Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Danno da allagamento. Responsabilità solidale tra il comune e il gestore della rete fognaria

Allagamento. Nel caso non vi sia stato un totale trasferimento a terzi, l'ente proprietario deve continuare a esercitare l'opportuna vigilanza.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

"Gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico, tenuto come custode a rispondere ex art. 2051 c.c. dei danni che siano eziologicamente collegati alla cosa".

Questo è il principio di diritto espresso dal Tribunale di Milano con la sentenza del primo dicembre 2016 n. 13293 in merito alla responsabilità da allagamento.

I fatti di causa. In determinati giorni (di luglio 2009 e giugno 2012) nel capannone di proprietà della Società Alfa, si verificarono degli allagamenti. La società attrice lamentava che i danni da (allagamento e riversamento di liquame) era da attribuirsi alla vetustà e all'inadeguatezza dell'impianto fognario inidoneo a smaltire le acque piovane; sicché, per le ragioni esposte, la società proprietaria del capannone citava in giudizio il Comune e il gestore della rete fognaria, chiedendo il risarcimento dei danni sia patrimoniali che non patrimoniali.

Le responsabilità tra Comune e soggetto gestore della rete dopo le modifiche al TUEL. Le riforme susseguitesi in materia di servizi pubblici sono intervenute al fine di garantire la tutela della concorrenza nel mercato e per il mercato, come richiesto dalla normativa comunitaria, prima che da quella interna.

Gli interventi normativi (d. lgs. n. 267/2000 e successive modifiche) del testo unico degli enti locali (T.U.E.L.) hanno visto, in particolare, una significativa modifica degli strumenti volti a consentire la liberalizzazione del mercato nonché il soddisfacimento del servizio pubblico universale.Tra gli strumenti introdotti dallo Stato-regolatore per la tutela della concorrenza nel mercato vi è stata, accanto alla semplificazione delle procedure e alla eliminazione dei diritti esclusivi, la "segmentazione della rete" che distingue, per l'appunto, tra proprietario della rete, gestore della rete ed erogatore del servizio pubblico.

Difatti, in proposito,la normativa regionale della Regione Lombardia ha dato attuazione alla normativa primaria statale del T.U.E.L., disponendo la separazione tra la proprietà della rete e l'erogazione del servizio pubblico.

La responsabilità del custode. La norma cui fare riferimento in simili situazioni è l'art. 2051 c.c. che recita: "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".

 Continua [...]

Per continuare a leggere la notizia gratuitamente clicca qui...

Sentenza
Scarica Tribunale di Milano, sez. X Civile, 1 dicembre 2016, n. 13293
  1. in evidenza

Dello stesso argomento