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Clausola di “assoluto silenzio” nel regolamento condominiale: aspetti applicativi e conseguenze pratiche

Il ripetersi dei rumori pone il problema di tutelare, per lo meno, le ore di riposo dei residenti in condominio, che pretendono il silenzio assoluto in determinati momenti della giornata.
Avv. Michele Orefice - Foro di Catanzaro 

In condominio è diventato davvero difficile gestire i rapporti di buon vicinato tra i residenti, soprattutto quando si discute di rumori molesti, che limitano il godimento degli immobili di proprietà esclusiva.

Le immissioni acustiche che ad ogni ora del giorno potrebbero minare la convivenza condominiale sono infinite e spaziano dai classici rumori di elettrodomestici, scarichi, tacchi, biglie, mobili, antifurti, motori, suoni di strumenti musicali, fino agli schiamazzi e così via.

Il ripetersi dei rumori pone il problema di tutelare, per lo meno, le ore di riposo dei residenti in condominio, che pretendono il silenzio assoluto in determinati momenti della giornata. La normativa codicistica non specifica quali siano gli orari da rispettare per compiere attività tendenzialmente rumorose limitandosi, invece, a stabilire soltanto quando l'eccesso dei rumori possa determinare responsabilità di rilievo civile e penale.

Sotto il profilo civile la norma di riferimento è l'art. 844 c.c., che vieta "immissioni di fumo o calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni", mentre in materia penale l'articolo di riferimento è il 659 c.p., che prevede "l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a 309 euro, per chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone".

Poi ci sono le norme amministrative, che per lo più si occupano di vietare, in determinati orari della giornata, la realizzazione di lavori e attività rumorose o moleste in zone residenziali o in prossimità di abitazioni.

Di solito, infatti, i regolamenti comunali di polizia municipale prevedono che i lavori, tipo quelli necessari per ristrutturare gli edifici, non possano essere eseguiti dalle ore 19:00/20:00 di sera fino alle ore 6:00/7:00 del mattino e tra le ore 14.00 e le ore 16:00 del pomeriggio, sebbene nella prassi i comuni stessi autorizzano spesso delle deroghe agli orari prestabiliti.

Negli edifici condominiali, invece, in molti casi si registra la presenza di un regolamento contrattuale, con norme inibitorie, che indicano delle fasce orarie giornaliere entro le quali è prescritto il c.d. "silenzio assoluto", tipo dalle ore 14:00 alle ore 17:00. Ebbene, fermo restando che chiunque ritenga di aver subito un danno da rumore eccessivo può agire innanzi all'Autorità Giudiziaria, per far cessare l'immissione e chiedere il risarcimento del danno, resta da capire quale possa essere la portata pratica di una norma regolamentare condominiale restrittiva che imponga ai residenti di "tacere e non fare rumore" in determinati orari, sia nelle parti comuni che in quelle private.

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Nello specifico si discute degli eventuali poteri che l'amministratore di condominio potrebbe esercitare quando i condòmini lamentano la violazione della clausola regolamentare, che impone il c.d. "silenzio assoluto".

In via preliminare si osserva che la giurisprudenza si è cimentata nel fornire una definizione più precisa del concetto di "rumore", affermando che esso consiste in "qualunque stimolo sonoro non gradito all'orecchio umano che per le sue caratteristiche di intensità e durata può divenire patogeno per l'individuo" (Trib. Napoli Sez. X sentenza n. 11927 del 17/11/1990).

Alla luce di tale affermazione giurisprudenziale la condizione ambientale del silenzio assoluto dovrebbe, di fatto, tradursi, quantomeno negli edifici condominiali privi di un ottimo isolamento acustico delle pareti e dei soffitti, in un divieto di far funzionare lavatrici, lavastoviglie, aspirapolveri, radio, stereo, televisione, sciacquone del bagno, caldaie, scaldabagni, autoclavi, comportando gli obblighi di parlare a voce bassa, non camminare con le scarpe col tacco, non sbattere porte o spostare sedie, non far abbaiare il cane e soprattutto non mettere mai in moto l'auto o la moto nel cortile, soprattutto se sono di grossa cilindrata, perché sarebbe un frastuono. Insomma una penitenza fuori tempo, se si pensa che in tutta Italia e quindi anche negli edifici condominiali l'inquinamento acustico è all'ordine del giorno. Per fare un esempio, sarebbe piuttosto curioso pensare di conciliare il "diritto al silenzio assoluto" in condominio con "il diritto sacrosanto del cane di abbaiare", sancito nel 2016 dal Tribunale di Lanciano, per non dire, poi, che se a lamentarsi dell'abbaiare dei cani sono soltanto i vicini di casa e non una pluralità di residenti della zona o del fabbricato, non vi è alcun disturbo della quiete pubblica, anche se i cani vengono lasciati in terrazza ad abbaiare tutta la notte (Cass. n. 16677/18).

In pratica, agire in giudizio per far valere la clausola regolamentare del diritto al silenzio assoluto in condominio, significherebbe incontrare l'altolà del giudice, che potrebbe disapplicare tale clausola nel corso del procedimento, alla stregua delle condizioni ambientali esistenti e della prassi consolidata vigente, che sono sempre strettamente connesse alla destinazione d'uso, all'isolamento e alla collocazione dell'immobile.

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E poi esiste il diritto al silenzio assoluto?

A giudicare dalle interpretazioni fornite dalla giurisprudenza sembrerebbe proprio di no, se si pensa che "la normale tollerabilità non può essere intesa come assenza assoluta di rumore e va riferita alla sensibilità dell'uomo medio", per quanto il limite di tollerabilità non è assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, secondo le caratteristiche della zona (Cass. 11 febbraio 2011 n. 3440).

Pertanto le norme di riferimento in materia civile e penale ed a livello di regolamento comunale o condominiale devono essere valutate caso per caso.

In ogni caso, salvo casi eclatanti, il condomino che lamenti la violazione del silenzio assoluto negli orari prestabiliti dal regolamento dovrebbe comunicare l'avvenuta violazione regolamentare all'amministratore, per iscritto, circostanziando i fatti e soprattutto indicando la persona che vìola la norma, altrimenti, nel caso di una segnalazione fatta a voce, potrebbe trattarsi né più e né meno che di una chiacchiera.

Peraltro, sarebbe utile che il condomino denunciante si munisse di valide prove, per dimostrare di aver riscontrato una violazione ripetuta e non occasionale del silenzio assoluto.

A quel punto spetterà all'amministratore valutare se tale denuncia abbia rilevanza condominiale e cioè sia tale da meritare un suo intervento, che in ogni caso non potrebbe andare oltre una diffida scritta al proprietario inadempiente, nel caso in cui tale denuncia venisse sottoscritta da una pluralità di residenti nel fabbricato, per rumori in parti comuni.

Mentre, nel caso in cui la denuncia fosse stata presentata da un condomino soltanto, perché, per esempio, il vicino di casa che abita nell'appartamento soprastante fa rumore, è plausibile che la vicenda rientri nell'ambito di rapporti o meglio dispetti tra privati e l'amministratore rinunci ad intervenire Ora, è vero che curare l'osservanza del regolamento di condominio è compito precipuo affidato dall'art. 1130 c.c. all'amministratore, ma pensare che l'amministratore agisca in giudizio per far rispettare le norme del regolamento di condominio relative al vivere civile in condominio, tipo "tacere e non fare rumore", oppure chiudere il portone, non depositare rifiuti nelle scale, non usare l'ascensore come montacarichi e così via, sarebbe davvero impensabile in assenza di una apposita delibera assembleare, che lo autorizzi ad adire l'Autorità Giudiziaria.

Per non dire, poi, che è tipico della maggior parte dei residenti in condominio avere cattive abitudini comportamentali e quindi altro che delibera per agire in via giudiziale, in caso di violazione di norme del regolamento di condominio. Parola d'ordine tolleranza.

In conclusione, sarebbe meglio che i condòmini controllassero l'incidenza dei rumori nell'abitazione prima di acquistarla, per evitare le brutte sorprese.

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