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La Cassazione sdogana lo «schiamazzo libero». Basta mettere un cartello fuori dal bar.

Bar e rumori, a volte basta un cartello per essere a posto.
Ivan Meo 

Nessuna responsabilità a carico titolare del bar se, tramite i cartelli rivolti ai clienti, chiede di evitare rumori molesti all'esterno del proprio locale.

Quando lo schiamazzo diventa molestia,il gestore è sempre responsabile? La problematica analizzata recentemente dalla Corte di Cassazione, è stata oggetto di numerose pronunce. Per esempio:

  • la sentenza 24 novembre 2004, n. 45484:il titolare di un pubblico esercizio risponde penalmente degli schiamazzi e dei rumori provocati dagli avventori fuori dal locale, in quanto è suo dovere «impedire condotte contrastanti con le norme relative alla polizia di sicurezza, mediante il ricorso all'autorità;
  • la sentenza 26 febbraio 2008, n. 11310:è configurabile il reato previsto dall'art. 659, comma 1, c.p. nei confronti del gestore di un pubblico locale – nella specie, un pub – la cui attività, per l'abuso di strumenti sonori, disturbi il riposo delle persone, a nulla rilevando che l'attività stessa, da ritenere per sua natura rumorosa, sia stata autorizzata dalla competente autorità amministrativa;
  • la sentenza del 5 aprile 2011, n. 13599, risponde della contravvenzione di cui all'art. 659/1 c.p. il gestore di un locale che ometta di controllare il volume delle emissioni sonore musicali prodotte all'interno del locale e di impedire schiamazzi da parte degli avventori del locale stesso, in particolare durante l'orario notturno;
  • ed infine la sentenza 10 maggio 2013 n. 20207: sussiste il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone a carico del legale rappresentante della società che gestisce il locale pubblico nel centro storico della città, laddove gli schiamazzi notturni risultano astrattamente idonei ad arrecare disturbo a un numero indeterminato di persone in una zona caratterizzata da blocchi di edifici strettamente contigui fra loro

L'aspetto problematico.

Nella casistica analizzata i titolari di locali pubblici come pub, ristoranti e discoteche – collocati nei centri urbani – si preoccupano principalmente solo di quanto accade all'interno, mentre si disinteressano del frastuono prodotto normalmente dalla propria clientela, all'esterno dei locali stessi e spesso fino a tarda notte.

Ma a tal proposito interviene la recentissima sentenza n° 9633 del 5 marzo 2015 secondo la quale: non può essere considerato responsabile per gli schiamazzi fatti all'esterno del suo esercizio schiamazzi notturni causati dagli avventori di un bar se, il titolare del locale, si è attivato con cartelli rivolti ai clienti, per chiedere di evitare i rumori molesti non può essere considerato responsabile per gli schiamazzi fatti all'esterno del suo esercizio.

Il luogo dove si propagano gli schiamazzi. Un elemento determinate per individuare, o meno, la responsabilità del gestore è il luogo dove questi schiamazzi vengono prodotti. Infatti, la Cassazione precisa -sentenza del 03/07/2014 n° 37196- che il gestore è responsabile ex art.659 comma 1 c.p. solo se l'evento sia riconducibile al mancato esercizio del potere di controllo e sia quindi collegato da nesso di causalità con tale omissione.

Nel caso di specie, la responsabilità dei gestore è stata esclusa, perché si accertò che, all'esterno dei locali, stazionavano numerosi giovani che si trattenevano a consumare bevande, dando luogo a schiamazzi, urla e risate.

Conclusione. I proprietari degli esercizi pubblici, quanto alla rumorosità interna dovranno aver cura di moderare il volume della musica all'interno del locale; quanto alla rumorosità esterna, gli stessi ben poco essi possono fare, non avendo, "alcun potere per impedire siffatti schiamazzi sulla pubblica via o almeno a persuadere i soggetti a tenere un tono di voce più moderato, essendo essi sforniti di qualsiasi potere coercitivo in caso di rifiuto." (Cass.n. 37196/2014 cit.).

In tali casi, degli schiamazzi per strada saranno responsabili coloro stessi che li provocano e nessuna colpa potrà, in linea di massima, addebitarsi agli incolpevoli proprietari che nulla possono fare per impedirli.

In estrema sintesi:

contro il rumore, schiamazzi ed urla basta che il gestore metta i cartelli sperando che gli avventori li leggano (e magari li rispettino anche).

Sentenza
Scarica Corte di Cassazione sezione penale n. 9633 del 5 marzo 2015
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