#1 Inviato 12 Febbraio, 2016 Un appartamento su cui pende un pignoramento per debiti condominiali, può essere venduto nel frattempo dal suo proprietario? Per " frattempo" intendo il tempo che intercorre fra la notifica del pignoramento e la messa in vendita della casa all'asta.
#2 Inviato 12 Febbraio, 2016 Definizione di pignoramento: Azione giudiziaria consistente nel sequestrare al debitore proprietà che possono costituire una garanzia per il creditore. Quindi la risposta che cerchi è NO !
#3 Inviato 12 Febbraio, 2016 Un appartamento su cui pende un pignoramento per debiti condominiali, può essere venduto nel frattempo dal suo proprietario? Per " frattempo" intendo il tempo che intercorre fra la notifica del pignoramento e la messa in vendita della casa all'asta. --link_rimosso--
#4 Inviato 12 Febbraio, 2016 Un appartamento su cui pende un pignoramento per debiti condominiali, può essere venduto nel frattempo dal suo proprietario? Per " frattempo" intendo il tempo che intercorre fra la notifica del pignoramento e la messa in vendita della casa all'asta. Mi par di capire che non è stato ancora notificato il pignoramento per cui il pignoramento non esiste ancora e la casa è libera da ogni vincolo. Secondo me non ci sono ostacoli alla vendita.
#5 Inviato 13 Febbraio, 2016 Il pignoramento è già stato notificato, e quindi la vendita la effettua il Tribunale a meno che non abbiate ancora la possibilità di ottenere dal giudice la conversione del pignoramento art. 495 C.P.C. (con versamento a caparra di almeno 1/5 delle somme richieste). Ciao
#6 Inviato 13 Febbraio, 2016 Un appartamento su cui pende un pignoramento per debiti condominiali, può essere venduto nel frattempo dal suo proprietario? Per " frattempo" intendo il tempo che intercorre fra la notifica del pignoramento e la messa in vendita della casa all'asta. probabilmente anche se non ancora notificato l'atto di pignoramento, l'appartamento sarà gravato da ipoteca giudiziale a seguito notifica di decreto ingiuntivo, quindi in ogni caso la vedo dura la vendita
#7 Inviato 13 Febbraio, 2016 per non aprire un nuovo topic mi ricollego in parte a questa discussione chiedendo: si può affittare un appartamento pignorato? il proprietario in questione ha l'appartamento andato all'asta (deserta) più volte ma periodicamente affitta,sicuramente in nero,ad extracomunitari e non paga la sua parte di spese condominiali. l'amministratore e la maggioranza dei condomini sono al corrente della situazione ma bellamente se ne fregano,cosa possiamo fare io e i pochi altri che invece siamo preoccupati e inca**ati per questa situazione,a chi ci dobbiamo rivolgere?
#10 Inviato 15 Febbraio, 2016 up nessuno sa darmi un'indicazione? Lo fanno spesso...affittano in nero.. Affittare in nero non si puo' Locare un bene pignorato in attesa di vendita tecnicamente si Possiamo avere due ipotesi: locazione iniziata prima del pignoramento : qui occorre tutelare il conduttore, il quale non poteva sapere che l'immobile sarebbe stato venduto all'asta L'art. 2923 c.c. stabilisce l'opponibilità della locazione di un immobile a chi se ne sia reso aggiudicatario, in sede di espropriazione forzata Per cui l'avente causa dal locatore (aggiudicatario o acquirente), è tenuto a rispettare le locazioni precedentemente stipulate dal proprietario (esecutato o suo dante causa), seppur entro i limiti dettati dall'art. 2923 c.c., tra cui la data certa anteriore e altre. nel caso di locazione successiva al pignoramento il codice di procedura la vieta (art 560c.p.c) ma è possibile essere autorizzati dal giudice a locare, locazione utile solo per trarre qualche profitto dall'immobile. Spesso accade che immobili pignorati siano abitati (in nero) da persone di cui il Tribunale non sa niente. L'aggiudicatario dell'asta o l'acquirente le dovranno far sloggiare, il decreto di trasferimento è titolo esecutivo
#11 Inviato 15 Febbraio, 2016 Lo fanno spesso...affittano in nero.. Affittare in nero non si puo' Locare un bene pignorato in attesa di vendita tecnicamente si Possiamo avere due ipotesi: locazione iniziata prima del pignoramento : qui occorre tutelare il conduttore, il quale non poteva sapere che l'immobile sarebbe stato venduto all'asta L'art. 2923 c.c. stabilisce l'opponibilità della locazione di un immobile a chi se ne sia reso aggiudicatario, in sede di espropriazione forzata Per cui l'avente causa dal locatore (aggiudicatario o acquirente), è tenuto a rispettare le locazioni precedentemente stipulate dal proprietario (esecutato o suo dante causa), seppur entro i limiti dettati dall'art. 2923 c.c., tra cui la data certa anteriore e altre. nel caso di locazione successiva al pignoramento il codice di procedura la vieta (art 560c.p.c) ma è possibile essere autorizzati dal giudice a locare, locazione utile solo per trarre qualche profitto dall'immobile. Spesso accade che immobili pignorati siano abitati (in nero) da persone di cui il Tribunale non sa niente. L'aggiudicatario dell'asta o l'acquirente le dovranno far sloggiare, il decreto di trasferimento è titolo esecutivo grazie della risposta! quindi bisogna contattare il tribunale e far presente la cosa oppure anche altri enti?