Non è necessario che si dimostri l'avvenuto superamento dei limiti positivamente determinati, potendo tale valutazione essere compiuta alla stregua di un parametro di comune esperienza.
"La diffusività del rumore, la sua particolare intensità e la frequenza e ricorrenza di tali comportamenti - profili essenziali per la sussistenza del reato di cui all'art. 659, comma 1, c.p. - sono incompatibili con il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.".
Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con la pronuncia del 6 ottobre 2016 n. 42063 in materia di rumorosità.
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Esposizione dei fatti di causa. Il Tribunale di Milano, con sentenza, condannava Tizio alla pena di due mesi di arresto, oltre al pagamento delle spese processuali, in quanto riconosciuto colpevole della contravvenzione di cui all'art. 659, comma 1, cod. pen., per avere, in qualità di legale rappresentante di una società, gerente l'esercizio pubblico, disturbato la quiete pubblica, il sonno e il riposo delle persone nel centro abitato della cittadina lombarda, attraverso l'inquinamento acustico causato, con superamento dei limiti di cui al D.P.C.M. del 14/11/1997, dalle emissioni sonore prodotte dalla musica diffusa nelle pertinenze del locale.
La pronuncia in esame veniva parzialmente riformata in appello con concessione condizionale della pena.
Avverso tale ultima pronuncia, l'imputato ricorreva in cassazione per l'illogicità della motivazione della sentenza, nella parte in cui essa avrebbe fondato l'accertamento del fatto su due misurazioni sonore eseguite in due giorni diversi ed in differenti condizioni ambientali, arbitrariamente imputando alla condotta dell'imputato, sulla base di una infondata presunzione, il differenziale di rumore riscontrato nei due frangenti.
Sotto altro profilo, l'illogicità deriverebbe dall'avere comparato due giorni, il sabato e la domenica, molto diversi per le attività in corso e per il numero di persone presenti nelle aree pubbliche o aperte al pubblico.
Ed ancora la sentenza impugnata non avrebbe dimostrato, in maniera certa, la provenienza, dall'esercizio gestito dall'imputato, del differenziale di rumore riscontrato in occasione delle due rilevazioni.
Da ultimo, la Corte d'appello non avrebbe dimostrato l'idoneità della condotta ascritta all'imputato a "disturbare un numero indeterminato di persone".
Il reato del disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone: le diverse fattispecie di un unico reato. L'illecito (art. 659 c.p.) disciplina un reato contravvenzionale, ciò vuol dire che il comportamento illecito potrà essere sanzionato sia a titolo di dolo (detto più semplicemente per aver fatto rumore volontariamente) sia a titolo di colpa (per aver tenuto non volontariamente ma incautamente determinati comportamenti).
L'interesse tutelato è l'ordine pubblico ossia la quiete pubblica e privata.
Sull'argomento in esame, la giurisprudenza di legittimità, ha avuto modo di precisare che l'articolo 659 cod. pen. prevede due autonome fattispecie di reato enunciate, rispettivamente, nel comma 1 e nel comma 2.
L'elemento distintivo tra le due fattispecie è costituito dalla fonte del rumore prodotto, nel senso che laddove tale rumore provenga dall'esercizio di una professione o di un mestiere rumoroso, la condotta rientra nella previsione del secondo comma del citato articolo per effetto della esorbitanza rispetto alle disposizioni di legge o alle prescrizioni dell'autorità, presumendosi la turbativa della pubblica tranquillità.
Di contro, laddove le vibrazioni sonore non siano causate dall'esercizio dell'attività lavorativa, ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 659 cod. pen., comma 1 per la quale occorre che i rumori superino la normale tollerabilità ed investano un numero indeterminato di persone, disturbando le loro occupazioni o il riposo (Cass. Penale 16 aprile 1999, n. 4820).
In particolare il comma 1 della norma suddetta disciplina l'ipotesi avente per oggetto il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone e richiede l'accertamento in concreto dell'avvenuto disturbo, mentre l'ipotesi contemplata nel comma 2, che concerne l'esercizio di professione o mestiere rumoroso, prescinde dalla verificazione del disturbo, ricorrendo una sorta di presunzione legale di rumorosità collegata al verificarsi dell'esercizio del mestiere rumoroso al di là dei limiti tempro-spaziali e/o delle modalità di esercizio imposto dalla legge, dai regolamenti o da altri provvedimenti adottati dalle competenti autorità (così anche Cass. Penale 12.6.2012, n. 39852).
Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. L'art. 131 bis c.p., al primo comma, prevede che "nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale".
L'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha natura sostanziale ed è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, compresi quelli pendenti in sede di legittimità, nei quali la Suprema Corte può rilevare di ufficio ex art. 609, comma secondo, cod. proc. pen., la sussistenza delle condizioni di applicabilità del predetto istituto, dovendo peraltro limitarsi, attesa la natura del giudizio di legittimità, ad un vaglio di astratta non incompatibilità della fattispecie concreta (come risultante dalla sentenza impugnata e dagli atti processuali) con i requisiti ed i criteri indicati dal predetto art. 131-bis.
Gli orientamenti giurisprudenziali sulla Legge quadro sull'inquinamento acustico. L'art. 10 comma 2 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 prevede che un'ipotesi di illecito amministrativo nel caso in cui "nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore" si superino "i valori limite di emissione o di immissione" fissati in conformità al disposto dell'art. 3, comma 1, lettera a) della stessa legge.
Secondo un primo indirizzo, "il mancato rispetto dei limiti di emissione del rumore stabiliti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 può integrare la fattispecie di reato prevista dall'art. 659, comma secondo, cod. pen., allorquando l'inquinamento acustico è concretamente idoneo a recare disturbo al riposo e alle occupazioni di una pluralità indeterminata di persone, non essendo in tal caso applicabile il principio di specialità di cui all'art. 9 della legge n. 689 del 1981 in relazione all'illecito amministrativo previsto dall'art. 10, comma secondo, della legge n. 447 del 1995" (Cass. Penale sentenze n. 15919 dell'8 aprile 2015, n. 37184 del 3/07/2014, n. 4466 del 5/12/2013).
Ciò in quanto le due disposizioni sarebbero poste a protezione di beni giuridici diversi: mentre le fattispecie previste dall'art. 659 cod. pen. tutelerebbero la tranquillità pubblica, evitando che le occupazioni e il riposo delle persone possano venire disturbate con schiamazzi o rumori o con altre attività idonee ad interferire nel normale svolgimento della vita privata di un numero indeterminato di persone, con conseguente messa in pericolo del bene della pubblica tranquillità, viceversa, la fattispecie contemplata dall'art. 10, comma 2, della legge n. 447 del 1995, tutelerebbe genericamente la salubrità ambientale e la salute umana, limitandosi a stabilire i limiti di rumorosità delle sorgenti sonore, oltre i quali debba ritenersi sussistente l'inquinamento acustico, sanzionato in via amministrativa in considerazione dei danni che il rumore può produrre sia sul fisico che sulla psiche delle persone.
Secondo un opposto orientamento, il superamento dei limiti di accettabilità di emissioni sonore derivanti dall'esercizio di mestieri rumorosi configurerebbe l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma 2, legge n. 447 del 1995 (Cass. Penale sentenze n. 530 del 3/12/2004, n. 2875 del 21/12/2006 e n. 48309 del 13/01/2012), atteso che a seguito dell'entrata in vigore della cd. legge quadro sull'inquinamento acustico il comma 2 dell'art. 659 cod. pen. sarebbe stato sostanzialmente abrogato, in applicazione del principio di specialità contenuto nell'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, data la perfetta identità dell'ambito delineato dalla norma codicistica e di quello, di contenuto più ampio, sanzionato, solo in via amministrativa, in forza dell'altra disposizione.
Secondo un indirizzo intermedio, infine, è configurabile l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma 2, della legge n. 447/1995 ove si verifichi soltanto il superamento dei limiti differenziali di rumore fissati dalle leggi e dai decreti presidenziali in materia; la contravvenzione di cui al comma 1 dell'art. 659, cod. pen., ove il fatto costituivo dell'illecito sia rappresentato da qualcosa di diverso dal mero superamento dei limiti di rumore, per effetto di un esercizio del mestiere che ecceda le sue normali modalità o ne costituisca un uso smodato; quella di cui al comma 2 dell'art. 659 cod. pen. qualora la violazione riguardi altre prescrizioni legali o della Autorità, attinenti all'esercizio del mestiere rumoroso, diverse da quelle impositive di limiti di immissioni acustiche (Cass. Pen.
Sentenze, n. 25424 del 5/06/2015, n. 5735 del 21/01/2015, n. 42026 del 18/09/2014, n. 39852 del 12/06/2012, n. 48309 del 13/11/2012, n. 44167 del 27/10/2009, n. 23866 del 9/06/2009).
Il ragionamento della Corte di Cassazione. A parere della Corte,nel caso di specie, il giudice di secondo grado, nell'affrontare le varie questioni poste con l'atto d'appello, ha analizzato proprio quelle circostanze di fatto che erano state ritenute rilevanti ai fini della integrazione dell'art. 659 del codice penale come originariamente contestato.
In particolare,data la natura di reato di pericolo delle ipotesi di cui all'art. 659,
"deve ritenersi sufficiente ai fini della sua integrazione il compimento di condotte idonee, secondo una valutazione da compiere in concreto ed ex ante, a recare pregiudizio alla quiete pubblica ovvero al riposo delle persone.
Ed a tal fine, non è affatto necessario che si dimostri l'avvenuto superamento dei limiti positivamente determinati, potendo tale valutazione essere compiuta alla stregua di un parametro di comune esperienza, purché idoneo a dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete".
Così, la sentenza impugnata ha verificato l'idoneità delle condotte ascritte all'odierno imputato a determinare un vulnus per la quiete pubblica ed il riposo delle persone, senza diffondersi sul profilo relativo all'ipotizzato disturbo delle occupazioni; e, ancora, si è puntualmente soffermata sul dato relativo alle due rilevazioni e al differenziale di rumore che, in tali frangenti, era stato riscontrato dal personale dell'Arpa.
Tanto premesso in termini di inquadramento generale, deve innanzitutto rilevarsi come si configuri del tutto coerente e puntuale, sul piano logico, la ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito, i quali, sulla base delle testimonianze raccolte e della documentazione acquisita agli atti, sono stati in grado di accertare come la musica suonata all'interno dell'esercizio dell'imputato avesse determinato una situazione di grave pregiudizio per la quiete pubblica e per il riposo delle persone.
Sul punto deve, infatti, rilevarsi come, la dimostrazione della sussistenza di tale requisito possa essere offerta, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, anche alla stregua delle dichiarazioni dei soggetti disturbati e, a fortiori, sulla base di quanto riferito da testimoni certamente disinteressati quali gli operatori dell'Arpa. In considerazione delle illustrate circostanze, è stata rigettata la richiesta di riconoscimento della speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis del codice penale.
Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la Corte di Cassazione Penale con la pronuncia in commento ha respinto il ricorso di Tizio e per l'effetto ha confermato la sentenza impugnata.