Vai al contenuto
CONDOMINUM

Illegittima autoconvocazione di assemblea

A causa del perdurare di grave stato di morosità dei condomini, ho dovuto procedere, come ultima azione dopo ripetuti solleciti di pagamento e come impone la legge, al recupero coattivo con Decreti Ingiuntivi nei confronti di diversi condomini. L'effetto è stato l'illegittima autoconvocazione di un'assemblea con all'O.d.G. la revoca dell'amministratore e la nomine del nuovo. Nessuna richiesta di convocazione mi è pervenuta da alcuno, secondo il disposto dell'art.66 delle disp.att.c.c.,ma ricevo una e mail da parte del nuovo amministratore che mi informa della revoca e richiede il passaggio di consegne. Chiedo: come si configura legalmente tale situazione? Grazie

direi che hai un titolo per impugnare la deliberazione relativa alla tua revoca.

vista la procedura atipica magari non sono nemmeno state rispettate le maggioranze di legge

in ogni caso, temo che il tuo futuro come amministratore di quel condominio sia segnato

Grazie Rickyoink, ma il problema non è la perdita del condominio, cosa già scontata, ma l'illegittimità dell'autoconvocazione e soprattutto l'ignoranza del nuovo "amministratore" che evidentemente non è tale. Io comunque ho adito l'A.G. segnalando l'ingestibilità del Condominio e il grave stato di morosità che malgrado i Decreti Ingiuntivi, non consente neanche l'ordinaria amministrazione. Al Giudice è stato anche chiesto se ritiene opportuna la nomina di un Amministratore del Tribunale. Staremo a vedere. Ciao

a parere di chi scrive (biasimando il metodo ) la convocazione e la delibera del nuovo AC pare legittima ; in caso l'AC uscente puo' reclamare un danno (lucro cessante ? ) in quanto estromesso senza causa visto che ha operato con professionalità e nei termini di legge . Quando c'è un danno occorre far seguire la quantificazione : a mio parere è pari al residuo periodo decorrente dalla estromissione ( parola antipatica quando si ha a che fare con un AC capace come nel caso in analisi ) alla fine dell'esercizio condominiale.

In fatto fra il professionista ed il condominio è stato stipulato ad origine un contratto, scisso senza colpa dell'uno ma per colpa dell'altro ; pertanto l' adempiente (AC uscente ) andrà a mio avviso indennizzato con spese a carico dell' inadempiente ( il condominio )

a parere di chi scrive (biasimando il metodo ) la convocazione e la delibera del nuovo AC pare legittima ; in caso l'AC uscente puo' reclamare un danno (lucro cessante ? ) in quanto estromesso senza causa visto che ha operato con professionalità e nei termini di legge . Quando c'è un danno occorre far seguire la quantificazione : a mio parere è pari al residuo periodo decorrente dalla estromissione ( parola antipatica quando si ha a che fare con un AC capace come nel caso in analisi ) alla fine dell'esercizio condominiale.

In fatto fra il professionista ed il condominio è stato stipulato ad origine un contratto, scisso senza colpa dell'uno ma per colpa dell'altro ; pertanto l' adempiente (AC uscente ) andrà a mio avviso indennizzato con spese a carico dell' inadempiente ( il condominio )

Se è vero come dice CONDOMINUM che a lui non è pervenuta nessuna richiesta di convocazione assemblea ex art. 66 delle d.a.c.c. (tra l'altro inderogabile) mi sembra che la cosa sia poco legittima come dici tu....Comunque sarebbe interessante conoscerne gli sviluppi futuri.

L'amministratore revocato senza la regolare procedura non può impugnare con ricorso (procedura riservata ai condòmini) ma con atto di citazione.

Probabilmente il Giudice gli darà ragione e lo reintegrerà come amministratore ma se a non volerlo più è la maggioranza non ci vorrà molto a revocarlo con regolare procedura.

 

Il mio consiglio è di non perdere ulteriore tempo con un condominio così problematico tanto che lo stesso amministratore in carica voleva sbarazzarsene proponendo all'Autorità Giudiziaria la nomina di un amministratore Giudiziario.

Magari inviare copia della delibera ricevuta a tutti i condòmini, attendere i 30 giorni in modo che a nessuno dei condòmini venga in mente di impugnare e poi fare il passaggio di consegne ritenendo valida la delibera se nessuno ne richiede l'annullabilità.

 

P.S. L'e-mail non è sufficiente. Farsi consegnare copia autentica del verbale d'assemblea perchè non ci si può fidare dello scritto di un estraneo.

Screpo hai ragione, ho letto il post in maniera frettolosa : chiedo venia

 

art.66

L'assemblea - oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'articolo 1135 del codice- può essere convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.

A causa del perdurare di grave stato di morosità dei condomini, ho dovuto procedere, come ultima azione dopo ripetuti solleciti di pagamento e come impone la legge, al recupero coattivo con Decreti Ingiuntivi nei confronti di diversi condomini. L'effetto è stato l'illegittima autoconvocazione di un'assemblea con all'O.d.G. la revoca dell'amministratore e la nomine del nuovo. Nessuna richiesta di convocazione mi è pervenuta da alcuno, secondo il disposto dell'art.66 delle disp.att.c.c.,ma ricevo una e mail da parte del nuovo amministratore che mi informa della revoca e richiede il passaggio di consegne. Chiedo: come si configura legalmente tale situazione? Grazie

Sicuramente non è stata rispettata la prassi e puoi agire contro la delibera, ma se non sei ben accetto per aver compiuto il tuo dovere, molla tutto.

Screpo hai ragione, ho letto il post in maniera frettolosa : chiedo venia

 

art.66

L'assemblea - oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'articolo 1135 del codice- può essere convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.

Infatti la delibera è annullabile, sebbene a volte venga usato questo stratagemma andando a finire anche davanti a un Giudice in caso di opposizione dell'amministratore.

Come avrai notato c'è un buco legislativo perchè se l'amministratore non convoca l'assemblea entro 10 giorni i condòmini possono autoconvocarsi. Ma cosa succede se entro i 10 giorni l'amministratore convoca l'assemblea (manda le raccomandate di convocazione) con data dell'adunanza tra 4 mesi (come è successo al mio condominio)?

Evidentemente la convocazione a 4 mesi era strumentale tendente a prendendo in giro le persone ed abusando del potere conferito , cosa molto irritante .

 

La tua esperienza deve indurre coloro che chiedono la convocazione ex art.66. ad indicare anche un tempo congruo (15-20 gg, non certo di 4 mesi ) per lo svolgimento, ammonendo che diversamente si provvederà alla autoconvocazione

 

Ciò premesso, "per aiutarlo" ad auto escludersi :

L articolo 1129 elenca alcune "gravi irregolarità" (se cade qui, ritengo possibile chiedere all'assemblea autoconvocata di revocarlo per gravi irregolarità, dando tempi stretti vista la situazione patologica ) fra queste , il punto 7 rinvia all'art. 1130 n. 6-7-9. Ce n'è abbastanza per inviare ogni giorno email-PEC, fax o raccomandate chiedendogli di dare conto della osservanza delle disposizioni . Ce ne è abbastanza per coglierlo in fallo : Se non soddisfa le richieste è passibile di revoca appunto per gravi irregolarità . Inoltre l'opera di demolizione del furbastro sta pure nel secondo comma dell'art. 1129 , norma che puo' autorizzare un condomino diverso ogni giorno diverso a recarsi presso l'ufficio del furbastro per "prenderne visione " alias consultare i registri e chiedere fotocopie o ancora a richiedere copia dei movimenti di C/C e della resocontazione peridica

 

articolo 1130

6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili;

7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell'amministratore e del registro di contabilità. Nel registro dei verbali delle assemblee sono altresì annotate: le eventuali mancate costituzioni dell'assemblea, le deliberazioni nonché le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro è allegato il regolamento di condominio, ove adottato. Nel registro di nomina e revoca dell'amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonché gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell'effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed uscita . Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate;

9) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso;

Conosco bene i diritti dei condòmini ma forse io ho avuto a che fare con il più irritante degli amministratori.

Il fatto di richiedere un'assemblea entro un dato termine non obbliga l'amministratore ad esaudire i tuoi desideri.

Quando chiesi di visionare alcuni documenti minacciando azione legale sai cosa mi rispose sfacciatamente?

"comincia ad andare in Tribunale tanto sei tu che ti devi pagare l'avvocato. Io ho comunque una polizza di assistenza legale e professionale che pagherà per me".

 

Il problema della giustizia italiana e che anche quando pensi di aver ragione al 100% rischi di trovare un Giudice che compensa le spese tra le parti ed ottieni la vittoria di Pirro.

comprendo perfettamente ;caso personale : vittoria su tutti i fronti (non faccio cause se non son sicuro di vincerle ); il soccombente condannato a rimborsarmi 3000 euro estorti ; sentenza : spese compensate ; varie e varie udienza ; spese del legale ( amico e bravo ma giustamente da pagare ) euro 4000,00 ; perdita secca 4.000,00.

Questo Paese finisce male perché nella brava gente ogni giorno vilipesa sta crescendo una rabbia furiosa vedendo che i furboni si fanno macchinoni e coca con i soldi degli altri , senza subire punizione alcuna. e se imputi loro, per strada, di averti sottratto del denaro e ne hai pure le prove , ti becchi una denuncia

Grazie Rickyoink, ma il problema non è la perdita del condominio, cosa già scontata, ma l'illegittimità dell'autoconvocazione e soprattutto l'ignoranza del nuovo "amministratore" che evidentemente non è tale.

Non è detto egli conosca l'iter seguito dai suoi futuri amministrati.

 

- - - Aggiornato - - -

 

Questo Paese finisce male perché nella brava gente ogni giorno vilipesa sta crescendo una rabbia furiosa vedendo che i furboni si fanno macchinoni e coca con i soldi degli altri , senza subire punizione alcuna. e se imputi loro, per strada, di averti sottratto del denaro e ne hai pure le prove , ti becchi una denuncia

Non cadere nel personale.Grazie.

Salve, essendo in una simile situazione( ovvero, sono stato nominato, e dopo nemmeno un mese, ricevo una raccomandata da un altro amministratore che mi chiede i documenti del condominio, riferendo di essere il nuovo AC. Dal verbale, che mi allega, che tra l'altro sembra regolare di quorum costitutivo e deliberativo, verifico che si sono autoconvocati in una cucina di un condomino con all'o.d.g. solo "nomina nuovo amministratore". Preciso che mai ho ricevuto, ai sensi dell'art 66 una richiesta di conv.)

Dunque sarebbe interessante avere qualche consiglio in merito nonché sapere gli sviluppi della vicenda oggetto di questa discussione.

Grazie

P.s. Ma l'amministratore che si rivolge in questo caso all'A.G. immagino a proprie spese???

Salve, essendo in una simile situazione( ovvero, sono stato nominato, e dopo nemmeno un mese, ricevo una raccomandata da un altro amministratore che mi chiede i documenti del condominio, riferendo di essere il nuovo AC. Dal verbale, che mi allega, che tra l'altro sembra regolare di quorum costitutivo e deliberativo, verifico che si sono autoconvocati in una cucina di un condomino con all'o.d.g. solo "nomina nuovo amministratore". Preciso che mai ho ricevuto, ai sensi dell'art 66 una richiesta di conv.)

Dunque sarebbe interessante avere qualche consiglio in merito nonché sapere gli sviluppi della vicenda oggetto di questa discussione.

Grazie

P.s. Ma l'amministratore che si rivolge in questo caso all'A.G. immagino a proprie spese???

Ti dico il mio parere:

il mandato di amministratore è un mandato di fiducia.

Verifica chiedendo ai condòmini l averidicità del verbale e se la loro volontà è quella di cambiare.

Se quella è la loro volontà, qualsiasi cosa tu faccia non eviterai la nuova nomina.

Se hai presentato bene il tuo preventivo di compenso avrai diritto ad essere compensato per l'intero anno di mandato nonostante la revoca anticipata.

×