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Revoca illegittima dell'amministratore di condominio, quando opera il diritto di reintegra?

La revoca dell'amministratore è sempre deliberabile dall'assemblea, oppure può essere disposta dall'Autorità Giudiziaria in caso di gravi irregolarità. Esiste un diritto dell'amministratore ad essere reintegrato nell'incarico se la revoca è ingiusta?
Avv. Alessandro Gallucci 

L'amministratore di condominio che è stato revocato ha diritto ad essere reintegrato nel suo incarico se la revoca è illegittima?

Risposta: se si tratta di revoca assembleare non sempre. Ciò perché la contestazione della revoca assembleare da parte di un condòmino con azione giudiziaria può portare alla reintegrazione, se tesa alla invalidazione del deliberato su quel punto, mentre quella avanzata da parte dell'amministratore che non sia condòmino no.

In tale ipotesi, lo vedremo tra breve, all'amministratore di condominio è data la possibilità di agire giudizialmente se la revoca, per quanto sempre deliberabile dall'assemblea (art. 1129 c.c.), non è sorretta da giusti motivi.

Diverso il discorso nel caso di revoca giudiziale illegittima, poiché la riforma del decreto di revoca impugnato con reclamo davanti alla Corte d'appello assume a tutti gli effetti il valore di una sorta di reintegrazione nella carica.

Torniamo alla revocazione assembleare.

Revoca assembleare dell'amministratore e richiesta danni

Il Tribunale di Parma con un'interessante ordinanza resa, mediante deposito in cancelleria, il 9 ottobre 2017 ci dà l'opportunità di valutare le conseguenze della revoca dell'amministratore condominiale avvenuta ingiustamente, ossia senza giusti motivi.

Memento: l'assemblea di condominio - per espressa previsione normativa (art. 1129, undicesimo comma, c.c.) - ha il potere di revocare l'amministratore condominiale in qualunque momento, cioè in teoria anche il giorno dopo la sua nomina, o addirittura perfino nella stessa assemblea durante la quale è stato assegnato l'incarico, ferma restando la possibilità di deliberare in questa occasione sull'argomento.

Revoca tacita amministratore di condominio

Revoca sempre e comunque, ma come specificato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (si veda sent. n. 20957/2004), la revoca assembleare dell'amministratore dal proprio incarico senza che ricorrano giusti motivi, consente al mandatario revocato di agire giudizialmente per ottenere il risarcimento del danno.

Risarcimento consistente - ove riconosciuto - nel mancato guadagno conseguente alla ingiusta revoca. E poiché il mandato è annuale, presumibilmente il risarcimento può sostanziarsi nell'intera annualità di retribuzione. Oltre al ristoro economico, però null'altro.

Il provvedimento del Tribunale di Parma, reso in seguito al ricorso di un amministratore revocato, ricorso presentato ai sensi dell'art. 700 c.p.c. (così detto ricorso d'urgenza), ne spiega le ragioni.

Perché l'amministratore non condòmino non può ottenere la reintegrazione nell'incarico?

Questa la vicenda: alcuni condòmini domandavano al loro amministratore - ai sensi dell'art. 66 disp. att. c.c. (cioè in modo vincolante) - di convocare un'assemblea condominiale.

In questi casi, la legge prescrive che la mancata risposta alla richiesta entro dieci giorni dalla sua comunicazione - ovvero la tardiva risposta - fa sì che i condòmini richiedenti possano autoconvocarsi.

Così è accaduto nel caso sottoposto al giudice parmense, ed alla fine di quell'assemblea il mandatario risulta revocato. Da qui il suo ricorso per la reintegrazione.

Anche se la decisione di revoca fosse stata illegittima, ma non era il caso di questa controversia, tale illegittimità non sarebbe potuta essere rilevata dall'amministratore. L'art. 1137 c.c. - dice il giudice di Parma - non attribuisce infatti all'amministratore di condominio, che non sia condòmino, un tale diritto.

Per esplicitare il concetto: se l'assemblea revocasse illegittimamente l'amministratore, questi non potrebbe fare altro che prenderne atto. Ciò non varrebbe laddove si trattasse di amministratore/condomino; in tal caso egli avrebbe legittimazione ad impugnare la delibera per ottenere l'invalidazione e quindi (salvo sostituzione della delibera illegittima con una regolare e del medesimo tenore) la reintegrazione nella carica.

Ad ogni buon conto, si chiarisce nel provvedimento del Tribunale di Parma, non è con un ricorso d'urgenza - volto a congelare la revoca e quindi impedire il passaggio di consegne - che l'amministratore rimosso può fare valere le proprie ragioni.

Si legge nell'ordinanza che nel caso di ingiusta revoca dell'amministratore «l'unico pregiudizio ipotizzabile è di tipo economico non avente i caratteri dell'urgenza propri del procedimento cautelare atipico» ed inoltre «che il nostro ordinamento prevede che in caso di lesione della posizione giuridica dell'amministratore, egli ha diritto esclusivamente a una tutela risarcitoria, ma non reale».

In buona sostanza, tornando a quanto già anticipato, l'amministratore che ritiene di essere stato rimosso illegittimamente non può in alcun modo sperare di agire giudizialmente per essere reintegrato, ma solamente di fare valere le proprie ragioni in termini economici, ossia domandando il risarcimento del danno.

Reintegrazione, dunque, solamente se l'amministratore è un condòmino, oppure nel caso di revoca giudiziale, se il decreto giudiziale di revoca viene a sua volta revocato in sede di reclamo, mai negli altri casi, salvo diritto al risarcimento del danno.

Scheda riepilogativa

Amministratore non condòmino

Revoca assembleare

Nessun diritto di reintegrazione solo risarcimento del danno

Amministratore non condòmino

Revoca giudiziale

Diritto alla reintegrazione attraverso reclamo avverso il provvedimento giudiziale che ha disposto la revoca

Amministratore condòmino

Revoca assembleare

Diritto alla reintegrazione mediante impugnazione della delibera che lo ha revocato dall'incarico, sempre che al termine del giudizio la delibera contestata sia invalidata

Amministratore condòmino

Revoca giudiziale

Vale quanto detto per l'amministratore non condòmino.

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