La vicenda. Il Pubblico Ministero aveva rinviato a giudizio Sempronio (ex Amministratore) accusato del reato di appropriazione indebita aggravata perché, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, si era appropriato di una somma, distratta dal conto corrente condominiale mediante bonifici effettuati a favore dello stesso ex amministratore ed assegni a favore di "vari beneficiari", nonché di un'altra somma versata sul medesimo conto corrente dei condòmini per essere destinata al TFR della custode dello stabile (importo contabilizzato e mai restituito).
Il ragionamento del Tribunale. A seguito dell'istruttoria di causa, era emerso che Sempronio aveva avuto una condotta appropriativa.
Difatti, nel corso dell'esame, l'imputato Sempronio aveva confermato "di aver confuso i flussi finanziari attinenti i diversi condòmini amministrati, seguendo una prassi di cattiva gestione notoriamente diffusa in ambito condominiale e cagionata dalla necessità di tamponare le situazioni di morosità via via emergenti". Di conseguenza, considerato che le somme contestate (appropriate)erano state utilizzate per fini diversi e propri dell'imputato (più precisamente, per sua stessa ammissione, allo scopo di coprire le perdite che si erano verificate in altri condomini dallo stesso gestiti), a conclusione dell'istruttoria, il Tribunale ha ritenuto raggiunta la prova in ordine all'abuso contestato.
A tal proposito, secondo il Tribunale, nell'ambito del rapporto fiduciario di mandato, che si instaura tra i condomini e l'amministratore, il professionista è legittimato a ricevere dai condomini somme di denaro al fine di provvedere all'esecuzione di specifici pagamenti o da riversare nella cassa condominiale per fronteggiare le spese di gestione del condominio in forza dei bilanci approvati dall'assemblea.
Difatti, nel primo caso l'amministratore deve procedere a compiere il pagamento a cui è obbligato secondo le modalità e i termini convenuti; mentre, nel secondo caso, egli è tenuto a una generale destinazione dei fondi confluiti sul conto comune alle spese condominiali secondo le modalità stabilite dall'assemblea con obbligo di rendiconto e di restituzione alla scadenza di quanto ricevuto nell'esercizio del mandato, ai sensi dell'art. 1713 c.c. (Cass. Civ., sez. II, sent. n. 10815/2000, Cass. Sez. II, n. 16698 del 22/07/2014).
Ad ogni modo, secondo costante orientamento giurisprudenziale, "commette il delitto di appropriazione indebita il mandatario che, violando le disposizioni impartitegli dal mandante, si appropri del denaro ricevuto utilizzandolo per propri fini e, quindi, per scopi diversi ed estranei agli interessi del mandante" (Cass. penale, sez. II, 31/05/2017 n. 31322; Cassazione penale, sez. II, 20/06/2017, n. 40870).
In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il Tribunale di Milano ha condannato Sempronio (ex-amministratore) a 10 mesi di reclusione e 300 euro di multa, oltre al risarcimento del danno patrimoniale al Condominio (parte civile del processo).
TABELLA RIEPILOGATIVA | |
OGGETTO DELLA PRONUNCIA | Reato di appropriazione indebita aggravata |
RIFERIMENTI NORMATIVI | Art. 646 e 61, n. 11, c.p |
PROBLEMA | L'ex Amministratore era stato accusato del reato di appropriazione indebita aggravata perché, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, si era appropriato delle somme del conto corrente condominiale mediante bonifici effettuati a favore dello stesso |
LA SOLUZIONE | Secondo il Tribunale, nell'ambito del rapporto che si instaura tra i condomini e l'amministratore, il professionista è legittimato a ricevere dai condomini somme di denaro al fine di provvedere all'esecuzione di specifici pagamenti o da riversare nella cassa condominiale per fronteggiare le spese di gestione del condominio in forza dei bilanci approvati dall'assemblea. Di conseguenza, nel primo caso l'amministratore deve procedere a compiere il pagamento a cui è obbligato secondo le modalità e i termini convenuti; mentre, nel secondo caso egli è tenuto a una generale destinazione dei fondi confluiti sul conto comune alle spese condominiali secondo le modalità stabilite dall'assemblea. |
LA MASSIMA | "Il reato di appropriazione indebita da parte dell'amministratore del condominio si configura anche in relazione ad un esiguo ammanco dalla cassa condominiale, qualora l'amministratore non sia in grado di provare che tale minima differenza di cassa sia riconducibile a cause diverse dalla finalità di indebita appropriazione e non da lui volute consapevolmente" (Trib. Roma sentenza n. 10481 del 21 novembre 2018). |