Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Non sempre la rottura di una condotta fognaria comporta la responsabilità del condominio

L'applicabilità della responsabilità per custodia su danni causati da un bene comune richiede una attenta valutazione.
Avv. Nicola Frivoli 

Con sentenza n. 18763/2021, pubblicata il 30.11.2021, il Tribunale di Roma, escludeva la responsabilità del condominio per i danni causati da una condotta fognaria perché non rientrava nella proprietà condominiale, atteso che funzionalmente convogliava esclusivamente gli scarichi di una singola unità immobiliare.

Nella fattispecie posta al vaglio del giudicante capitolino, l'attore formulava domanda risarcitoria a causa di due eventi verificatisi all'interno della propria attività commerciale (ristorazione), in periodo distinti, a seguito di allagamento per dispersione di acqua della fognatura e per il controllo di un cornicione condominale.

Veniva dedotto dedotto dall'istante la sussistenza del pregiudizio subito con conseguente richiesta del danno emergente e del lucro cessante.

Cosa si intende per danno emergente e lucro cessante?

Il danno emergente consiste nella perdita economica che il patrimonio del creditore ha subito per colpa della mancata, inesatta o ritardata prestazione del debitore.

Il lucro cessante è, invece, il mancato guadagno che si sarebbe prodotto se l'inadempimento non fosse stato posto in essere.

Entrambi i concetti di danno emergente e lucro cessante, rappresentano le due componenti cui si fa comunemente riferimento per fornire la definizione unitaria del danno patrimoniale, ossia la forma di danno ingiusto che colpisce direttamente la sfera economico patrimoniale del danneggiato.

Il codice civile, tuttavia, non richiama espressamente le due categorie, limitandosi a precisare all'art. 1223 c.c. che "Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata".

La distinzione tra le due componenti del danno è frutto di elaborazione dottrinale già a partire dalle fonti romane e rappresenta in tempi moderni uno strumento necessario per i giuristi al fine di identificare gli effetti pregiudizievoli subiti dal patrimonio del danneggiato

Di contro, il Condominio convenuto nel giudizio, chiamava in causa l'assicurazione in manleva dei danni occorsi, e si difendeva eccependo che il tratto di fognatura collassato, per decenni non aveva manifestato alcun problema, fino a quando dal 2018 era subentrata una nuova attività commerciale totalmente differente dalla precede (merceria), che aveva causato maggior volume di acque e liquami derivante dal maggior utilizzo dell'impianto fognario.

Il secondo evento verificatosi a distanza di due giorni dal primo, consistente nel crollo di un cornicione dello stabile, secondo il Tribunale è riconducibile nell'alveo dell'art. 2051 c.c., ovvero la responsabilità da custodia del condominio.

Il condominio che rifiuta di utilizzare la rete fognaria deve pagare ugualmente la cartella esattoriale

Quando il condominio è responsabile per custodia?

L'art. 2051 c.c. disciplina in via generale la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati prevedendo che il custode risponde del danno cagionato dalla cosa salvo la prova del caso fortuito.

Con riferimento ai beni comuni, ex artt. 1117 e ss. c.c., il condominio, in qualità di ente con specifiche funzioni deliberative e di gestione, è considerato come custode.

Pertanto, in ambito condominiale può, in generale, affermarsi che l'obbligo di vigilare e mantenere un bene comune in stato da non recare danni ad altri condomini o a terzi estranei al condominio incombe su tutti gli aventi diritto, senza che rilevi l'ubicazione della cosa comune rispetto alle proprietà esclusive.

Va precisato, altresì che, nel caso esaminato, non può essere individuato il caso fortuito quale elemento interruttivo del nesso causale, tra res condominiali e danni; posto che il caso fortuito, per essere tale, deve essere costituito da un fattore estraneo alla sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità ed eccezionalità.

Per orientamento giurisprudenziale consolidato, la responsabilità del condominio viene configurata, ai sensi dell'art. 2051 c.c., come responsabilità a carattere oggettivo per i danni cagionati da cose in custodia.

In generale, questo tipo di responsabilità è incentrata sul nesso di causalità fra danno e cosa altrui e, pertanto, intesa quale responsabilità per cosa in custodia; tale responsabilità è integrata, per un verso dal comprovato nesso di causalità fra cpsa in custodia e danni, e, per altro verso, non sia dedotto e dimostrato il caso fortuito, inteso quale fattore interruttivo del legame causale fra res custodita ed evento dannoso (Cass. civ. sez. VI, 30 settembre 2014, n. 20619; Cass. civ. sez. III, 5 febbraio 2013, n. 2660).

Acclarati questi principi di diritto, ritornando alla disamina della pronuncia, il giudicante riteneva non provati i danni subiti dall'attrice (sia nell'an che nel quantum), la quale lamentava un dimezzamento dei ricavi, senza, tuttavia, fornirne prova attendibile dai registri dei corrispettivi dei mesi interessati dai lavori, né aveva fornito le scritture contabili delle annualità precedenti ai fini di un raffronto attendibile dell'andamento degli incassi negli ultimi anni durante il medesimo arco temporale stagionale; non da ultimo, si evidenziava che la presenza dei lavori non aveva impedito di tenere aperta l'attività commerciale.

Il Tribunale romano concludeva con un accoglimento parziale della domanda risarcitoria, riducendola sensibilmente rispetto alle richieste formulate, individuando una responsabilità del condominio limitatamente al secondo evento (caduta dei cornicioni) e quantificando in via equitativa, ex art. 1226 c.c., sulla base documentale, non avendo ritenuto in assoluto, a fondamento della decisione, affrontare la fase istruttoria del giudizio (es. escutere testi; disporre CTU tecnica; ordinare l'acquisizione dei verbali redatti dalle autorità intervenute sul luogo dell'evento dannoso); ovviamente rigettava la domanda in ordine alla problematica della conduttura fognaria collassata, individuando la non condominialità della stessa (primo evento).

Per completezza, il magistrato adito condannava la compagnia assicuratrice, chiamata a tenere indenne il condominio, degli oneri derivanti a carico del detto condominio, al netto della franchigia contrattuale, oltre che alla soccombenza delle spese processuali.

Cosa si intende per valutazione in via equitativa?

L'art. 1226 c.c. sancisce che: "Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa".

Va precisato che la valutazione equitativa può operare solo quando l'istante-creditore abbia provato il danno (an), ma non sia riuscito a provare il danno (quantum).

Il giudice adito, nella valutazione equitativa, deve dare conto, nella motivazione della sentenza, del percorso logico seguito nella propria determinazione del danno, nel rispetto del principio del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento.

Se ne deduce che allorquando non siano indicate le ragioni dell'operato apprezzamento e non siano richiamati gli specifici criteri utilizzato nella liquidazione, la sentenza incorre sia nel vizio di nullità per difetto di motivazione, sia nel vizio di violazione dell'art. 1226 c.c. (Cass. civ. ord. 3 settembre 2018, n. 22272).

Danni da rigurgito colonna di scarico, chi paga?

Sentenza
Scarica TRIBUNALE di ROMA n. 18763 del 30/11/2021
  1. in evidenza

Dello stesso argomento