Vai al contenuto
dirrep

Ripartizione spese illegittima: D.I. e non mediazione

Partecipa al forum, invia un quesito

Mi sorge l'ennesimo dubbio (sebbene non abbia mai avuto certezze in materia)

Con decorrenza 21/09/2013, sarebbe obbligatoria in materia condominiale, la mediazione civile. Il che farebbe presupporre che, prima di adire l' A.G. sarebbe necessario rivolgersi all'organismo di mediazione.

A questo punto, il Gdp che emette un D.I. immediatamente esecutivo, e soprattutto chi glielo chiede prima della mediazione, non sta operando in forma scorretta?

E' come sfondare con una ruspa una porta con la serratura inceppata, senza aver prima chiamato il falegname o il fabbro.

Va bene che in questo Paese vige il libero arbitrio... ma il Legislatore, non potrebbe essere più chiaro?

Per il recupero delle quote morose, l'amministratore non deve ricorrere all'organo preposto per la mediazione, egli infatti può agire direttamente nel rispetto dell'art. 63 delle disposizioni d'attuazione del c.c.

 

I. Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, puo' ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed e' tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.

Mi sorge l'ennesimo dubbio (sebbene non abbia mai avuto certezze in materia)

Con decorrenza 21/09/2013, sarebbe obbligatoria in materia condominiale, la mediazione civile. Il che farebbe presupporre che, prima di adire l' A.G. sarebbe necessario rivolgersi all'organismo di mediazione.

A questo punto, il Gdp che emette un D.I. immediatamente esecutivo, e soprattutto chi glielo chiede prima della mediazione, non sta operando in forma scorretta?

E' come sfondare con una ruspa una porta con la serratura inceppata, senza aver prima chiamato il falegname o il fabbro.

Va bene che in questo Paese vige il libero arbitrio... ma il Legislatore, non potrebbe essere più chiaro?

Il ritorno alla mediazione obbligatoria in condominio comporta l'applicazione del Decreto Legislativo 28/2010.

L'art. 5 comma 4 del suddetto decreto specifica che la mediazione non si applica:

nei procedimenti di ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione"

Caro Amministratore, mi scusi, ma una cosa è la morosità (contributi condominiali dovuti e non pagati) ed un'altra è la contestazione comunicata col patrocinio di un legale (non pago perché mi si stanno imputando illegittimanente spese che non mi competono). Forse (in questo Paese dove ci piace complicare le cose semplici) ... la faccenda si poteva risolvere con meno di 200 (diconsi duecento) euro, all'organismo di mediazione, anziché gli oltre 5.000 che si preventivano a carico del soccombente in un giudizio che durerà qualche lustro. Non so se mi sono spiegato sufficientemente. Ed in ultima analisi, per diretta esperienza personale, non è che il Gdp italico sia poi tanto illuminato. Figuariamoci che quello che è capitato a me, nel 2010, a seguito di uno smarrimento bagagli da parte di Alitalia, per quantificare il danno pretendeva la fattura o lo scontrino fiscale comprovante l'acquito della valigia smarrita (!) La causa non l'ha ancora decisa.

Buona serata.

Caro Amministratore, mi scusi, ma una cosa è la morosità (contributi condominiali dovuti e non pagati) ed un'altra è la contestazione comunicata col patrocinio di un legale (non pago perché mi si stanno imputando illegittimanente spese che non mi competono). Forse (in questo Paese dove ci piace complicare le cose semplici) ... la faccenda si poteva risolvere con meno di 200 (diconsi duecento) euro, all'organismo di mediazione, anziché gli oltre 5.000 che si preventivano a carico del soccombente in un giudizio che durerà qualche lustro. Non so se mi sono spiegato sufficientemente. Ed in ultima analisi, per diretta esperienza personale, non è che il Gdp italico sia poi tanto illuminato. Figuariamoci che quello che è capitato a me, nel 2010, a seguito di uno smarrimento bagagli da parte di Alitalia, per quantificare il danno pretendeva la fattura o lo scontrino fiscale comprovante l'acquito della valigia smarrita (!) La causa non l'ha ancora decisa.

Buona serata.

Devi rivolgerti al Legislatore e non all'amministratore.

Io ti ho riportato solo i riferimenti Legislativi.

Tra l'altro la mediazione obbligatoria non comporta l'accettazione obbligatoria della proposta di mediazione; una delle parti può sempre non accettare la mediazione e continuare con la causa civile.

Se nonostante il patrocinio di un legale non si è addivenuti ad un accordo stragiudiziale e si è proceduto con decreto ingiuntivo, presumibilmente non si sarebbe addivenuti ad un accordo neanche davanti all'Organismo deputato a gestire il tentativo di mediazione.

Mi sorge l'ennesimo dubbio (sebbene non abbia mai avuto certezze in materia)

Con decorrenza 21/09/2013, sarebbe obbligatoria in materia condominiale, la mediazione civile. Il che farebbe presupporre che, prima di adire l' A.G. sarebbe necessario rivolgersi all'organismo di mediazione.

A questo punto, il Gdp che emette un D.I. immediatamente esecutivo, e soprattutto chi glielo chiede prima della mediazione, non sta operando in forma scorretta?

E' come sfondare con una ruspa una porta con la serratura inceppata, senza aver prima chiamato il falegname o il fabbro.

Va bene che in questo Paese vige il libero arbitrio... ma il Legislatore, non potrebbe essere più chiaro?

Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice (art. 71-quater, primo comma, disp. att. c.c.).

Resteranno escluse dalle cause soggette a tentativo di mediazione i ricorsi per decreto ingiuntivo e quelli per la nomina e revoca dell’amministratore (cfr. art. 5 d.lgs n. 28/2010).

Ma è ciò che ho fatto. Nel momento in cui mi chiedo se il Legislatore non dovesse essere + chiaro. Non voglio togliere i diritti all'amministratore, vorrei che chi svolge tale attività fosse capace e che soprattutto applicasse sempre la legge, e non soltanto quando esercita i suoi diritti. Va bene, manderò un tweet a Renzi e glielo chiedo.

QUOTE=Leonardo53;483004]Devi rivolgerti al Legislatore e non all'amministratore.

Io ti ho riportato solo i riferimenti Legislativi.

Tra l'altro la mediazione obbligatoria non comporta l'accettazione obbligatoria della proposta di mediazione; una delle parti può sempre non accettare la mediazione e continuare con la causa civile.

Se nonostante il patrocinio di un legale non si è addivenuti ad un accordo stragiudiziale e si è proceduto con decreto ingiuntivo, presumibilmente non si sarebbe addivenuti ad un accordo neanche davanti all'Organismo deputato a gestire il tentativo di mediazione.

...non pago perché mi si stanno imputando illegittimanente spese che non mi competono)

... la faccenda si poteva risolvere con meno di 200 (diconsi duecento) euro..

Hai deciso di non pagare perchè "A TUO AVVISO" ti stanno imputando spese non dovute ma se l'assemblea ha deliberato solo il Giudice può decidere se quelle spese sono davvero non dovute.

Visto che sei stato patrocinato da un legale, Il fatto più grave, secondo me, l'ha commesso il tuo legale perchè almeno lui non poteva non sapere che dinnanzi ad un riparto approvato:

"prima paghi e poi chiedi giustizia".

Non c'è nessuna ingiustizia in quello che il signor dirrep sta "subendo".

l'impugnazione dell'assemblea dove il relativo riparto è errato, non ferma la validità della delibera, non la sospende nemmeno.

E' solo la eventuale sentenza vittoriosa che annulla la delibera errata, il riparto o l'attribuzione sbagliata.

dunque è giusto che come direpp va avanti per la sua strada, l'amministratore vada avanti per la sua.

Solve et repete.

Mia opinione personale: io un amministratore così scarso non l'ho mai conosciuto. così scarso, avventato nello spendere soldi per spese legali, e così sordo e cieco da non ascoltare una giusta contestazione, piuttosto non vorrei che direpp si stia avventurando in una opposizione a decreto ingiuntivo meramente dilatoria, in quanto mal consigliato.

Tutto è possibile. Anche che io perda la causa. Sebbene le grida di manzoniana memoria sembrano a me favorevoli. Parliamo di balconi aggettanti dai quali hanno rimosso e sostituito l'intonaco del fronte, dove non ci sono decori, parte di sottopensiline ammalorate

e fasce di marmo poste a pavimentazione della superficie calpestabile dei balconi (c.ca 30 cm).

Orbene, se i balconi non sono compresi nelle parti comuni, e se la Corte di cassazione ha emesso 200 sentenze asserendo che i balconi aggettanti sono un prolungamento appendice dell'appartamento... e se ho esibito all'assemblea la sentenza con cui il giudice del Foro locale ha condannato altro condomino per analogo addebito. perché questo SIG. Amm.re e suoi degni consigliori insistono che la spesa devo pagarla anche io che ho solo un magazzino? E perché questa tiritera di diritti e manrovesci leciti e legali per far spendere, spendere e spendere?

 

Mi si lasci condividere col grande Benigni nel film Il Mostro: il più sincero

vafanculo alla maggioranza!

Quante polemiche!

 

Quando si dissente di una delibera la si impugna, secondo il criterio attuale, prima con la mediazione poi con l'eventuale giudizio.

 

Nel regolamento condominiale, chi dissente ma "tace", acconsente.

Partecipa al forum, invia un quesito

×