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Non basta il cartello «attenti al cane» all'ingresso della residenza. Responsabilità per danni derivanti dal morso.

Responsabilità del proprietario di un cane per danni causati da aggressione: il cartello «attenti al cane» non esonera dall'obbligo di prevenire situazioni di pericolo per terzi.
Marta Jerovante 

Il proprietario può ritenersi esente da responsabilità solo se prova che il fatto si è verificato a causa di un evento imprevedibile, inevitabile e assolutamente eccezionale

Il caso La controversia oggetto del provvedimento in commento origina dalla richiesta di risarcimento dei danni presentata dalla vittima dei morsi di un cane nei confronti del proprietario dell'animale.

L'attore, in attesa di effettuare una lezione di guida, si trovava nei pressi del cancello della proprietà del convenuto; veniva allora aggredito dal cane, sportosi sino al busto tra le sbarre del cancello medesimo.

Davanti al giudice di pace, la domanda attorea non trovava però accoglimento: il giudice aveva infatti ritenuto che non si potesse configurare alcuna responsabilità a carico del proprietario dell'animale perché la larghezza delle sbarre del cancello non consentiva al cane di mordere l'attore, che sul luogo era presente il cartello «attenti al cane» e che, infine, la zona in cui si trovava l'attore era interdetta all'accesso.

L'attore, soccombente in primo grado, proponeva allora appello, censurando la pronuncia del primo giudice per erronea ricostruzione dei fatti e non corretta applicazione delle previsioni dell'art. 2052 c.c.

Si rammenta che l'art. 2052 c.c. dispone che il proprietario di un animale, o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.

La decisione In integrale riforma della prima pronuncia, il Tribunale, in veste di giudice dell'appello, ha affermato la responsabilità del proprietario del cane per i danni subiti e lamentati dalla vittima; si è al riguardo richiamato il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui «poiché la responsabilità ex art. 2052 cod. civ. per danno cagionato da animali si fonda non su un comportamento o un'attività del proprietario, ma su una relazione (di proprietà o di uso) intercorrente tra questi e l'animale, e poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno, la rilevanza del fortuito deve essere apprezzata sotto il profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre ad un elemento esterno, anziché all'animale che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi.

Ne consegue che spetta all'attore provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare non già di essere esente da colpa, bensì l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (di recente Cass. n. 7260 del 22/03/2013), ovvero un evento imprevedibile, inevitabile e assolutamente eccezionale (Cass. n. 9037 del 15/04/2010)».

Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto adeguatamente assolto da parte della vittima l'onere di provare il nesso causale tra l'animale e l'evento lesivo: il solo testimone che aveva assistito al fatto aveva infatti dichiarato di aver visto «il cane partire a tutta velocità dal fondo della proprietà dell' [appellato], infilare la testa in mezzo alle sbarre e addentare la gamba [della vittima]». (Peraltro, il testimone aveva altresì dichiarato che all'ingresso della residenza del proprietario del cane vi era un cartello “attenti al cane”e che tre metri circa prima del cancello vi era un cartello di divieto di accesso alla proprietà privata).

Il Tribunale non ha invece ritenuto sufficiente la prova fornita dal responsabile dell'animale che il fatto si fosse verificato a causa di un evento imprevedibile, inevitabile e assolutamente eccezionale; al contrario, ha considerato che fosse assolutamente prevedibile sia la circostanza che il cane potesse infilare la testa tra le sbarre del cancello e sporgere il muso fino ad addentare chi si trovasse all'esterno – in ragione della distanza tra una sbarra e l'altra – sia che un passante si avvicinasse al cancello al punto da essere aggredito dal cane, proprio perché l'animale poteva sporgere il muso all'esterno del cancello, mentre detta situazione avrebbe potuto essere evitata dotando, ad esempio, il cancello di una rete, come poi era stato fatto. (Ecco cosa succede quando si maltratta il proprio cane)

Il danno cagionato da animale: un'ipotesi di responsabilità oggettiva e l'esonero per caso fortuito. Secondo il prevalente indirizzo dottrinale e giurisprudenziale, la responsabilità del proprietario o dell'utilizzatore di un animale, disciplinata dall'art. 2052 c.c., ha natura oggettiva e trova il suo fondamento non sulla presunzione di colpa ma sul rapporto di fatto con l'animale.

La vittima può agire in giudizio, in via principale, nei confronti del proprietario o, in via subordinata, nei confronti dell'utilizzatore; detti soggetti possono andare esenti da responsabilità solo provando che l'evento lesivo si è verificato per caso fortuito.

Ma come va interpretato il criterio del caso fortuito? Come ribadito nella sentenza in commento, per caso fortuito è da intendersi «ogni circostanza estranea al proprietario (o all'utente) che si ponga come causa autonoma dell'evento dannoso, non imputabile al responsabile presunto e da lui non evitabile» (già Cass. civ., 28 ottobre 1975, n. 3674); o, ancora, il caso fortuito «non va determinato secondo una misura soggettiva e cioè in relazione alla impossibilità per colui che ha il possesso dell'animale di incidere sulla di lui condotta, ma secondo una misura oggettiva e cioè in relazione alla interferenza di un fattore causale eccezionale al quale soltanto – e non all'animale – il danno possa essere attribuito» (Pret. Ferrara, 8 maggio 1978).

Rientra dunque nel concetto di fortuito ogni evento imprevedibile ed inevitabile, ed in ogni caso del tutto estraneo al rischio tipico relativo alla fattispecie, che si inserisce nel rapporto causale con autonoma forza determinatrice; al contrario, non è configurabile il caso fortuito nell'ipotesi in cui un cane, «legato per mezzo del guinzaglio al corrimano delle scale di accesso ad una stazione della metropolitana e lasciato incustodito, si avventi contro una persona anziana in atto di sorreggersi al medesimo corrimano per scendere le scale, facendola cadere e provocandole lesioni, a nulla rilevando che la vittima avesse la possibilità di evitare l'animale seguendo un percorso più discosto da esso» (Cass. civ., 19 maggio 2009, n. 11570).

Peraltro, grava sul responsabile (proprietario dell'animale o utente) l'onere di dimostrare l'esistenza dell'evento imprevedibile ed inevitabile, tale da escludere ogni rilevanza causale del suo comportamento, non essendo sufficiente, ai fini dell'esonero di detta responsabilità, la prova di aver usato la normale diligenza (tra le altre, G.d.P.

Ravanusa 26 maggio 2004, relativa ad una fattispecie in cui gli animali di proprietà del convenuto non erano custoditi adeguatamente e in cui il convenuto stesso non aveva adottato gli accorgimenti idonei ad evitare il fatto dannoso – quale, ad esempio, la realizzazione di uno spazio appositamente recintato con maglie metalliche).

Ancora, si è affermato che «la rigorosa previsione di responsabilità prevista dall'art. 2052 c.c. non può ritenersi vinta con l'aver messo alla catena un cane all'interno di un autolavaggio rimasto incustodito durante l'ora di pausa, catena che ha consentito all'animale di raggiungere ed aggredire una persona entrata dalla porta chiusa ma non serrata, in modo che il cliente, abituale, si era potuto addentrare nell'ambiente alla ricerca di qualcuno per informazioni» (Trib. Milano, 30 novembre 2005).

Peraltro, in quest'ultima fattispecie, diversamente che nella sentenza in commento, il giudice ha ritenuto che potesse configurarsi il concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227 c.c., per avere egli imprudentemente omesso di considerare l'avviso “attenti al cane”.

Sentenza
Scarica Trib. Padova, sez. II civile, 8 agosto 2014 n. 2576
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