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Disturbo riposo delle persone

I rumori che disturbano il riposo o le occupazioni delle persone.
 

Disturbo riposo delle persone

In tema di disturbo del riposo delle persone di cui all'art. 659 c.p., l'idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato (per tutte, Sez. 3, n. 8351 del 24/6/2014, Calvarese, Rv. 262510); 2) l'ulteriore principio, del pari consolidato, per cui l'attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica, di tal chè il Giudice ben può fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, sì che risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità (per tutte, Sez. 3, n. 11031 del 5/2/2015, Montoli, Rv. 263433, a mente della quale in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l'effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sull'espletamento di specifiche indagini tecniche, ben potendo fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete) [...]. Cass. 15 dicembre 2016 n. 5613

Il sequestro preventivo dei cani è pertanto legittimo: si tratta di cose pertinenti ai reati contestati la cui disponibilità da parte dell'indagata può protrarre la loro consumazione. Cass. 20 ottobre 2016 n. 54531

Integra il reato di disturbo del riposo delle persone iniziare le faccende domestiche sin dalle sei del mattino, accompagnando tale attività con condotte inurbane (accensione della radio ad alto volume e litigi con la figlia). Cass. 11 ottobre 2016 n. 48315

Il genitore è penalmente responsabile, per omissioni, nei casi in cui non impedisca il propagarsi di rumori prodotti dal figlio, ad esempio attraverso la prolungata accensione dello stereo ad alto volume, nella sua abitazione. Cass. 22 settembre 2016 n. 53102

Per la configurabilità del reato di cui all'art. 659 c.p. è necessario che le emissioni sonore rumorose siano tali da travalicare i limiti della normale tollerabilità, in modo da recare pregiudizio alla tranquillità pubblica, e che i rumori prodotti siano, anche in relazione alla loro intensità, potenzialmente idonei a disturbare la quiete ed il riposo di un numero indeterminato di persone, ancorché non tutte siano state poi in concreto disturbate, sicché la relativa valutazione circa l'entità del fenomeno rumoroso va fatta in rapporto alla media sensibilità del gruppo sociale in cui tale fenomeno si verifica, mentre sono irrilevanti, e di per sé insufficienti, le lamentele di una o più singole persone, versandosi in una tipica ipotesi di reato di pericolo presunto (in termini, tra le tante Sez. 1 11.1.2011 n. 44905.

Mistretta e altro, Rv. 251462; idem 24.1.2012, Giacomasso e altro, Rv. 252075). Cass. 5 giugno 2016 n. 25424

Integra il reato di disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone, la condotta dell'automobilista che attraversa la pubblica via con lo stereo dell'auto ad alto volume, essendo sufficiente, ove adeguatamente motivato, all'accertamento del reato il verbale redatto dall'agente accertatore, con contestuale sequestro dell'apparecchiatura. Cass. 15 dicembre 2015 n. 7543

Risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone il gestore di un pubblico esercizio che non impedisca i continui schiamazzi provocati dagli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne. (La Corte ha precisato che la qualità di titolare della gestione dell'esercizio pubblico comporta l'assunzione dell'obbligo giuridico di controllare, con possibile ricorso ai vari mezzi offerti dall'ordinamento come l'attuazione dello "ius excludendi" e il ricorso all'autorità, che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell'ordine e della tranquillità pubblica)" (Cass. Sez. 1, sent. n. 48122 del 03/12/2008, dep. 24/12/2008, Rv. 242808). Cass. 28 luglio 2015 n. 34283

Per potersi ritenere integrata la fattispecie di cui all'art. 659 c.p., è indispensabile, indipendentemente dal livello dei rumori e dunque dal superamento del limite della normale tollerabilità, che il frastuono segnalato abbia l'attitudine a propagarsi in modo tale da essere idoneo a disturbare una pluralità indeterminata di persone. Cass. 9 aprile 2015 n. 49983

L'elemento che differenzia le due autonome fattispecie configurate rispettivamente dall'art. 659 c.p., comma 1 e 2, è rappresentato dalla fonte del rumore prodotto, giacchè ove esso provenga dall'esercizio di una professione o di un mestiere rumorosi la condotta rientra nella previsione del secondo comma del citato articolo per il semplice fatto della esorbitanza rispetto alle disposizioni di legge o alle prescrizioni dell'autorità, presumendosi la turbativa della pubblica tranquillità.

Qualora, invece, le vibrazioni sonore non siano causate dall'esercizio della attività lavorativa, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 659 c.p., comma 1, per la quale occorre che i rumori superino la normale tollerabilità ed investano un numero indeterminato di persone, disturbando le loro occupazioni o il riposo (Fattispecie nella quale la S. C. ha ritenuto applicabile l'art. 659 c.p., comma 1, in quanto le emissioni rumorose non erano state provocate dalla attività di una discoteca, bensì dal relativo impianto di condizionamento)" (Sez. 1^, 17.12.1998, n. 4820 del 1999, Mannelli, Rv. 213395). Cass. 27 gennaio 2015 n. 7912

Non può dirsi integrato il reato di disturbo del riposo o delle occupazioni delle persone se nel corso del processo si è accertato che i rumori - nella specie abbaiare continuo dei cani - sia stato causa di disturbo per una sola persona e non anche idoneo a disturbare un numero indistinto di persone. Cass. 7 gennaio 2015 n. 7392

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