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Piscina: responsabilità del custode e colpa del danneggiante

Chi è il custode di un bene? Quale titolo deve ricorrere? Quali poteri e doveri ha? Se dal bene in custodia deriva un danno a terzi, come si può ridurre la responsabilità del custode?
Avv. Anna Nicola 

Alle domande appena formulate risponde in maniera precisa e puntuale la sentenza n. 2056 del Tribunale di Trani del 29 novembre 2021.

Il caso di specie riguarda il gestore di un lido balneare, il cui bene pertinenziale è una piscina da cui sono derivati danni a terzi.

Se ne forniscono qui di seguito i relativi passaggi.

Il responsabile della custodia del bene ex art. 2051 c.c.

Il Tribunale evidenzia che la Suprema Corte ha più volte rilevato che custodi sono tutti i soggetti -pubblici o privati- che hanno il possesso o la detenzione (legittima o anche abusiva: v. Cass., 3 giugno 1976, n. 1992) della cosa (v. Cass., 20/2/2006, n. 3651; Cass., 20/10/2005, n. 20317). Ciò in forza della disponibilità ed effettiva possibilità di controllo (cfr. Cass., 7/7/2010, n. 16029; Cass., 10/2/2003, n. 1948 ) del bene.

Come contraltare vi sono gli obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, sulla cui base sono tenuti ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la generazione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto (cfr., da ultimo, Cass., 5/5/2020, n. 8466; Cass., 5/9/2019, n. 22163; Cass., 12/3/2019, n. 7005).

Chi è allora il custode?

La Cassazione risponde che custodi sono i proprietari, il possessore, il concessionario, il detentore soprattutto in ragione di un titolo, come ad es. i conduttori di immobile in locazione (cfr. Cass., 5/5/2020, n. 8466; Cass., 18/09/2014, n. 19657; Cass., 27/7/2011, n. 16422) e l'appaltatore (Cass., 30/5/1996, n. 5007; Cass., 16/10/2008, n. 25251; in generale, Cass., 12/10/2018, n. 25373; Cass., 14/5/2018, n. 11671; Cass., 22/1/2015, n. 1146; Cass., 25/6/2013, n. 15882; Cass., 23/7/2012, n. 12811; Cass., 18/7/2011, n. 15734; Cass., 9/7/2009, n 16126; Cass., 16/5/2008, n. 12425; Cass., 6/10/2005, n. 19474).

Gestore di un lido balneare

Anche il gestore di un lido balneare è da qualificarsi quale custode, avendo gli obblighi di adottare tutte le misure necessarie affinché le cose non rechino pregiudizio ad alcuno. Risulta responsabile dei danni originati dalla struttura e dagli accessori e pertinenze, ivi ricompresa la piscina, subiti da terzi.

Questo soggetto deve provvedere non solo alla gestione e al controllo della cosa ma anche alla relativa custodia (cfr., da ultimo, Cass., 4/2/2021, n. 2623), col conseguente obbligo di vigilare affinché la stessa (con tutte le sue pertinenze) non rechi danni. Anche per la pertinenza, quale nel caso di specie la piscina messa a disposizione dei clienti del lido.

Ne può essere anche affermata la responsabilità penale, ove ne ricorrano le condizioni (cfr. Cass. pen., 24/4/2013, n. 18569; Cass. pen., 3/12/2008, n. 45006; Cass. pen., 17/6/2009, n. 25437; Cass. pen., 4/6/2013, n. 24165, Cass. pen. 5/2/2020, n. 4890 e Cass., pen., 7/5/2020, n. 13848).

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L'onere probatorio in capo al danneggiato

Il danneggiato per ottenere il risarcimento deve dimostrare che i danni subiti sono a causa della cosa in custodia di terzi, in ragione dell'esplicitarsi degli eventi (v. Cass., 20/2/2006, n. 3651).

Occorre provare il verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia.

Il relativo onere può esplicitarsi anche per presunzioni, perché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno (Cass., 20/2/2006, n. 3651).

L'art. 2051 c.c. contempla un'inversione dell'onere della prova dei principi generali, trattandosi di responsabilità oggettiva.

Il custode deve, al fine di liberarsi dalla responsabilità dalla legge posta presuntivamente a suo carico, fornire la prova del caso fortuito (Cass. 27/6/2016, n. 13222; Cass., 9/6/2016, n. 11802; Cass., 24/3/2016, n. 5877).

Non spetta pertanto al danneggiato dare la prova dell'insidia o del trabocchetto (v. già Cass., 20/2/2006, n. 3651; Cass., 14/3/2006, n. 5445 ), incombendo viceversa al custode dare la c.d. prova liberatoria del fatto anomalo, dimostrando cioè che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso, pur avendo adottato tutte le misure idonee a prevenire ed impedire che la cosa presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto produttiva di danno a terzi, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto (Cass., 20/2/2006, n. 3651; Cass., 11/3/2006, 5445, e, conformemente, Cass., 20/2/2009, n. 4234).

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Concorso del danneggiato

Il custode presunto responsabile può invocare il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 primo comma, c.c.

Trattasi di fattispecie che può ben ricorrere con la responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. (v. Cass., 22/3/2011, n. 6529; Cass., 8/8/2007, n. 17377; Cass., 20/2/2006, n. 3651, Cass., 5/5/2020, n. 8466; Cass., 10/6/2020, n. 11096; Cass., 12/5/2020, n. 8811).

Per ottenere fini liberatori, occorre distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della cosa e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della medesima.

Esclusivamente in questa seconda ipotesi il fatto del terzo può qualificarsi come caso fortuito.

Ciò è valido soprattutto prima che il custode abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (cfr., Cass., 24/2/2011, n. 4495. Cass., 12/4/2013, n. 8935; Cass., 12/3/2013, n. 6101; Cass., 18/10/2011, n. 21508; Cass., 6/6/2008, n. 15042; Cass., 20/2/2006, n. 3651).

La soluzione nel caso di specie

Nel giudizio del tribunale di Trani, si è trattato dell'incidente occorso ad un ragazzo di dodici anni che, nel mentre che era immerso in piscina nei pressi dell'acquascivolo, restava incagliato alla parete della piscina a causa della forza di aspirazione della pompa, posta sul fondo della piscina, sprigionata dalla bocchetta di aspirazione; la forza di aspirazione della bocchetta impediva al minore di riemergere.

Disattivata a pompa fu possibile riportare in superficie il fanciullo.

La difesa del gestore ha dimostrato che il minore era stato più volte richiamato dal personale della struttura, dicendogli di non poggiarsi con la schiena contro la parete di aspirazione.

Il tribunale afferma che, vista la condotta pericolosa del ragazzo, il gestore avrebbe dovuto avere un comportamento maggiormente accorto, anche con l'eventuale chiusura preventiva della piscina (Cass., 28/10/2009, n. 22807).

Poiché si è nell'ambito dell'azione ex articolo 2051 c.c., la deduzione di omissioni o violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode può essere diretta soltanto a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno, ai fini dell'allegazione e della prova del rapporto causale tra la prima e il secondo.

Nella specie il tribunale assume l'evidenza che il gestore non abbia adottato tutte le cautele necessarie così come rilevato anche dalla espletata CTU che dimostra l'insufficienza dei documenti attinenti alla manutenzione della pompa.

Non è stata garantita nel caso di specie che l'eliminazione dei rischi connessi alle caratteristiche dell'impianto di aspirazione dell'acqua ed impedire che esso presentasse rischi nell'utilizzo, essendo altamente probabile che un qualche bagnante si avvicinasse a bordo della piscina incriminato.

Il ragazzo era stato più volte avvertito ma questi si è assunto il cd "rischio elettivo" avendo fatto la scelta consapevole di avvicinarsi al punto di pericolo. Questi si poteva avvedere con l'ordinaria diligenza della pericolosità della cosa ed invece ha accettato di utilizzarla ugualmente.

Simile comportamento ha fatto in modo che il giudice attribuisse alla condotta della vittima un'efficacia concausale (Cass. n. 25839/2018) che nella specie è stata quantificata nella misura della metà.

Sentenza
Scarica Tribunale di Trani n. 2056 del 29/11/2021
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