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Condomino moroso: quando è possibile sospendere le utenze?

È possibile inibire al singolo condomino l'uso dei servizi comuni godibili separatamente, tra cui acqua calda e riscaldamento?
Avv. Mariano Acquaviva 

La legge attribuisce all'amministratore il potere di sospendere le utenze del condomino moroso. Per la precisione, l'art. 63, comma terzo, disp. att. c.c., afferma che «In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato».

Sul punto, però, si è dibattuto se fosse consentito all'amministratore provvedere alla sospensione di ogni tipo di utenza, incluse quelle essenziali come il servizio idrico.

Il Tribunale di Perugia (ordinanza del 20 dicembre 2021), interpellato su un caso di morosità condominiale, ha fatto il punto della situazione, stabilendo che l'amministratore può procedere al distacco dei servizi condominiali suscettibili di godimento separato, come ad esempio quelli relativi all'acqua calda e ai riscaldamenti, specificando che solo riguardo al servizio idrico è dettata una disciplina espressamente posta a tutela dell'utente moroso che versi in condizioni di "documentato stato di disagio economico-sociale", con la previsione di un quantitativo minimo di erogazione da garantirsi "in ogni caso".

Approfondiamo la questione e vediamo quando è possibile sospendere le utenze al condomino moroso.

Sospensione utenze condomino moroso: il caso

L'amministratore di un condominio ricorreva al tribunale per chiedere l'autorizzazione a procedere alla sospensione delle utenze di acqua calda e del riscaldamento, suscettibili entrambe di godimento separato.

Nella fattispecie, l'amministratore invocava l'applicazione del comma terzo dell'art. 63 disp. att. c.c. sopra richiamato, in quanto il condomino era moroso di oltre undicimila euro per oneri non pagati.

L'amministratore forniva peraltro prova del credito allegando i decreti ingiuntivi già ottenuti e per i quali si stava procedendo col pignoramento.

All'interno del ricorso veniva altresì precisato che l'acqua calda e il riscaldamento non rientrano tra i servizi essenziali e che, pur potendo l'amministratore di condominio agire autonomamente, era comunque opportuno ottenere specifica autorizzazione da parte del tribunale anche quanto alle modalità operative dell'esecuzione del distacco delle predette utenze con indicazione del tempo di sospensione.

Il condominio chiedeva pertanto di essere autorizzato all'accesso alla rete condominiale onde procedere al distacco dell'utenza ed alla sigillatura delle tubature.

Sospensione delle utenze al condomino moroso: requisiti

Il Tribunale di Perugia, con la pronuncia in commento (ordinanza del 20 dicembre 2021), non ha dubbi: il ricorso è meritevole di accoglimento.

Nello specifico, a parere del giudice umbro, ricorrono tutte le condizioni stabilite dall'art. 63 disp. att. c.c.:

  • i servizi di cui si chiede la sospensione relativamente all'immobile di proprietà del resistente sono tutti suscettibili di godimento separato;
  • la morosità si è protratta ben oltre il semestre, come chiaramente evincibile dalla documentazione prodotta dal condominio ricorrente.

Si possono sospendere i servizi essenziali?

Il Tribunale di Perugia si sofferma in modo particolare sui servizi comuni suscettibili di godimento separato da parte del singolo condomino, i quali sono gli unici che possono essere sospesi dall'amministratore in caso di morosità.

Il giudice rileva come vi sia un contrasto giurisprudenziale in merito all'individuazione delle utenze effettivamente suscettibili di sospensione. E infatti, oltre alla condizione del "godimento separato", andrebbe tenuto in considerazione il diritto di ogni persona a non vedersi privato di servizi essenziali.

In altre parole, parte della giurisprudenza di merito suggerisce di bilanciare il disposto normativo dell'art. 63 disp. att. c.c. con il principio costituzionale del diritto alla salute, di talché dovrebbe ritenersi che la sospensione delle utenze potrebbe trovare applicazione solo con riferimento ai servizi non essenziali.

Tale tesi, secondo il Tribunale di Perugia, non è condivisibile. Si osserva che, accanto a chi ritiene di aderire all'orientamento per cui i servizi essenziali di riscaldamento ed acqua devono essere in ogni caso garantiti, a mente dell'art. 32 Cost. (cfr. Trib. Bologna, sent. del 15.9.2017), vi è l'impostazione che nega essere "intangibili" i servizi di acqua e gas a fronte di una perdurante morosità del condomino (Tribunale di Roma, ordinanza del 27 giugno 2014; Tribunale di Brescia, ordinanze del 17.02.2014 e del 21.05.2014, Trib. Bologna, sent. del 3 aprile 2018).

Il Tribunale di Perugia ritiene di dover aderire a tale ultimo orientamento. L'art. 63, terzo comma, disp. att. c.c. non fa alcuna distinzione tra servizi essenziali e non essenziali, ritenendo possibile la sospensione delle utenze al ricorrere di sole due condizioni, e cioè: la morosità protratta per oltre un semestre; la fruibilità separata dei servizi comuni (l'amministratore, infatti, non potrebbe privare delle utenze l'intero condominio).

Così testualmente la sentenza in commento: «Sostenere che il diritto di usufruire nella propria abitazione dei servizi essenziali prevarrebbe in ogni caso sui diritti patrimoniali del condominio tramite il quale quei servizi sono erogati tanto da essere inclusi nelle quote di condominio (e, dunque, della collettività dei condomini rappresentati dall'ente di gestione ed essi stessi suscettibili di essere esposti, collettivamente considerati, al rischio dell'insolvenza derivante dall'accumularsi della mora del singolo) da un lato introduce nella disposizione una previsione alla stessa estranea e, per altro verso, non considera la ratio sottesa all'intervento di cui all'art. 63 co. 3 disp. att. cod. civ.».

La funzione dell'art. 63, terzo comma, disp. att. c.c. è quella di evitare che il condominio si faccia carico ad oltranza (e quindi, oltre il limite di legge dei sei mesi) della morosità del singolo, circostanza che verrebbe ad esporre lo stesso condominio al rischio di iniziative recuperatorie ed esecutive da parte dei propri fornitori.

Insomma: lo scopo è quello di tutelare i condòmini virtuosi dall'inadempimento di poche persone, la cui condotta però esporrebbe tutti quanti al rischio di essere aggrediti dai creditori, cioè dalle società fornitrici dei servizi.

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L'essenzialità del servizio idrico e la prova dell'indigenza

Il Tribunale di Perugia fa altresì notare che solo riguardo al servizio idrico è dettata una disciplina espressamente posta a tutela dell'utente moroso che versi in condizioni di "documentato stato di disagio economico-sociale", con la previsione di un quantitativo minimo di erogazione da garantirsi "in ogni caso" (così il D.P.C.M. 29 agosto 2016).

Questa normativa, tuttavia, ha carattere pubblicistico e non privatistico, nel senso che spiega i suoi effetti solamente tra fornitore e utente, non tra condomino e condominio!

Peraltro, nulla è previsto con riguardo ai servizi, parimenti essenziali, di gas, energia elettrica, ecc., ove pertanto deve reputarsi legittimo, da parte del concessionario o dell'ente erogatore, sospendere l'erogazione al somministrato inadempiente ex art. 1460 c.c., a nulla rilevando l'eventuale condizione di indigenza nella quale versi.

«Ne deriva, allora, che neppure in ambito giuspubblicistico, ove il preminente interesse pubblico sovente autorizza deviazioni dal paradigma di diritto comune, è dato riscontrare un riconoscimento generalizzato, in funzione della tutela del diritto alla salute, di un limite all'esercizio dell'autotutela contrattuale nei confronti dell'utente moroso».

In ogni caso, anche volendo estendere la portata della norma sopra citata al condominio, dovrebbe essere comunque il condomino moroso a dare prova del proprio stato di indigenza, così da meritare una mera "attenuazione" del servizio idrico.

Nel caso di specie, invece, il convenuto è rimasto contumace. Non ci sono dubbi, quindi, circa la meritevolezza di accoglimento della domanda di sospensione delle utenze a danno del condomino moroso.

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Sentenza
Scarica Trib. Perugia 20 dicembre 2021 n.5113
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