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Clausola nulla se esonera l'istituto di vigilanza da responsabilità per inadempimento.

Nulla la clausola contrattuale che esonera l'istituto di vigilanza da responsabilità in caso di inadempimento.
Avv. Valentina Papanice 
7 Nov, 2018

Clausola nulla per responsabilità inadeguata dell'istituto di vigilanza

Nulla la clausola contrattuale che esonera l'istituto di vigilanza da responsabilità in caso di inadempimento. Così ha statuito di recente la Corte di Cassazione (sentenza n. 18338/2018).

Nel caso sottoposto al giudizio della Corte di Cassazione un istituto di vigilanza era stato convenuto in giudizio per ottenere la condanna al risarcimento del danno derivato dal furto all'interno di un esercizio commerciale.

La corte di appello aveva ritenuto l'istituto inadempiente all'obbligo contrattuale, una volta scattato l'allarme, di ispezionare l'immobile, il quale peraltro mostrava chiari segni di effrazione (della saracinesca, della finestra sul retro e di alcune grate del muro perimetrale).

L'istituto era stato conseguentemente condannato al risarcimento del danno; danno che, però, era stato quantificato nell'importo pari alla rata mensile del contratto: il contratto medesimo infatti limitava a tale importo il risarcimento dovuto dall'istituto di vigilanza in caso di inadempimento.

L'attore ricorre in grado di legittimità asserendo (tra gli altri motivi di impugnazione della sentenza) che la clausola che limita all'importo della rata mensile del contratto il risarcimento dovuto, è nulla in quanto non rispettosa del precetto di cui all'art. 1129 c.c.

Clausola di esonero di responsabilità e codice civile

La clausola contrattuale in parola prevedeva che "L'Istituto non presta alcuna garanzia né si assume alcune responsabilità per eventuali furti, danni ed in genere pregiudizi subiti dall'Utente...

Nel caso di comprovato inadempimento nell'esecuzione del servizio e di comprovata riferibilità dei danni a tale inadempimento, l'istituto sarà tenuto unicamente a versare all'Utente, a titolo di penale fissa, una somma pari ad una mensilità del canone in corso. È esclusa pertanto ogni risarcibilità di eventuale danno ulteriore subito dall'Utente".

L'art. 1129, co.1 c.c., a sua volta, prevede che "È nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave.

È nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.

Nulla la clausola elusiva del divieto di limitazione della responsabilità

La Corte accoglie il ricorso per quanto riguarda il motivo in esame e spiega che la clausola non solo limita la quantificazione del risarcimento da parte dell'istituto di vigilanza, ma, in realtà, con l'espressione "né si assume alcune responsabilità per eventuali furti", in assenza di specificazioni, esclude tout court la responsabilità dell'istituto anche nei casi di dolo o colpa grave.

Ciò integra appunto la violazione del precetto codicistico: l'istituto, ne conclude la corte, ha inteso con ciò sottrarsi del tutto a responsabilità derivanti da furti, "venendo ad interrompere proprio il nesso funzionale - sul quale è fondato l'interesse dedotto in contratto del committente - tra la corretta esecuzione del servizio e la prevenzione della commissione di furti ai danni del cliente" (Cass. n. 18338/2018).

In soldoni, il cliente aveva affidato il servizio proprio intendendo prevenire la commissione di furti all'interno dell'immobile e la corretta esecuzione del servizio da parte dell'istituto andava misurata anche in correlazione con il conseguimento di quel risultato.

Dunque, la dichiarazione di nullità della clausola per violazione dell'art. 1129, co.1, c.c e l'accoglimento del relativo motivo di ricorso sono basati sulla considerazione di due elementi; il primo: il basso importo a cui era limitato il risarcimento nella clausola penale del contratto è sintomatico dell'elusione del divieto di esonero di responsabilità suddetto (l'asserzione non è nuova, e la stessa corte cita precedenti in proposito), in quanto trattasi di un risarcimento irrisorio.

Il secondo elemento è "quello della estensione della limitazione dalla misura del "quantum" alla integrale responsabilità per inadempimento ex artt. 1218 e 1229 c.c.)".

Limiti di responsabilità e contratti per adesione

Ricordiamo che in materia di contratti per adesione, cioè quelli destinati a "regolare una serie indefinita di rapporti" e siano stati predisposti "unilateralmente da un contraente (v. ad es. Cass. n. 7605/2015), le condizioni che (tra le altre ipotesi) stabiliscono a favore del soggetto che le ha predisposte limitazioni di responsabilità devono essere specificamente approvate per iscritto (ex art. 1341 c.c.). Restano comunque i limiti di validità prescritti dall'art. 1129, co.1 e 2 cit.

Limiti di responsabilità e contratti dei consumatori, il condominio

Inoltre, è importante ricordare che, a mente del codice del consumo (D.Lgs. n. 206/2005), in genere "si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto" e, inoltre, che "Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:

...b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista" (v. art. 33, co.1 e 2, lett.b).

Le clausole vessatorie devono risultare essere state oggetto di specifica trattativa con il consumatore; ma, tra queste, alcune come quella oggetto del nostro interesse, che ha il fine di "escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista" è sempre nulla (v. art. 36, Cod. Cons.).

Ricordiamo che il condominio è considerato a tutti gli effetti quale consumatore, dunque ad esso si applica la relativa normativa; ed è (anche) a tale normativa - tendenzialmente più favorevole di quella generale rispetto al consumatore quale parte più debole del rapporto - che si deve fare riferimento nel caso di valutazione della validità di un contratto di fornitura di beni e/o servizi.

Ecco perchè il condominio è considerato consumatore

Condominio-consumatore e clausole vessatorie

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