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Mediazione obbligatoria. Non si raggiungono i 500/1000 per la partecipazione. Che fare?

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Buongiorno a tutti.

Vorrei chiedervi innanzitutto se partecipano alla votazione prevista dal codice civile per far partecipare l'Amministratore alla mediazione obbligatoria anche i condomini contro le quali viene fatta la mediazione, ovvero se partecipano alla formazione dei millesimi necessari.

 

Vi chiedo anche che accade se i 500/1000 per far partecipare alla mediazione l'amministratore non si raggiungono.

In particolare i condomini che hanno più millesimi sono quelli contro i quali viene promossa la mediazione ed hanno già annunciato che non si presenteranno all'Assemblea che consente all'amministratore di partecipare alla mediazione. Anche un rinvio della stessa è pertanto privo di senso.

 

Che accade? Si va in causa? Non si può fare niente? L'oggetto è il rispetto del Regolamento condominiale.

 

Grazie

Buonasera.

Una delle attribuzione dell'amministratore è quellA di ".....curare l'osservanza dei regolamenti condominiali".

Alla luce di ciò l'amministratore può, per far rispettare il regolamento agire sia per via stragiudiziale e nel caso di insuccesso può adire le vie legali.

NON NECESSITA DI NESSUNA PREVENTIVA DELIBERA

Chi fa istanza di mediazione crea un centro d'interesse mentre chi è convenuto ne crea almeno un'altro. Nella delibera devono essere presi in considerazione solamente i condomini e i millesimi al netto di chi ha promosso l'istanza.

 

- - - Aggiornato - - -

 

Se non si raggiunge la maggioranza per deliberare la partecipazione la mediazione è respinta .

 

- - - Aggiornato - - -

 

In quest caso l'istante alla mediazione può adire al giudice di prime cure.

@G.F.

grazie, ma la questione è che le persone sono state oltremodo invitate al rispetto del regolamento, cosa che non hanno mai fatto, da qui la mediazione preventiva alle azioni giudiziali.

 

@Stefano Pillai

grazie. l'istanza la promuove il condominio, quindi dai millesimi totali per l'autorizzazione alla mediazioni si tolgono le controparti? E se la metà dei millesimi non si raggiunge, ci si può rivolgere subito al giudice senza mediazione (che sarebbe obbligatoria)?

 

Grazie a tutti

La metà dei millesimi del condominio la devi calcolare sulla base del totale millesimi che rimangono. In ogni caso devi ottenere dal Mediatore il verbale di esito negativo alla mediazione; quello è il titolo per presentarti davanti al Giudice

Ok grazie, ma il problema che si pone è che la mediazione la promuove il condominio e non si raggiunge la maggioranza dei millesimi, quindi due ipotesi:

1) non si va avanti (niente giudice) perché non ci può essere la mediazione obbligatoria ed il condominio interrompe qualunque azione

2) siccome la mediazione non si può fare si va direttamente dal giudice

Come facciamo ad ottenere il verbale negativo se non ci sono i millesimi per andare in mediazione?

Per quanto detto accade la 1) o la 2)?

Grazie

Ripeto: vengono convocati in assemblea solo i condomini che formano il centro d'interesse del condominio. Tutti i quorum devono essere valutati e calcolati sulla base di teste e millesimi relativi. Se si delibera per l'istanza di mediazione si procede e si attendono i tempi dell'eventuale adesione del convenuto. Se il convenuto rifiuta di proseguire il mediatore redigerà il verbale di esito negativo.

Se con le teste e i millesimi relativi non si raggiunge il quorum per deliberare la mediazione rimanete in stallo. Ripeto che il tentativo di mediazione è obbligatorio per proseguire in tribunale.

Se con le teste e i millesimi relativi non si raggiunge il quorum per deliberare la mediazione rimanete in stallo. Ripeto che il tentativo di mediazione è obbligatorio per proseguire in tribunale.

Stefano, se l'assemblea non raggiunge il quorum deliberativo di autorizzazione a partecipare alla mediazione, si assume che la mediazione sia stata rifiutata e quindi chi l'avra promossa avrà la possibilità di adire al giudice, che terrà conto in sede di giudizione del "rifiuto" di mediazione da parte del condominio.

Hai ragione. Infatti per tentativo di mediazione intendo questo. Se il condominio accetta di pagare il contributo unificato vada pure avanti, ma sembra più ragionevole passare almeno per l' istanza di mediazione che sicuramente è più economica. Cordialità

Grazie a tutti.

Vorrei però sottolineare che è IL CONDOMINIO che promuove la mediazione contro alcuni condomini. Questi, che hanno più millesimi, non si presenteranno impedendo di approvare la mediazione stessa.

Dopo che accade?

Scusate se mi ripeto ma dalle risposte ricevute pare che abbiate inteso che il condominio viene chiamato in mediazione, quando la deve promuovere.

Grazie ancora.

Ripeto: vengono convocati in assemblea solo i condomini che formano il centro d'interesse del condominio. Tutti i quorum devono essere valutati e calcolati sulla base di teste e millesimi relativi. Se si delibera per l'istanza di mediazione si procede e si attendono i tempi dell'eventuale adesione del convenuto. Se il convenuto rifiuta di proseguire il mediatore redigerà il verbale di esito negativo.

Rileggi il post allegato.

Ok, ma quello che chiedo io, fin dal primo post, è cosa accade se non si raggiungono i millesimi promuovere la mediazione Quindi se dopo si può andare in giudizio lo stesso oppure si deve prendere altre vie.

Grazie

Questa ipotesi mi sa tanto di paradosso masochista alla luce di ciò che si potrebbe fare come alternativa. Spesso esistono dei punti di incontro che sono nascosti tra le parti avverse e il buon senso di un mediatore coadiuvato dai rispettivi avvocati di parte potrebbe essere di valido aiuto.

Certo, ma spesso le persone fanno assurde questioni di principio.

Se si sceglie il percorso assembleare, c’è chiaramente uno stallo, per via delle maggioranze richieste dalla legge per la mediazione (perché la mediazione preventiva non si può svolgere e blocca l’ azione legale e anche se l’amministratore può agire giudizialmente senza delibera assembleare per il rispetto del regolamento prima o poi si ritrova nuovamente a dover espletare comunque il tentativo di conciliazione in corso di causa, e l’esito sarebbe lo stesso se non c’è la maggioranza dei 500 millesimi). Col risultato che la maggioranza ”sembrerebbe” bloccare l’ iniziativa della minoranza al giusto diritto in merito al rispetto del regolamento di condominio.

Una strada alternativa c’è; dal momento che l’ esistenza dell’ amministratore non priva ogni singolo condomino di agire in giudizio per la tutela dei diritti inerenti alle parti comuni (e tra questi diritti comuni c’è sicuramente quello all’ osservanza del regolamento di condominio, proprio perché la sua funzione è quella di disciplinare le parti comuni), i singoli condomini interessati alla tutela del regolamento formano un gruppo che prescinde da una volontà assembleare (quindi uti singoli e senza alcuna deliberazione assembleare) e in proprio promuovono o la mediazione preventiva nei confronti degli altri singoli condomini che non rispettano il regolamento o direttamente la causa. In questa ipotesi, non si pone il problema del quorum e chiaramente l’ amministratore uscirà di scena perché la lite coinvolgerà i due gruppi contrapposti di condomini (quindi Tizio e Caio, per la verità basta anche solo Caio, – e non il Condominio X – che citeranno i condomini Sempronio e compagnia).

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