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Come calcolare il risarcimento del danno?

Quando si parla di risarcimento danni, la prima distinzione che va fatta è tra danno scaturente da una condotta illecita extracontrattuale o contrattuale.
Eliana Messineo 

Si tratta della c.d. responsabilità civile che obbliga colui che ha cagionato un danno a risarcirlo, sia che esso derivi dalla non esatta esecuzione della prestazione dovuta dal debitore al creditore in virtù del rapporto obbligatorio tra loro sorto (c.d. responsabilità contrattuale) sia che derivi da fatto illecito (c.d. responsabilità extracontrattuale).

La responsabilità extracontrattuale si fonda sul principio del neminem laedere, contemplato dall'art. 2043 c.c. che disciplina l'illecito extracontrattuale costituito da tre elementi: il fatto materiale ossia la condotta materiale antigiuridica dolosa o colposa, il danno ingiusto ed il nesso di causalità tra la condotta e l'evento.

La responsabilità contrattuale si fonda sull'obbligazione contrattuale il cui adempimento deve realizzarsi con la diligenza del buon padre di famiglia, che in caso di obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale è da valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata (art. 1176 c.c.). In caso di inesatto adempimento della prestazione dovuta, il debitore è tenuto al risarcimento del danno almeno che non provi che il ritardo o l'inadempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.).

Nel presente articolo ci soffermeremo sul risarcimento del danno da responsabilità contrattuale e sugli aspetti principali, sulla natura e tipologia di danno derivante dalla mancata esecuzione, totale o parziale, della prestazione dovuta.

Il risarcimento del danno patrimoniale: il riferimento normativo

Volendoci soffermare, nella presente disamina, esclusivamente sulle conseguenze dannose derivanti da responsabilità contrattuale, il riferimento normativo dal quale prendere le mosse è l'art. 1223 c.c.

Ai sensi dell'art. 1223, "il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta".

Secondo l'art. 1223 c.c. il risarcimento deve comprendere una somma corrispondente alla diminuzione subita dal patrimonio del creditore (c.d. danno emergente) e una somma corrispondente al mancato aumento del patrimonio (c.d. lucro cessante).

Il danno emergente e il lucro cessante

Le due voci che compongono il danno sono:

  • il danno emergente: è il danno attuale ossia la perdita economica subita nell'immediatezza. Si pensi ad esempio al temporaneo impedimento del godimento di un bene e alla limitazione della proprietà causata da fatto dannoso come nell'ipotesi di infiltrazioni d'acqua in un appartamento provenienti da parti condominiali: in questo caso il danno emergente è rappresentato dalle spese di ripristino dell'immobile.
  • il lucro cessante: è il danno futuro determinato dall'inadempimento ossia il mancato guadagno patrimoniale che si sarebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata regolarmente adempiuta.

Per riprendere l'esempio del danno da infiltrazioni, il lucro cessante sarà dato dalle perdite dei frutti della cosa come nell'ipotesi dell'impossibilità di locare l'immobile a terzi, ma anche dai disagi sopportati dal proprietario.

La differenza tra le due voci riguarda soprattutto l'onere probatorio poiché la prova del danno emergente è più semplice essendo relativa all'attualità del danno ed alla diminuzione economica del patrimonio del danneggiato, mentre, nell'ipotesi di lucro cessante, il creditore dovrà provare un danno futuro, tra l'altro con una ragionevole certezza in ordine al suo accadimento.

Il calcolo del danno emergente: Il risarcimento del danno emergente si calcola sulla base della perdita del patrimonio subita dal danneggiato.

Il calcolo del lucro cessante: trattandosi di danno futuro, o meglio di una ricchezza non ancora presente nel patrimonio del danneggiato, ma che si sarebbe ragionevolmente prodotta. il mancato guadagno presenta delle difficoltà di calcolo del quantum debeatur.

In generale si può dire che la determinazione del lucro cessante va desunta dalla ricostruzione ideale di quanto il creditore avrebbe conseguito per la normale successione di eventi, in base a una ragionevole e fondata attendibilità, qualora l'obbligazione fosse stata adempiuta; ma siffatta ricostruzione non può essere suffragata sul solo piano ipotetico dall'astratta possibilità di lucro, bensì deve muovere da una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile quella possibilità.

Per quanto concerne il risarcimento del danno per mancato guadagno, questo va rapportato all'utile netto, tenendo conto, quindi, degli oneri sopportati (cfr. Cass. n. 18249/2016).

Inoltre il lucro cessante non riguarda i guadagni ipotetici né gli eventuali vantaggi ottenuti dal creditore che vanno detratti (c.d. compensatio lucri cum damno). Bisognerà inoltre escludere eventuali responsabilità del danneggiato.

Va ricordato che ai sensi dell'art. 1126 c.c. se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.

Ora vi è da chiedersi: tutti i danni patrimoniali da inadempimento contrattuale sono risarcibili?

Posto che il debitore che non riesce a dimostrare che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile è tenuto a risarcire il danno, è necessario stabilire quali siano i danni risarcibili.

Diciamo subito che affinché un danno sia risarcibile non è sufficiente che sia conseguente ad un inadempimento, ma è necessario che sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, se tale danno era prevedibile al tempo in cui è sorta l'obbligazione (art. 1225 c.c.) e sempre che non sia danno evitabile (art. 1227, comma 2, c.c.).

Conseguenza immediata e diretta del danno: il nesso di causalità tra l'inadempimento ed il danno

Il danno per essere risarcibile deve essere conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento, deve dunque sussistere un nesso di causalità tra danno e inadempimento.

Il tenore letterale dell'art. 1223 c.c. è chiaro nel limitare i danni risarcibili a quelli che sono "conseguenza immediata e diretta" dell'inadempimento. La ratio della norma consiste nel non gravare eccessivamente la posizione del debitore di tutte le conseguenze del danno che potrebbero essere infinite limitandole appunto a quelle derivanti dall'inadempimento in via immediata e diretta.

Si distinguono due teorie in merito al nesso di causalità: la teoria della condicio sine qua non che considera tutte le cause idonee a produrre un certo effetto di danno, c.d. equivalenza delle condizioni, con la conseguenza che il debitore potrebbe essere sempre considerato responsabile anche della più remota conseguenza del fatto dannoso; la teoria della causalità adeguata: considera risarcibili i danni diretti e immediati e i danni mediati e indiretti che rientrano nella serie delle conseguenze normali del fatto, prendendo in considerazione come causa del fatto solo quella idonea a produrlo.

Secondo la giurisprudenza maggioritaria e la dottrina, la teoria applicabile nel senso voluto dall'art. 1223 c.c.

è quella della causalità adeguata per cui il debitore non sarà responsabile dei danni subiti dal creditore qualora intervenga un fatto ( di un terzo o anche dello stesso creditore) tale da interrompere il nesso di causalità.

Liquidare il danno da infiltrazione senza fattura, è possibile?

Prevedibilità del danno

Secondo l'art. 1225 c.c. è risarcibile il danno prevedibile ossia quel danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione. La prevedibilità è inerente alla conseguenza dell'inadempimento sul piano dell'an e del quantum.

In dottrina si discute se il giudizio di prevedibilità del danno vada compiuto in relazione al momento in cui sorge il rapporto obbligatorio oppure al momento in cui il debitore deve dare esecuzione alla prestazione.

A tale ultima ipotesi ha aderito la giurisprudenza secondo cui «in tema di responsabilità contrattuale, la prevedibilità del danno risarcibile deve essere valutata con riferimento non al momento in cui è sorto il rapporto obbligatorio ma a quello in cui il debitore, dovendo dare esecuzione alla prestazione e, potendo scegliere fra adempimento e inadempimento, è in grado di apprezzare più compiutamente e quindi di prevedere il pregiudizio che il creditore può subire per effetto del suo comportamento inadempiente; infatti, il collegamento della prevedibilità del danno al tempo in cui è sorta l'obbligazione non tiene conto del periodo di tempo, a volte anche lungo, intercorrente fra tale momento e quello in cui la prestazione deve essere adempiuta» (Cassazione civile sez. II, 30/01/2007, n. 1956).

Va precisato che la regola secondo cui il risarcimento deve riguardare il danno prevedibile non si applica nel caso in cui il debitore abbia agito con dolo; in tal caso, infatti, di inadempienza contrattuale dolosa, troveranno ristoro anche i danni imprevedibili.

Risoluzione contratto preliminare e risarcimento del danno

Il danno non evitabile

Può accadere che il danno sia stato determinato dall'attività colposa del creditore o dalla sua negligenza. Tale ipotesi è contemplata dall'art. 1227 c.c., secondo cui:

  • se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate,
  • il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

La norma limita il campo della risarcibilità: da un lato diminuendo il risarcimento in caso di concorso del danneggiato; dall'altro escludendolo con riferimento a quei danni che il anneggiato stesso avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza secondo l'art. 1175 c.c. che impone al creditore, come al debitore, di comportarsi secondo le regole della correttezza.

Il danno non patrimoniale

Un ultimo cenno va fatto al danno non patrimoniale che va risarcito non solo in caso di responsabilità extracontrattuale, ma anche nell'ipotesi in cui la fonte della responsabilità sia contrattuale.

Ciò, in virtù di una interpretazione costituzionalemnte orientata dell'art. 2059 c.c. sicché la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale è data oltre che nei casi determinati dalla legge, anche in caso di lesione dei diritti inviolabili della persona.

Ne deriva che se l'inadempimento dell'obbligazione determina, oltre alla violazione degli obblighi di natura economica derivanti dal contratto, anche la lesione di un diritto inviolabile della persona del creditore, la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale potrà essere richiesta nell'azione di responsabilità contrattuale.

Pe riprendere l'esempio che abbiamo utilizzato nel presente articolo relativo ai danni da infiltrazioni d'acqua piovana nell'immobile di proprietà del condòmino, ricordiamo che potrà sussistere danno non patrimoniale qualora vi sia una lesione del diritto alla salute obiettivamente apprezzabile, una violazione del diritto di proprietà per l'effettivo mancato godimento dell'immobile e la lesione ecceda una certa soglia minima di offensività tale da cagionare un pregiudizio serio.

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