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La revoca dell'amministratore di condominio non può essere chiesta con il procedimento ordinario

La revoca giudiziale dell'amministratore di condominio, che può essere chiesta da ciascun condomino singolarmente, è un procedimento di volontaria giurisdizione.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 
15 Feb, 2018

La vicenda. Tizio avevo introdotto giudizio al fine di dichiarare la nullità della delibera assembleare per vistosi errori e incompletezze del verbale; inoltre chiedeva la revoca e la nomina di nuovo amministratore in quanto questo avrebbe travalicato le proprie attribuzioni di legge quale amministratore. Per tali ragioni, l'attore chiedeva anche il risarcimento del danno.

Nel costituirsi in giudizio, il convenuto ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità della domanda relativa alla revoca dell'amministratore ed alla nomina di un amministratore giudiziario; nel merito ha contestato la domanda.

Procedimento di volontaria giurisdizione. Il codice civile riconosce all' assemblea di condominio la facoltà di revocare l'amministratore dal proprio incarico in qualsiasi momento (art. 1129, undicesimo comma, c.c.).

Al fianco di questa competenza generale, il legislatore codicistico ha inteso permettere ad ogni condomino di prendere l'iniziativa per ottenere la revoca dell'amministratore in carica tramite ricorso all'Autorità Giudiziaria.

Ai sensi dell'art. 64 disp. att. c.c.: sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dall'undicesimo comma dell'articolo 1129 e dal quarto comma dell'articolo 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l'amministratore in contraddittorio con il ricorrente. Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo alla corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione. A tal proposito il Tribunale di Modena (22 febbraio 2016, n. 58) ha precisato che in ordine al procedimento di revoca giudiziale dell'amministratore di condominio, la revoca da parte dell'autorità giudiziaria deve essere effettuata dal Tribunale ad esito di un procedimento che segue le disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio.

La natura camerale e di volontaria giurisdizione non fa venir meno la natura di procedimento a parti contrapposte, che vede come legittimo contraddittore l'amministratore del condominio, unico ma necessario legittimato passivo.

Quest'ultimo contraddice la pretesa del condomino o dei condomini ricorrenti iure proprio e non come mandatario del condominio, cosicché è ad esso personalmente e non al condominio che devono fare carico le spese processuali nel caso di revoca.

 Continua [...]

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Sentenza
Scarica Tribunale di Roma .n12del2gennaio2018
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