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La pedana mobile nel vano scala condominiale

Si può installare un bene che aiuti i condomini disabili a raggiungere la loro proprietà nelle parti comuni del condominio? Chi deve sostenere i costi? Ci si può opporre?
Avv. Anna Nicola 
Dic 13, 2021

Si, si può installare la pedana mobile. Ce lo ricorda la recente decisione della Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto del 24 novembre 2021, n. 404.

L'abbattimento delle barriere architettoniche

La Corte afferma che questo diritto deriva dall'art. 2, 2° comma, L 13/1989, che consente ai portatori di handicap di installare a proprie spese le strutture di sollevamento e trasporto atte a consentirgli l'accesso alla proprietà, nonostante l'inerzia e/o il dissenso manifestato dagli altri condomini.

Si tratta di uno di quegli interventi previsti dall'art. 1120 secondo comma c.c., da me definiti come "innovazioni sociali" perché tese al miglior godimento dell'immobile, con il grande tema dell'abbattimento delle barriere architettoniche. Peraltro, l'amministratore deve convocare l'assemblea anche se la richiesta perviene da un solo condomino.

Il principio sotteso è volto al singolo con difficoltà. È ritenuta prevalente l'esigenza di avvalersi di un impianto indispensabile per una completa utilizzazione del proprio appartamento - come previsto, appunto, dalla legge sull'abbattimento delle barriere architettoniche - rispetto alle comodità degli altri condomini.

Il favore per il condomino non totalmente abile è a tutto campo.

La giurisprudenza di merito e di legittimità ha pacificamente esteso tale diritto a tutti i soggetti che si trovino in condizioni fisiche disagiate e che subiscano una significativa limitazione della libertà di movimento consentita alla generalità degli individui.

Nel caso di specie della Corte di Appello di Lecce da cui abbiamo preso spunto, i condomini lamentavano l'ingombro della pedana e quindi ne richiedevano la rimozione. Sia il giudice di primo grado, sia quello dell'appello hanno ritenuto questa pretesa infondata ed illegittima.

Allora ci si deve interrogare sull'iter da seguire per poter installare la pedana mobile in un'area comune dell'edificio.

Consenso assembleare per l'installazione della pedana mobile

Vi può essere o meno il consenso del condominio. Per la validità della deliberazione, è sufficiente il raggiungimento della maggioranza degli intervenuti i quali però devono avere almeno la metà dei millesimi dello stabile (quindi, i votanti a favore devono raggiungere 500 millesimi, pari alla metà del valore dell'edificio).

Se vi è l'approvazione assembleare, la spesa viene ripartita tra tutti i condomini.

Se invece l'assemblea esprime la deliberazione con contenuto negativo, non si può comunque negare il diritto al disabile.

Questi infatti può far installare, a proprie spese, il montascala, l'ascensore e qualsiasi altra struttura mobile a proprie spese. Può anche far allargare gli ingressi e le porte.

In questo caso il portatore di handicap sarà l'unico soggetto a poter utilizzare gli impianti da lui realizzati, opponendosi all'utilizzo da parte di chi non ha contribuito ai costi. Resta ferma la possibilità per gli altri condomini che vogliono poi partecipare alle spese di servirsi dell'impianto, in prima battuta interamente pagato da altri.

Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 13/1989, infatti, stabilisce che "Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni..., i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà..., possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages." In alternativa all'installazione fissa, comunque, si può domandare all'Asl la fornitura di un montascale, ossia una struttura mobile sulla quale fissare la carrozzina. Di norma l'ausilio viene offerto in comodato gratuito. Se non c'è disponibilità può essere affittato e la relativa spesa è detraibile.

Montascale per disabili in condominio, come va ripartita la spesa

Condizioni per la rimozione della pedana mobile in condominio

Solo in un caso si può chiedere la rimozione dell'impianto: quando la sua realizzazione renda impossibile o estremamente complicato l'uso delle parti comuni.

Ad esempio, il montascale che impegna gran parte della scalinata rendendo impossibile salire e scendere le scale a piedi; così come l'ascensore che riduce il varco dell'androne tanto da non consentire più di accedervi agevolmente.

L'ascensore condominiale prevale sul servoscale del singolo condòmino.

Un'ultima curiosità.

Detrazione fiscale delle spese per l'impianto di sollevamento

Le spese sostenute per la pedana, come spese condominiali, sono detraibili ai fini del 50% ex Art. 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 67 della legge 145/2018, di Bilancio per il 2019.

La ripartizione dell'importo detraibile avviene tra i condòmini che partecipano alle spese sulla base della tabella millesimale. Come affermato dall'Agenzia delle Entrate (Ag.

Entrate risposta n. 213/19 del 27.06.2019), la detrazione viene ripartita solo tra i condòmini che partecipano alla spesa sulla base della tabella millesimale; e se le spese sono sostenute da uno solo dei condòmini per intero, questo ha diritto all'intera detrazione.

Chiarimenti giuridici sull'abbattimento delle barriere architettoniche

Nel passato il Tribunale di Bologna, con la decisione del 16/02/2010, ha affermato che l'ordinamento non autorizza sempre e comunque l'abolizione delle barriere architettoniche.

Relativamente ai condomini infatti: "prevede maggioranze più basse rispetto a quelle previste per le innovazioni nelle opere comuni dall'art. 1120 c.c.; fa tuttavia salve le disposizioni in materia non solo di sicurezza, ma anche di decoro architettonico, che quindi - negli edifici antecedenti l'entrata in vigore della legge - prevale sul diritto alla mobilità dei disabili.

Tantomeno la legge prevede che l'esigenza di un disabile all'interno di un condominio possa essere l'occasione per adattare definitivamente e compiutamente (ove possibile) l'edificio all'esigenza generale di abolizione delle barriere architettoniche".

"Nel caso in cui, infatti, non si raggiunga neppure la maggioranza agevolata predetta, alla persona disabile l'ordinamento riconosce il diritto di installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garage.

Si tratta di una norma che contempera la proprietà (che la Costituzione tutela direttamente) con il diritto alla mobilità del disabile (che la Costituzione tutela altrettanto), e disciplina i contrapposti interessi in modo da realizzare il secondo interesse incidendo al minimo sul primo".

Sentenza
Scarica Corte d'Appello di Lecce n. 404 del 24/11/2021
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