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Conto corrente condominiale: come sapere se è pignorato?

Pignoramento del conto e principio della preventiva escussione dei condòmini morosi: il creditore può aggredire direttamente il conto condominiale?
Avv. Mariano Acquaviva - Foro di Salerno 

Anche il condominio risponde dei propri debiti, come ogni altro soggetto. È però difficile che il condominio sia titolare di propri beni immobili; ecco perché, quando si deve agire per il recupero di un credito, in genere si aggredisce il conto corrente condominiale.

Con questo articolo parleremo proprio di questo argomento e risponderemo anche alla seguente domanda: come sapere se il conto corrente condominiale è pignorato?

Il pignoramento del conto condominiale è oggetto di grande dibattito all'interno della giurisprudenza italiana; il motivo di tale discussione è molto semplice: rivalendosi sul conto in banca del condominio, il creditore riuscirebbe ad aggirare quella norma del codice civile che impone di aggredire in prima battuta i condòmini morosi e, solo successivamente, quelli in regola con i pagamenti.

Attivando la procedura esecutiva contro il conto corrente, infatti, si andrebbero a colpire indistintamente tutti i condòmini; anzi, poiché il conto è alimentato dai versamenti di coloro che hanno ottemperato al proprio obbligo, con il pignoramento del conto corrente si penalizzerebbero proprio coloro che non hanno alcuna colpa della situazione debitoria del condominio.

La giurisprudenza, dopo varie oscillazioni, sembra tuttavia essersi orientata per la pignorabilità del conto condominiale, trattandosi di uno strumento più che valido per la tutela delle ragioni del creditore. Come sapere se il conto corrente condominiale è pignorato? Prosegui nella lettura se l'argomento t'interessa.

Condomino: obbligo del conto corrente

Ogni condominio deve avere un conto corrente. Ai sensi dell'art. 1129, comma settimo, c.c., «L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica».

La norma appena citata soddisfa l'esigenza di attuare il principio di trasparenza dell'operato dell'amministratore nella gestione condominiale, teso alla redazione di un rendiconto chiaro delle entrate ed uscite, nonché alla tracciabilità delle somme incassate, a titolo di quote condominiali, e delle spese effettuate.

Attenzione, però. Va precisato che l'obbligo del conto corrente condominiale non significa che ogni tipo di incasso o di spesa debba essere pagato con strumenti tracciabili: l'importante è che la somma di danaro, anche se acquisita brevi manu, transiti per il conto.

La preventiva escussione dei condòmini morosi

Come anticipato in apertura, la legge impone l'obbligo della preventiva escussione dei condòmini morosi. Secondo l'art. 63 disp. att. c.c., i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condòmini.

La norma è posta a tutela dei proprietari che pagano regolarmente i propri oneri. E così, se il condominio è debitore di una determinata somma nei confronti dell'appaltatore che ha eseguito alcuni lavori, quest'ultimo, se vorrà agire contro i singoli condòmini, dovrà prediligere l'escussione di coloro che si sono resi inadempienti ai propri obblighi.

Per ottenere i nominativi dei condòmini morosi, il creditore non dovrà fare altro che rivolgersi all'amministratore, il quale dovrà comunicare le generalità dei soggetti non in regola con i pagamenti.

La preventiva escussione dei condòmini morosi presuppone, però, che il creditore del condominio, una volta ottenuto il titolo per agire (sentenza, decreto ingiuntivo, ecc.), voglia intraprendere un'azione esecutiva verso i singoli condòmini e non contro l'intero condominio.

E infatti, al creditore del condominio si aprono due strade diverse:

  • aggredire i singoli condòmini, avendo cura di agire innanzitutto contro i morosi e, solo successivamente, in caso di mancata soddisfazione della propria pretesa, contro tutti gli altri;
  • aggredire l'intero condominio, agendo con il pignoramento dei suoi beni, in primis del conto corrente.

Pignoramento conto corrente condominiale: è possibile?

Nel caso in cui il creditore voglia procedere con il pignoramento del conto corrente condominiale, si pone il problema della tutela dei condòmini in regola, cioè di coloro che hanno correttamente adempiuto ai propri oneri.

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Come detto in apertura, pignorare il conto corrente condominiale potrebbe voler dire aggirare la norma del codice che impone la preventiva escussione dei morosi. E infatti, l'azione esecutiva verso il conto condominiale penalizza tutti, anche i condòmini in regola con i pagamenti.

Anzi, verrebbe da dire che danneggia soprattutto costoro, visto che i soldi che ci sono sul conto sono per l'appunto quelli versati dai proprietari adempienti.

Alla luce di questa considerazione, deve ritenersi possibile il pignoramento del conto corrente condominiale? Secondo la giurisprudenza prevalente (Tribunale di Cagliari del 27 febbraio 2018; Trib. Reggio Emilia, sent. del 16.05.2014; Trib. Milano, sent. del 27.05.2014), agisce legittimamente il creditore che pignora il conto corrente del condominio.

Insomma, il creditore, una volta ottenuto il decreto ingiuntivo nei confronti del condominio, può pignorare immediatamente il relativo conto corrente benché questo sia alimentato solo dai versamenti di alcuni condomini.

Il condominio è, infatti, un'entità distinta dai condomini che vi partecipano e, di conseguenza, le somme di denaro che l'amministratore gestisce sono imputabili a questo "soggetto collegiale" e non ai condòmini.

Va però aggiunta una considerazione: se il denaro presente sul conto condominiale dovesse essere insufficiente, il creditore potrebbe poi agire contro i singoli condòmini, rispettando sempre la regola della preventiva escussione dei morosi.

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Secondo altro orientamento (Tribunale di Teramo, sent. 18 aprile 2019), il beneficio di escussione ex art. 63 disp. att c.c. si pone quale ostacolo alla pignorabilità del conto condominiale.

Secondo questa tesi, tale disposizione va interpretata nel senso che il creditore (qualunque sia la somma da recuperare) deve, in presenza di un condomino moroso, preliminarmente agire nei confronti di quest'ultimo, anche nel caso in cui vi siano somme accreditate sul conto corrente condominiale.

Come sapere se il conto condominiale è pignorato?

Veniamo ora al quesito posto nel titolo del presente contributo: come sapere se il conto corrente condominiale è pignorato?

Di norma, questo problema non si pone quando a essere pignorato è il proprio conto personale. In un caso del genere, è sufficiente controllare il saldo disponibile per capire se c'è qualcosa che non va.

Peraltro, è appena il caso di ricordare che l'atto di pignoramento viene notificato sia alla banca che al debitore; quest'ultimo è dunque in grado di sapere se il proprio conto corrente è stato pignorato.

Poiché il conto corrente condominiale è nella disponibilità dell'amministratore, nel senso che è lui a gestirlo, il singolo condomino potrà sapere se il conto è stato pignorato rivolgendosi all'amministratore, il quale peraltro è anche l'unico soggetto a ricevere la notifica dell'atto di pignoramento.

Dunque, per sapere se il conto corrente condominiale è stato pignorato occorre rivolgersi all'amministratore, il quale non potrà negare l'informazione né potrà rifiutarsi di esibire l'atto di pignoramento.

Può capitare che l'atto di pignoramento giunga alla banca prima che al titolare del conto. In questo caso, l'amministratore si potrà accorgere della procedura esecutiva in atto semplicemente dal fatto di non avere più sul conto i soldi di prima. Tali importi vengono accantonati dalla banca in vista dell'ordine del giudice di stornare le somme in favore del creditore.

Chiaramente, se il saldo sul conto è superiore rispetto all'importo riportato sull'atto di pignoramento, il correntista si troverà ad avere un conto più esiguo. Se invece il saldo è uguale o inferiore all'importo pignorato, il conto sarà pari a zero.

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