Vai al contenuto
marianoc84

Cosa intendiamo per custode dell'immobile nei contratti di locazione

Partecipa al forum, invia un quesito

Salve, un saluto a tutti. Mi dispiace presentarmi con una domanda probabilmente banale (per me è importantissima) ma non ho trovato nulla di soddisfacente in rete. La domanda fa capo ad un articolo di un contratto 4+4 che mi è stato sottoposto:

 

Il Conduttore è costituito custode dell’immobile locato, egli esonera espressamente il Locatore da ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti che potessero provenirgli dal fatto colposo di altri inquilini, da terzi e segnatamente per furti, nonché per interruzioni colpevoli dei servizi.

 

Cosa si intende per custode? Conosco il significato generale della parola ma in un caso del genere che implicazioni apporta? Mi spiego meglio: cosa comporta il ruolo di custode in merito all'"esonero del locatore da ogni responsabilità per i danni diretti e indiretti che potessero provenirgli dal fatto colposo di altri inquilini"? Se il mio vicino di casa per negligenza provoca un incendio o un'esplosione che impatta anche il mio appartamento, con questa clausola, dovrei pagare le spese di ripristino dello stesso? O in senso più lato significa semplicemente che se il properitario non è d'accordo non è obbligato a ripristinarlo?

 

Per i danni diretti e indiretti da furto cosa si intende? Io mi sono immaginato per danno diretto, l'eventuale rottura della serratura di ingresso, mentre per danno indiretto la sottrazione di beni (soldi, gioielli, computer etc etc). E' giusto? E' vero il contrario?

 

Cordiali saluti

Ciao, cominciamo con il dire che il tutto è regolato da norme ben precise del Codice Civile.

In linea di massima si può dire che fatta eccezione per gli impianti cui non ha materialmente accesso (ad esempio, perché incorporati nelle murature), è il conduttore ad avere la custodia dell’immobile. Ciò importa l’insorgere a suo carico della responsabilità sia per i danni generati dagli impianti di cui il conduttore ha invece la custodia, sia per quelli derivanti dal deterioramento o dalla perdita dell’immobile. In questa seconda ipotesi, per sottrarsi a tale responsabilità, il conduttore è tenuto a provare che il deterioramento o la perdita dell’immobile dipende esclusivamente da una precisa causa – da individuarsi esattamente – a lui non imputabile in alcun modo.

 

L'art. 2051 c.c. individua la responsabilità ben precisa di colui che nel momento della sottoscrizione del contratto ne diventa custode.

 

Quando deve restituire l'appartamento lo deve restituire nel modo in cui lo ha ricevuto, art. 1177 c.c.

 

L'art. 1588 e 1590 c.c. lo mettono difronte alla responsabilità della perdita totale dell'appartamento o del deterioramento in genere.

 

Da qui nascono poi, come nel caso dell'incendio, precise e dovute responsabilità in base anche a precise indagini, che comporteranno eventuali risarcimenti.

Certo se questi danni riguardano parti comuni dell'edificio, nella fase iniziale, l'amministratore o chi per lui, comunicherà o agirà immediatamente nei confronti del condòmino, cioè del proprietario, poi, in base appunto ai dovuti accertamenti, il proprietario, agirà di conseguenza, appunto, sulla base del contratto stipulato nei confronti del suo inquilino se lui non riuscirà a dimostrare sue discolpe, come ti dicevo prima.

Ciao

Quindi se la casa del vicino va a fuoco e la casa di cui sono custode subisce dei danni io non sono colpevole. Giusto?

 

Idem se l'inquilino al piano di sopra si allaga e danneggia il mio appartamento. O non c'ho capito nulla?

 

A patto che io riesca a dimostrare che non c'entri nulla né con l'incendio né con l'allagamento.

Ciao, certamente, attraverso le perizie, rilevazioni tecniche e quant'altro comporterà lindagine di accertamento responsabilità.

Ciao

Il Conduttore è costituito custode dell’immobile locato, egli esonera espressamente il Locatore da ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti che potessero provenirgli dal fatto colposo di altri inquilini, da terzi e segnatamente per furti, nonché per interruzioni colpevoli dei servizi.

a me sembra che il conduttore non possa chiedere danni al proprietario in caso di fatti colposi dipendenti da altri soggetti oppure se derivano da interruzione di servizi che creano un danno al conduttore .

Il Conduttore è costituito custode dell’immobile locato, egli esonera espressamente il Locatore da ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti che potessero provenirgli dal fatto colposo di altri inquilini, da terzi e segnatamente per furti, nonché per interruzioni colpevoli dei servizi.

a me sembra che il conduttore non possa chiedere danni al proprietario in caso di fatti colposi dipendenti da altri soggetti oppure se derivano da interruzione di servizi che creano un danno al conduttore .

Certamente concordo con te

Partecipa al forum, invia un quesito

×