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Alcune considerazioni critiche sulle modalità di aggiornamento degli amministratori condominiali

Problematiche interpretative in merito alla applicazione del decreto ministeriale 140/2014
Daniela Zeba 

I corsi di aggiornamento periodico degli amministratori di condominio sono regolamentati dal d.m. 140/2014, in attuazione all'art. 71 bis disp. att. c.c.

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Gli obblighi formativi di aggiornamento hanno una cadenza annuale. I corsi di aggiornamento devono avere una durata di almeno 15 ore e riguardare elementi in materia di amministrazione condominiale, in relazione all'evoluzione normativa, giurisprudenziale e alla risoluzione di casi teorico-pratici.

I corsi contengono moduli didattici attinenti le materie di interesse dell'amministratore e possono essere svolti in via telematica, salvo l'esame finale, che si svolge nella sede individuata dal responsabile scientifico.

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Ai sensi dell'art. 4 del d.m. 140/14, il responsabile scientifico può essere un docente in materie giuridiche, tecniche o economiche (ricercatore universitario a tempo determinato o a tempo indeterminato, professore di prima o di seconda fascia, docente di scuole secondarie di secondo grado), un avvocato o un magistrato, un professionista dell'area tecnica.

I soggetti appena individuati, che possono anche essere in trattamento di quiescenza, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, richiesti ai formatori, di cui all'articolo 3 dello stesso d.m.140/14.

=> Formazione ed aggiornamento amministratori di condominio. Si scoprono le carte. Avanza l'ipotesi del "doppio-binario"

Questa la teoria. Di fatto, in materia, esistono diverse problematiche sia sull'interpretazione del decreto 140, sia sulla sua corretta attuazione, in nome della deontologia, della qualità e della professionalità.

Andiamo ad elencarle:

Conteggio delle annualità di aggiornamento: come considerare la cadenza annuale di cui parla la norma? Il riferimento è all'anno civile: 2014, 2015, 2016, 2017 ecc. oppure si deve considerare l'annualità dal momento dell'entrata in vigore del decreto ministeriale (cioè il 9 ottobre 2014) e non in relazione all'anno comunemente inteso (1-1/31-12)?
Il Tribunale di Padova, nella sentenza n. 818 del 24 marzo 2017, ha avuto modo di affermare che «nel decreto ministeriale n. 140 del 2014, entrato in vigore il 9 ottobre 2014, si legge che l'obbligo di formazione ha cadenza annuale e, poiché non si parla di anno solare, si deve ritenere che l'obbligo di aggiornamento /frequentazione dei corsi vada dal 9 ottobre 2014 al 09 ottobre 2015 e di seguito per gli anni successivi».
Inoltre, ove sia saltato un anno, dice il Tribunale adito, non è possibile recuperarlo.

Si legge in sentenza che «seguendo questo meccanismo non è possibile recuperare i corsi di formazione periodica annuali essendo ogni certificato valevole per l'anno successivo». Insomma sulla base di questa pronuncia bisogna diffidare da chi propone così detti corsi di recupero, poiché ogni certificazione annuale consente l'assunzione di incarichi nell'anno successivo e la sua assenza comporta la nullità della nomina per quell'anno.

Trattasi ovviamente di una sentenza, ma solo il fatto che già un Tribunale si sia pronunciato in merito, significa che esiste più di un problema interpretativo.

Si pensi ad esempio al neo-amministratore che ha conseguito l'attestato il primo di ottobre 2018: la sua abilitazione è scaduta 7 giorni dopo, oppure si deve considerare valida fino al 8 ottobre 2019?

Riforma del condominio, un business per le associazioni che per gli amministratori di condominio

Certificazione dei corsi o delle ore: cosa vale ai fini della certificazione dell'aggiornamento? Anche qui ci si sbizzarrisce, perché si va da chi certifica la frequenza anche di ogni singola ora, a chi considera valido solo un corso di almeno 15 ore nella sua interezza, negando ogni valore alle singole ore di formazione.

C'è anche un'interpretazione che considera certificabili anche le ore, purché all'interno di moduli coerenti facenti parte di un'unico programma didattico annuale, caratterizzato da eventi formativi di almeno 15 ore per ogni area tematica.

Ritengo che quest'ultima possa rappresentare l'interpretazione della norma più coerente con il sistema degli obblighi formativi previsti per tutte le categorie professionali e coerente con le finalità della norma stessa.

=> Il canto solitario dell'amministratore di condominio

Chi controlla il controllore? Anche in ordine alla qualità della formazione, il d.m.140 non può ritenersi soddisfacente, per ciò che riguarda chi la eroga. Infatti chi attesta i requisiti dei formatori e del responsabile scientifico? Le associazioni.

E qual è il loro scopo? Il mero business o la qualità? Vero è che spesso i corsi pubblicizzati non menzionano il nome del responsabile scientifico, nè dei formatori; vero è che spesso oggetto dei corsi sono materie trite e ritrite che nulla apportano al vero scopo per cui sono ritenuti obbligatori: l'aggiornamento.

L'assenza di controlli sull'intero sistema lascia ampio spazio ad improvvisati della formazione.

Si dice che il mercato sia in grado di regolamentarsi e che gli amministratori saranno in grado di scegliere cosa è meglio per loro ed a loro volta i condòmini, nella scelta del loro amministratore.

Da addetta ai lavori, per esperienza, posso solo dire che la maggioranza di noi amministratori sceglierà il corso meno impegnativo e meno costoso, pur di portarsi a casa l'abilitazione, in ossequio alla pigrizia ed in barba alla qualità.

Sempre dall'esperienza, posso anche affermare che la buona formazione non è certamente il requisito principale richiesto all'amministratore di condominio da parte dei condòmini.

Se poi fosse stata vera intenzione del legislatore affidare al mercato l'assestamento del sistema, che motivo avrebbe avuto l'attuazione regolamentare di cui al presente decreto?

Qualità della formazione. Chi di noi amministratori può ritenersi realmente soddisfatto per essere uscito con un bagaglio più ricco da un corso di aggiornamento annuale? Ma soprattutto: chi di noi approfitta dell'opportunità dell'aggiornamento periodico per crescere, per confrontarsi professionalmente e per offrire sempre maggiore qualità ai propri condòmini? Pochi, veramente pochi. In genere non si vogliono sprecare energie per scegliere la qualità e magari spostarsi dalla propria città, non ci si vuole mettere in gioco, per paura di non essere all'altezza, non si vuole investire in conoscenza.

=> Amministratori di condominio: vi sentite rappresentati dalle vostre associazioni di categoria?

Modalità di svolgimento dei corsi. Che dire poi dei format dei corsi? Della loro noiosità, della loro effettiva utilità ai fini dell'aggiornamento? Ci sono responsabili scientifici brillanti ed altri inadeguati, così come ci sono corsi stimolanti ed altri assolutamente inutili (se non ai fini della certificazione).

Sta come sempre a noi scegliere, suggerire e dare indicazioni ai vari responsabili scientifici, per fare sentire ciò di cui abbiamo veramente bisogno.

A prescindere dalla qualità, che si dovrebbe pretendere sempre, certo è che spesso gli eventi formativi -possiamo dirlo?- sono di una noia mortale.

Non ci si può meravigliare se spesso scopriamo qualcuno che si appisola durante un convegno sull'ennesima sentenza sui lastrici solari.

Anche basta a 15 ore di sola teoria, che sia in materia legale o tecnica. Noi siamo amministratori condominiali, professionisti operativi, che quotidianamente hanno a che fare con problemi concreti, esigenze da soddisfare e rapporti da gestire.

Abbiamo bisogno di conoscenze pratiche e strumenti concreti, non di sapere solo quali sono le ultime sentenze o norme UNI del settore.

Tanto, nel caso di bisogno, dovremmo giocoforza, sempre, rivolgerci al nostro legale di fiducia od al termotecnico esperto in contabilizzazione.

Sia chiaro: non sto sicuramente negando l'utilità della conoscenza teorica, indispensabile, certo, ma non alternativa ad altre conoscenze, altrettanto utili e forse anche più stimolanti per gestire con successo, ogni giorno, lo studio.

Importanti chiarimenti sulla durata dei corsi di formazione

Perché non pensare a lezioni interattive: simulando assemblee, passaggi di consegne, udienze di mediazione?

Perché non redigere in aula un rendiconto con ripartizione di una spesa complicata?

Perché non affrontare una riunione di supercondominio, calcolando le maggioranze?

Perché non confrontarsi senza timore su temi quali la resilienza, la gestione dei conflitti e le nostre strategie di sopravvivenza quotidiana? Perché non pensare ad un'aperta interdisciplinarietà che contraddistingue la nostra professione e che è comunque prevista dal d.m.140? Perché non pensare ad una collaborazione tra responsabili scientifici ed associazione nell'erogazione dei corsi? Invece che fare la guerra, perché non collaborare e mettere in comune le migliori risorse che abbiamo, per organizzare e pubblicizzare corsi che possano arricchirci e portare valore aggiunto all'intera categoria?

Quando, in una società ed in un mondo globalizzato come il nostro, si supereranno gli orticelli e si creeranno presupposti per l'apertura alla conoscenza? Quando si getteranno le basi per un'effettiva cooperazione, utile a tutti tranne che ad operatori e presidenti di associazioni oscurantisti e prede dei loro egoismi ed interessi personali?

Io ci credo, scrivo e quotidianamente scelgo di lavorare in questo senso, e so per certo che non sono sola.

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Mazzol
Mazzol 09-01-2019 07:49:33

Dopo anni di insistenze finalmente l’amministratore “che ci amministra da un ventennio” ha scritto nel verbale di una assemblea (cui non ho partecipato perchè ritenuta inutile vista la inamovibilità dell’amministratore stesso) l’elenco delle sue pretese economiche. Cenni alla formazione zero l’anno scorso un “mi rifiuto di farevtale dichiarazione” ha chiuso il problema.
Io penso che pur cavandosela benissimo non abbia mai partecipato ad alcun corso di formazione un autodidatta di lungo corso.

Ogni tanto si incontra nel leggere la cronaca qualcuno che fà il medico senza alcuna abilitazione, qualcuno che guida senza patente, qualcuno che insegna senza titolo ...... ed aggiungerei qualcuno che amministra centinaia di palazzi senza alcun titolo autorizzativo.

Sono tutte persone che sanno curare bene, guidano da campioni in pista, insegnano in modo esemplare ... e magari amministrano bene. ... ma senza titolo abilitativo alla professione svolta..

Amministratori che rifiutano di dichiarare “ho fatto il corso” probabilmente non lo hanno semplicemente fatto è non ritengono opportuno dichiarare il falso. Probabilmente quasi a tutti i condomini non interessa minimamente che l’amministratore si sia aggiornato, lo danno per scontato. E nel verbale nessuna menzione alla integrità morale, ed alla formazione. Come fare?

Intentare una causa nei confronti di un amministratore che si desidera cacciare solo per una non dichiarazione obbligatoria si può fare? Costi?

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Daniela Zeba
Daniela Zeba 09-01-2019 09:36:31

Buongiorno,
il solo fatto di non avere ottemperato all’obbligo rende la nomina nulla.
L’esigere documenti che attestino la sua formazioni è un vostro diritto. Consiglio inizialmente di rappresentarlo all’amministratore con una diffida a mezzo raccomandata RR. In base alla risposta, potete decidere la giusta strategia da attuare.
Se avesse bisogno di ulteriori informazioni, mi mandi una mail con un suo recapito telefonico: info@studiozeba.it

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Biagio
Biagio 27-03-2019 10:06:09

Quali attestati relativi all'anno devono essere esibiti corsi di aggiornamento quando l'assemblea viene convocata nei mesi di settembre/ottobre e febbraio/marzo?

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