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Schiamazzi notturni all'esterno del locale? La colpa è del gestore

Penalmente responsabile il titolare di un'attività commerciale che non impedisce gli schiamazzi della propria clientela all'esterno del locale.
Dott.ssa Daniela Sibilio - consulente giuridico 

Sul gestore di un esercizio pubblico grava una posizione di garanzia da cui deriva l'obbligo di impedire schiamazzi e rumori intollerabili prodotti della propria clientela.

È penalmente responsabile il titolare di un'attività commerciale(come un pub o una discoteca) che non impedisce gli schiamazzi della propria clientela all'esterno del locale

. Su di lui grava una posizione di garanzia e di controllo che si sostanzia nel dovere di porre in essere qualsivoglia misura indirizzata a evitare il disturbo della tranquillità pubblica provocato dai clienti, quando i loro comportamenti siano direttamente riferibili all'esercizio dell'attività.

Questo è quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 22142/2017.

Il caso.Un uomo era condannato per non aver impedito, nella sua qualità di gestore di un disco club, gli schiamazzi degli avventori che sostavano all'esterno del locale e che si protraevano sino a tarda notte creando disturbo al riposo dei residenti nelle vie limitrofe.

La soluzione. La delineata condotta di imputazionerientra nella previsione del comma 1 dell'art. 659 cod. pen. Gli schiamazzi e i rumori prodotti dagli avventori di un esercizio pubblico, suscettibili di disturbare le occupazioni o il riposo delle persone, infatti, sono stati ricondotti non alle emissioni sonore generate, ordinariamente, da un qualunque esercizio nel quale si somministrino cibi e bevande e nel quale vengano tenuti servizi di intrattenimento musicale, quanto piuttosto a situazioni eccedenti le normalimodalità di esercizio dell'attività intrinsecamente rumorosa.

Movida nottura e disturbo dei vicini

Le responsabilità. A carico del titolare dell'attività commerciale è stata riconosciuta l'esistenza di una posizione di garanzia cui è collegato l'obbligo giuridico di impedire i rumori intollerabili prodotti dalla propria clientela.

Conseguentemente, tale soggetto è tenuto ad adottare le misure più idonee a impedire che determinati comportamenti da parte degli utenti possano sfociare in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell'ordine e della tranquillità pubblica.

I rumori devono disturbare tutta la compagine condominiale

Gli accorgimenti. Un siffatto obbligo sussiste anche per gli schiamazzi e i rumori prodotti dagli avventori all'esterno del locale, potendo e dovendo il titolare ricorrere a vari accorgimenti:

avvisi alla clientela;

impiego di personale dedicato;

somministrazione delle bevande soltanto in recipienti non da asporto, in modo che esse vengano consumate all'interno del locale;

ricorso all'autorità di polizia;

esercizio dello ius excludendi.

Sono stati configurati, nel caso di specie, gli elementi strutturali propri delle fattispecie omissive improprie (c.d. reati commissivi mediante omissione), secondo cui risponde di un evento dannoso o pericoloso chi abbia l'obbligo giuridico di impedirlo.

L'apposizionedi un apposito cartellone, all'entrata del locale, è stata considerata una misura insufficiente in quanto, nel caso specifico, non ha determinato alcun apprezzabile risultato, neppure temporaneo, sui disturbi recati dalla clientela.Quanto al parcheggio, invece, non erano state adottate misure atte a indurre i clienti a servirsene.

Sentenza
Scarica Corte di Cassazione, sez. III Penale, 8 maggio 2017, n. 22142
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