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giglio2

Presenza in mediazione senza il consenso.

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Chiamando in mediazione essendo obbligatoriamente prevista per legge il condominio.

Se all'incontro di mediazione presenzia solo ed esclusivamente un avvocato (oltre quello dell'attore) munito della delega da parte dell'amministratore,il quale ha violato l’art. 71-quater, disp. att. c.c. che, al terzo comma, stabilisce che, al procedimento di mediazione “è legittimato a partecipare l’amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice civile".

Chiedo

1) se la violazione della predetta norma possa comportare la revoca dell'amministratore e se si se mi fornite delle sentenze in merito

2) quali conseguenze comporta la circostanza che, dopo la conclusione della procedura di mediazione (con verbale negativo)* l'amministratore non abbia comunque provveduto ad informare i condomini di tale procedura intentata nei confronti del condominio.

Gradirei conoscere se la "diffida ad adempiere" effettuata all'amministratore sulla corretta applicazione delle norme contrattuali e previste dalla legge (per aver omesso di fare approvare il preventivo di previsione dell'esercizio finanziario 2017 - non aver esercitato l'obbligo di fare rispettare a tutti i condomini il regolamento condominiale sebbene sia stato invitato attraverso una richiesta scritta affinché intervenisse - omesso recupero dei crediti di un condomino risalente già all'esercizio finanziario 2015 ecc....), sia possibile e se ne acquisisca la forma della "mediazione". Grazie

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