un riesame contro i decreti già pronunciati in sede di reclamo. Avverso tale decreto Caio ha proposto ha dedotto la violazione degli artt. 112 e 742 c.p.c., dovendosi ammettere, ad avviso del ricorrente, la revoca o modifica del provvedimento del giudice del reclamo sia se basato su elementi sopravvenuti, sia per un riesame di merito e di legittimità delle originarie risultanze.

Inoltre, il ricorrente eccepiva anche la violazione degli artt. 742 e 91 c.p.c., avendo la Corte d'Appello condannato lo stesso alle spese processuali in difetto di soccombenza.

Il ragionamento della Corte di Cassazione. Preliminarmente, la Suprema Corte ha evidenziato che "è inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111Cost., avverso il decreto con il quale la Corte di appello provvede sul reclamo avverso il decreto del tribunale in tema di revoca dell'amministratore di condominio, previsto dagli art. 1129 c.c. e 64 disp. att. c.c., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione. Tale ricorso è, invece, ammissibile soltanto avverso la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, concernendo posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo" (Cassazione, Sez. VI - 2, 11/04/2017, n. 9348).

Premesso quanto innanzi esposto, nella vicenda in esame, secondo gli ermellini, non potevano considerarsi ammissibili, avverso il decreto in tema di revoca dell'amministratore di condominio, le censure proposte sotto forma di vizi in iudicando o in procedendo, dirette a rimettere in discussione la sussistenza, o meno, delle gravi irregolarità ex art. 1129, comma 12, c.c.

Difatti, il procedimento di revoca dell'amministratore di condominio si svolge in camera di consiglio, si conclude con decreto reclamabile alla corte d'appello (art. 64 disp. att. c.p.c.) e si struttura, pertanto, come giudizio camerale plurilaterale tipico, che culmina in un provvedimento privo di efficacia decisoria, siccome non incidente su situazioni sostanziali di diritti o "status" (Cass., Sez. VI - 2, 23/06/2017, n. 15706).

La revoca dell'amministratore di condominio non può essere chiesta con il procedimento ordinario

Di conseguenza, il primo motivo di censura del ricorso è stato di dichiarato inammissibile in quanto il decreto con cui la Corte d'Appello dichiari inammissibile l'istanza di modifica o revoca, ex art. 742 c.p.c., del decreto pronunciato in sede di reclamo sul provvedimento di revoca dell'amministratore di condominio comunque non costituisce "sentenza" essendo sprovvisto dei richiesti caratteri della definitività e decisorietà, in quanto non contiene alcun giudizio in merito ai fatti controversi, non pregiudica il diritto del condomino ad una corretta gestione dell'amministrazione condominiale, né il diritto dell'amministratore allo svolgimento del suo incarico.

Inoltre, il secondo motivo del ricorso, pur avendo ad oggetto esclusivamente la statuizione relativa alle spese processuali, è ammissibile; nel merito, tuttavia, la statuizione impugnata, giacché conforme al criterio della soccombenza indicato come normale dall'art. 91 c.p.c., risultava corretta.

Difatti, la cassazione ha espressamente affrontato e risolto positivamente la questione dell'applicabilità dell'art. 91 c.p.c. al procedimento camerale azionato in base all'art. 1129, comma 11, c.c. ed all'art. 64 disp. att. c.p.c., chiarendo come il principio di soccombenza si riferisca ad ogni processo, senza distinzioni di natura e di rito.

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In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il ricorso è stato rigettato.

TABELLA RIEPILOGATIVA

OGGETTO DELLA PRONUNCIA

Impugnazione del provvedimento di revoca dell'amministratore

RIFERIMENTI NORMATIVI

1129 c.c.

PROBLEMA

Secondo il condomino ricorrente doveva ammettere la revoca o la modifica del provvedimento del giudice del reclamo sia se basato su elementi sopravvenuti, sia per un riesame di merito e di legittimità delle originarie risultanze.

Inoltre, il ricorrente eccepiva la violazione dell'art. 91 c.p.c., avendo la Corte d'Appello condannato lo stesso alle spese processuali in difetto di soccombenza.

LA SOLUZIONE

Secondo la Corte di cassazione, non potevano considerarsi ammissibili, avverso il decreto in tema di revoca dell'amministratore di condominio, le censure proposte sotto forma di vizi in iudicando o in procedendo, dirette a rimettere in discussione la sussistenza, o meno, delle gravi irregolarità ex art. 1129, comma 12, c.c.

Difatti, il procedimento di revoca dell'amministratore di condominio si svolge in camera di consiglio, si conclude con decreto reclamabile alla corte d'appello (art. 64 disp. att. c.p.c.) e si struttura, pertanto, come giudizio camerale plurilaterale tipico, che culmina in un provvedimento privo di efficacia decisoria.

Quanto, dell'applicabilità dell'art. 91 c.p.c. al procedimento camerale azionato in base all'art. 1129, comma 11, c.c. ed all'art. 64 disp. att. c.p.c., la Corte ha chiarito come il principio di soccombenza si riferisca ad ogni processo, senza distinzioni di natura e di rito.

LA MASSIMA

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto con il quale la Corte di appello provvede sul reclamo avverso il decreto del Tribunale in tema di revoca dell'amministratore di condominio, previsto dagli art. 1129 c.c. e 64 disp. att. c.c., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione. Il procedimento di revoca dell'amministratore di condominio si svolge in camera di consiglio, si conclude con decreto reclamabile alla Corte d'appello e si struttura, pertanto, come giudizio camerale plurilaterale tipico, che culmina in un provvedimento privo di efficacia decisoria.

(Cass. civ., sez. VI., ord.18 marzo 2019 n. 7623).

Sentenza
Scarica Cass. 18 marzo 2019 n. 7623
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