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L'eccezione di inadempimento deve riguardare lo specifico contratto, non i rapporti tra le parti

L'exceptio non adimpleti contractus non può essere invocata per sospendere la prestazione dovuta per un contratto diverso.
Avv. Marco Borriello - Foro di Nola 

Tra fornitori e clienti i rapporti sono, spesso, continuativi. In particolare, faccio riferimento a tutti quei casi in cui è necessario acquistare beni o materiali in più occasioni distinte. Per questo motivo, in ragione del rapporto di fiducia instauratosi con il grossista, con una certa ricorrenza e/o periodicità, si concludono con il medesimo più atti di vendita.

Ovviamente, come tutti i "matrimoni, anche quelli fondati sui rapporti commerciali possono rompersi. Può capitare, infatti, che qualche fornitura non sia, propriamente, impeccabile, ad esempio, perché sono stati riscontrati e denunciati dei difetti nei beni consegnati.

Per tale motivo, il cliente potrebbe sollevare una forte contestazione, al punto da non pagare una o più fatture per acquisti distinti e successivi. Ci si pone, però, il dubbio se tale comportamento sia legittimo e se, pertanto, il cliente abbia la possibilità di opporsi, fondatamente, anche a un procedimento per ingiunzione attivato dal creditore/fornitore per la fattura impagata.

Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza n. 895 del 11 maggio 2021, ha sciolto ogni incertezza sull'argomento. Vediamo insieme, quindi, cosa è accaduto nel caso concreto e qual è stata la decisione dell'ufficio orobico.

Eccezione di inadempimento e specifico contratto: il caso concreto

La lite in oggetto nasce da una fornitura di materiali per un cantiere condominiale, avvenuta in momenti diversi e con vendite distinte. Per questo motivo erano state emesse varie fatture nel 2018. Secondo il cliente, però, alcuni dei materiali ricevuti presentavano dei vizi.

In ragione di tale circostanza, era stato sospeso l'adempimento di un'altra fattura, emessa nell'anno successivo e relativamente ad un ulteriore acquisto effettuato.

Il fornitore/creditore non aveva, però, dato conto alle predette obiezioni e, per mezzo del suo legale, aveva depositato un formale ricorso per ingiunzione allo scopo di recuperare il corrispettivo dell'ultima fornitura. Ne scaturiva l'inevitabile decreto ingiuntivo, ritualmente notificato al debitore.

Questi proponeva opposizione al decreto, ma senza contestare il credito in oggetto. Il cliente, infatti, sosteneva di essere stato danneggiato dalla cattiva qualità dei materiali ricevuti nel 2018 e, con questa motivazione, giustificava la sospensione del pagamento della fattura del 2019.

Il Tribunale di Bergamo, ascoltate e valutate le ragioni delle parti, ha rigettato, integralmente, l'opposizione e ha confermato il decreto opposto. La soccombenza delle spese di lite è stata conseguenziale.

L'eccezione d'inadempimento

Nella vicenda in commento, l'opponente ha, sostanzialmente, sospeso la propria prestazione ritenendo che quella della controparte non fosse stata corrispondente agli impegni presi.

L'opposizione al decreto ingiuntivo, pertanto, si è basata sulla cosiddetta eccezione
"exceptio non adimpleti contractus" «Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto (Art. 1460 cod. civ.)».

Nello specifico, il debitore/cliente ha fatto leva sui presunti vizi dei materiali acquistati e ricevuti nel 2018, omettendo di versare il corrispettivo per una fattura del 2019.

La peculiarità della lite da cui è scaturita la sentenza del Tribunale di Bergamo sta in un aspetto in particolare: il debitore ha fatto leva sui vizi di alcune controprestazioni relative a rapporti precedenti. In pratica, ha sollevato l'eccezione de quo per un contratto diverso da quelli in contestazione.

Bisogna, perciò, capire se il principio "inadimplenti non est adimplendum" è applicabile anche al caso di specie.

La gravità dell'inadempimento relativo ad un contratto di locazione può essere decisa solo dal Giudice

L'eccezione di inadempimento non può invocarsi per un contratto diverso

Nei contratti a prestazioni corrispettive, è possibile sospendere la propria prestazione dinanzi al contestuale inadempimento della controparte. C'è, infatti, un'evidente dipendenza tra i due obblighi che autorizza una delle parti a rifiutare di eseguire il proprio.

Tutto ciò però, non è ammissibile se la contestazione riguarda un contratto diverso, a meno che non vi sia un collegamento tra i rapporti giuridici in questione.

Per giustificare quest'ultima affermazione, il Tribunale di Bergamo richiama l'opinione della Cassazione «L'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 cod. civ., attenendo al momento funzionale di ogni contratto a prestazioni corrispettive, trae fondamento dal nesso di interdipendenza che lega tra loro le opposte prestazioni, cioè dall'esigenza di simultaneità nell'adempimento delle reciproche obbligazioni scadute legate dal rapporto sinallagmatico.

Clausola nulla se esonera l'istituto di vigilanza da responsabilità per inadempimento.

Pertanto, affinché il principio "inadimplenti non est adimplendum" operi anche con riguardo ad inadempienze inerenti a rapporti sostanzialmente diversi, è necessario che le parti, nell'esercizio del loro potere di autonomia, abbiano voluto tali rapporti come funzionalmente e teleologicamente collegati tra loro e posti in rapporto di reciproca interdipendenza, onde tale principio non risulta applicabile a rapporti che siano indipendenti l'uno dall'altro.

(Nella specie, la S.C. ha escluso che, proposta da un dirigente industriale azione per ottenere l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla società datrice di lavoro con un contratto di transazione, potesse essere sollevata da quest'ultima l'eccezione di cui all'art. 1460 cod. civ., fondata sul mancato risarcimento del danno derivante da un reato asseritamente commesso dal dipendente in suo danno) (Cass. n. 5938/2006)».

Non può, pertanto, riconoscersi alcuna interdipendenza tra contratti diversi, anche se riguardano dei materiali, periodicamente, acquistati da un certo fornitore. In tal caso, infatti, pur essendoci un rapporto continuativo non è configurabile un unico contratto di somministrazione, bensì delle autonome compravendite. Per questa ragione, l'eccezione d'inadempimento non può essere invocata.

Sentenza
Scarica Trib. Bergamo 11 maggio 2021 n. 985
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