#1 Inviato 5 Giugno, 2014 Salve ragazzi vi contatto perchè ho bisogno di aiuto. Sono proprietario di un locale commerciale sito alla base di un palazzo. Il locale è completamente esterno al palazzo e non entro dal portone per accedere al mio locale. L'amministratore mi ha avvisato che i condomini hanno chiesto di fare una riunione perchè vogliono che partecipi anche io alle spese di pulizia scale portone ecc. Mi potreste dire se è legittimo oppure sulla base di quali principi spiegare in assemblea il mio diritto a non pagare diciamo?
#2 Inviato 5 Giugno, 2014 Devi leggere il rogito di acquisto del locale commerciale se è scritto che non sei proprietario delle scale e dell'atrio, evidentemente non dovrai pagare nulla, se non c'è scritto nulla probabilmente dovrai le spese di pulizia del solo atrio, me non quelle delle scale perchè questo so pagano per altezza piano. Controlla anche il RdC Contrattuale, se ci sono delle norme a tal proposito.
#3 Inviato 5 Giugno, 2014 Salve ragazzi vi contatto perchè ho bisogno di aiuto. Sono proprietario di un locale commerciale sito alla base di un palazzo. Il locale è completamente esterno al palazzo e non entro dal portone per accedere al mio locale. L'amministratore mi ha avvisato che i condomini hanno chiesto di fare una riunione perchè vogliono che partecipi anche io alle spese di pulizia scale portone ecc. Mi potreste dire se è legittimo oppure sulla base di quali principi spiegare in assemblea il mio diritto a non pagare diciamo? Controlla se siste un regolamento contrattuale ed eventuali tabelle. Se vogliono fare una riunione probabilmente non esiste nulla di tutto ciò oppure potrebbe anche esistere una tabella scale in cui tu hai zero spese. L'art. 1123 del codice civile dice che: Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne... Salvo che non abbiate una lavanderia sul terrazzo o il diritto a sciorinare i panni, fatti spiegare come fai ad usare ingresso e scale al pari degli altri. La pulizia è una spesa relativa all'uso e non alla conservazione. Pur essendo proprietario devi partecipare solo in proporzione all'uso che ne puoi fare. Se hai uso ZERO devi pagare ZERO.
#4 Inviato 5 Giugno, 2014 Salvo diverso titolo; Tutto ciò che costituisce l'ingresso (portone, vestibolo, androne) è necessariamente comune ai sensi dell'art 1117 c.c., in quanto le predette parti costituiscono in senso oggettivo, funzionale e strutturale elementi portanti dell'edificio. Inoltre, sussiste una presunzione legale di comunione sia in considerazione del fatto che trattasi di un bene indivisibile nella struttura e nell'uso, sia in relazione al servizio di utilità prestato, quindi, salvo diverso titolo, si presume di proprietà comune di tutti i condomini - anche di quelli proprietari dei negozi - sia o meno utilizzabile da tutti, perché rappresenta l'acceso indispensabile per l'utilizzazione delle strutture di copertura dell'edificio o scantinati (Cass. n. 761 , 5-2-1979). Quanto alla proprietà dell’androne, la giurisprudenza è uniforme nell’'estenderla anche ai condomini che siano proprietari di unità immobiliari che non abbiano accesso su di esso (si pensi, ad esempio, ad un negozio che affaccia direttamente sulla pubblica via). Ciò perché quest'area, come le scale, costituisce elemento necessario per la configurabilità stessa di un fabbricato diviso in piani o porzioni di piano di proprietà individuale e rappresenta un tramite indispensabile per il godimento e la conservazione delle strutture di copertura (App. Milano 9-10-1987, n. 1983).
#5 Inviato 5 Giugno, 2014 Salvo diverso titolo; Tutto ciò che costituisce l'ingresso (portone, vestibolo, androne) è necessariamente comune ai sensi dell'art 1117 c.c., in quanto le predette parti costituiscono in senso oggettivo, funzionale e strutturale elementi portanti dell'edificio. Inoltre, sussiste una presunzione legale di comunione sia in considerazione del fatto che trattasi di un bene indivisibile nella struttura e nell'uso, sia in relazione al servizio di utilità prestato, quindi, salvo diverso titolo, si presume di proprietà comune di tutti i condomini - anche di quelli proprietari dei negozi - sia o meno utilizzabile da tutti, perché rappresenta l'acceso indispensabile per l'utilizzazione delle strutture di copertura dell'edificio o scantinati (Cass. n. 761 , 5-2-1979). Quanto alla proprietà dell’androne, la giurisprudenza è uniforme nell’'estenderla anche ai condomini che siano proprietari di unità immobiliari che non abbiano accesso su di esso (si pensi, ad esempio, ad un negozio che affaccia direttamente sulla pubblica via). Ciò perché quest'area, come le scale, costituisce elemento necessario per la configurabilità stessa di un fabbricato diviso in piani o porzioni di piano di proprietà individuale e rappresenta un tramite indispensabile per il godimento e la conservazione delle strutture di copertura (App. Milano 9-10-1987, n. 1983). Non è in discussione la comproprietà delle parti comuni ma il riparto delle spese di MIGLIOR GODIMENTO in proporzione all'uso. Paga solo il proprietario che può godere ed in proporzione all'org**** . 🙂
#6 Inviato 5 Giugno, 2014 Il pianoterra o atrio o androne come vogliamo chiamarlo può essere usato anche dai proprietari dei negozi, nessuno lo può negare ne proibire, e presumendo che il negozio/i sia/no al piano zero come l'atrio o androne, di conseguenza in proporzione millesimale i proprietari dei negozi dovranno contribuire per le spese di pulizia, non certo per la pulizia delle scale che si pagano in proporzione all'altezza piano, fatto salvo i casi che hai citato, lavanderia ecc ecc. In pratica, essendo proprietari devono contribuire anche alla spese per la pulizia come tutti gli altri condomini, fatto salvo altri accordi o convenzioni.
#7 Inviato 5 Giugno, 2014 Il pianoterra o atrio o androne come vogliamo chiamarlo può essere usato anche dai proprietari dei negozi, nessuno lo può negare ne proibire... nessuno può proibire al proprietario del primo piano di salire fino al terrazzo per controllare se i muri scale necessitano di una tinteggiatura... eppure paga solo fino al primo piano perchè solo fino al primo piano, potenzialmente, usa e sporca. Non vedo perchè il proprietario del negozio che potenzialmente non usa e non sporca l'androne debba essere penalizzato rispetto al trattamento che riceve il proprietario del primo piano.
#8 Inviato 5 Giugno, 2014 Se non usa o non può usare l'atrio e le scale deve essere stabilito da un titolo, questo è scritto all'art. 1117 cc - Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo 1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate; E l'art. 1118 cc dice; - Diritti dei partecipanti sulle parti comuni Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene. Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni. Il condomino non può sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali. In pratica nel condominio si contribuisce alla spese di uso e manutenzione non perchè si usa ma perchè si può usare, anche per le spese di pulizia regolate dall'art. 1123 cc 2° comma - Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne. E visto che il proprietario del negozio può usare l'atrio, dovrà contribuire alla pulizia per sua competenza piano zero atrio e piano zero del negozio, salvo titolo contrario o accordi o convenzioni. Chiudo quì per non ripetermi e tediare chi ci legge.
#9 Inviato 5 Giugno, 2014 Se non usa o non può usare l'atrio e le scale deve essere stabilito da un titolo, questo è scritto all'art. 1117 cc --img_rimossa--
#10 Inviato 7 Giugno, 2014 Per dare man forte alle leggi sciorinate, è il senso della manutenzione ( pulizia o riparazione è uguale ) del condominio, altrimenti quando si ripara un tetto perché dovrebbero contribuire tutti? lo si fa perché si deve mantenere efficiente la struttura complessivamente in comune a tutti, chi più e chi meno, comunque leggi le tabelle millesimali e il regolamento del condominio, se li non c'è scritto niente puoi appellarti a questo, ossia non è previsto, pertanto per obbligarti dovrebbero cambiare il regolamento e le tabelle millesimali redatte da un tecnico ecc. ecc. con i relativi costi, non certo modici, sempre che tutti li approverebbero, compreso te.
#11 Inviato 7 Giugno, 2014 ... pertanto per obbligarti dovrebbero cambiare il regolamento e le tabelle millesimali redatte da un tecnico ecc. ecc. con i relativi costi, non certo modici, sempre che tutti li approverebbero, compreso te.Perchè obbligare qualcuno a corrispondere qualche quota quando è già obbligato dalle norme previste dal Codice Civile artt. 1117, 1118, e 1123, fatto salvo accodi o convenzioni diverse?
#12 Inviato 9 Giugno, 2014 Se nelle tabelle millesimali non è scritto che il negozio sulla strada deve pagare la pulizia, non la deve pagare, a me personalmente è capitato di non essere presente nelle tabelle che aveva rilasciato il costruttore, non mi aveva inserito nella tabella delle fogne, l'amministratore, all'epoca, era un galantuomo, mi chiamò e mi disse: guardi lei nelle tabelle non c'è pertanto non le posso chiedere niente, ma lei comunque scarica nella fogna a cui abbiamo fatto i lavori pertanto se lei è d'accordo la posso equiparare a un'abitazione con le sue stesse caratteristiche e farle pagare la giusta misura che le spetterebbe, non gli diedi neanche il tempo di aprire il registro chiesi solo quanto le devo? e pagai perché era giusto che pagassi un servizio da me utilizzato, ma se l'amministratore veniva da me e mi imponeva: lei deve pagare, le risposta sarebbe stata certamente diversa. Come la pensi?