Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Condominio, quali sono le ore del silenzio?

Il regolamento condominiale può vietare attività rumorose nelle c.d. ore di quiete. In mancanza è possibile attivare la tutela di cui all'art. 844 c.c.
Dott.ssa Lucia Izzo 

La rumorosità in condominio rappresenta indubbiamente uno dei motivi di discussione più frequenti. Si tratta di contrasti che possono originare dai suoni più disparati, ad esempio quelli legati al canto, agli strumenti musicali, alla radio o alla televisione tenute a volume ritenuto eccessivo, all'uso di elettrodomestici, ai giochi dei bambini, al vociare continuo, allo spostamento dei mobili e ad altre attività svolte nei giardini o nelle abitazioni, compresi i lavori, da quelli più insignificanti a veri e propri interventi di ristrutturazione e manutenzione.

Insomma, le fonti di rumore sono talmente tante che la casistica si presenta davvero disparata all'inverosimile e non di rado quelle che sembrano semplici beghe tra vicini si traducono in azioni legali o comunque in interventi generalmente volti a far cessare quelle che si ritengono vere e proprie "molestie" sonore.

Basti pensare alle notti in bianco passate da alcuni a causa delle attività rumorose dei vicini protrattosi sino a tarda ora, all'essere svegliati ancor prima che sorga il sole da lavori di ristrutturazione iniziati ad orari improponibili e così via.

In linea di massima, la prima regola per quanto riguarda i rapporti di convivenza è quella del "buon senso", ovvero trovare un compromesso tra le opposte esigenze per evitare conflitti. Purtroppo, ciò non risulta sempre possibile nella pratica e quindi ci si affida a regole e norme che possono in qualche modo disciplinare i rapporti di vicinato.

Tra queste ve ne sono alcune che fissano in maniera precisa il c.d. "orario del silenzio" o per meglio dire del riposo (visto che un silenzio assoluto è difficilmente immaginabile) ovvero quelle ore della giornata in cui rumori oltre una certa soglia non vengono ritenuti tollerabili e si intimano i condomini a non svolgere attività particolarmente rumorose.

In realtà, la legge non prevede alcunché per quanto riguarda gli orari del riposo, non stabilisce le ore in cui è possibile svolgere alcune attività né in cui queste sono vietate.

A livello locale possono intervenire dei regolamenti dei Comuni (Regolamenti di Polizia Urbana) che solitamente recano alcune regole in tal senso per quanto riguarda le attività commerciali in alcune aree (come i centri storici e quelli a maggiore densità abitativa) oppure per lo svolgimento dei lavori di ristrutturazione di abitazioni civili, limitandoli solo ad alcune ore e/o giorni della settimana.

Ore del riposo e regolamento condominiale

In condominio, invece, la fonte principale in cui rinvenire eventualmente una disciplina delle ore del silenzio è il Regolamento condominiale.

Se di natura contrattuale (approvato dall'unanimità dei condomini o accettato al momento dell'acquisto dell'unità immobiliare dall'originario unico proprietario), tale regolamento è idoneo a recare norme che limitano le facoltà d'uso dei singoli comproprietari sulle parti comuni, nonché su quelle di proprietà esclusiva.

Solitamente, ogni complesso di appartamenti adotta regole diverse, parametrate in base alle esigenze dei proprietari, alle abitudini del luogo e via dicendo. Nella maggior parte dei casi, si prevede che le ore in cui è possibile svolgere attività più rumorose siano quelle che vanno dalle 8.00 di mattina fino alle 13.00 e dalle 16.00 fino alle 21.00.

In pratica, le ore di silenzio vengono fatte coincidere con quelle in cui generalmente le persone si riposano.

Tuttavia, questa rappresenta un'indicazione di massima che ogni condominio è libero di variare in relazione alle esigenze dei proprietari o anche in base alle stagioni e/o ai giorni della settimana, se feriali o festivi (ad esempio fasce orarie diverse nei giorni lavorativi rispetto ai weekend, in inverno rispetto all'estate).

Ancora, tali regolamenti possono spingersi a vietare del tutto che i locali degli appartamenti siano adibiti ad attività potenzialmente rumorose come scuole di musica, di canto e di ballo, asili di infanzia e così via.

Qualora il regolamento stabilisca "le ore del silenzio", ogni rumore o schiamazzo esercitato fuori dalle fasce indicate potrà essere oggetto di contestazione in sede assembleare, stante la perpetrata violazione delle norme regolamentari.

In tal caso sarà anche possibile rivolgersi direttamente all'amministratore affinché questi, nelle cui attribuzioni rientra il curare l'osservanza del regolamento di condominio (art. 1130 c.c.), inviti, verbalmente o tramite apposita comunicazione, il condomino a cessare le attività rumorose negli orari in cui questo è vietato.

Tra l'altro, è bene ricordare che se alcune fasce orarie non rientrano in quelle "del silenzio" ciò non significa poter eccedere nei rumori, ma solo che si registra una maggiore tolleranza, posto che comunque il codice civile vieta i rumori che superano la soglia della "normale tollerabilità".

Bastano tre condòmini disturbati e scatta il reato per rumori molesti

Immissioni rumorose

Sr il regolamento condominiale nulla prevede sugli orari del silenzio, ciò non significa affatto che i singoli condomini non potranno tutelarsi in caso di rumorosità persistente.

In assenza di indicazioni e qualora non si riesca a risolvere la questione in maniera pacifica trovando un accordo con gli altri proprietari, in ambito civilistico è possibile attivare la previsione di cui all'art. 844 del codice civile.

Tale norma tutela il proprietario dalle immissioni rumorose dei vicini in caso di superamento della cosiddetta "normale tollerabilità", avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.

Inoltre, per espressa previsione dell'articolo in commento, nell'applicare tale disposizione l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà e può tener conto della priorità di un determinato uso.

In pratica, sarà possibile chiedere al Giudice un'inibitoria, ovvero condannare il vicino molesto a non svolgere l'attività rumorosa, o addirittura un risarcimento qualora sia possibile dimostrare che questa attività abbia determinato un danno alla persona.

Tuttavia, il concetto di "normale tollerabilità" è particolarmente elastico, in quanto non trova una definizione da parte del legislatore o un ancoraggio a parametri peculiari.

Pertanto, la giurisprudenza ha previsto che il compito di determinare se il rumore superi questa soglia è rimesso al prudente apprezzamento del giudice, con valutazione che dovrà tenere conto della particolarità della situazione concreta che si trova di fronte (cfr. Cass. n. 6906/2019).

Ancora, la Suprema Corte ha chiarito che "il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante della zona, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (c.d. criterio comparativo), per cui la valutazione diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, deve essere riferita alla situazione locale, appropriatamente e globalmente considerata" (cfr. Cass. n. 28201/2018, n. 17051/2011, n. 3438/2010).

Infine, va rammentato che in presenza dei presupposti stabiliti dalla legge, i rumori eccessivi potrebbero spingersi al punto da integrare il reato di cui all'art. 659 del codice penale (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) che punisce "chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici".

  1. in evidenza

Dello stesso argomento