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Canoni di locazione pignorati, non si può obbligare il conduttore a proseguire la locazione

Il conduttore terzo pignorato non può essere costretto a proseguire la locazione.
Avv. Maurizio Tarantino 

Impossibile impedire al conduttore di sciogliersi dal contratto solo perché i canoni sono pignorati.

“In tema di locazione abitativa, laddove sul bene immobile oggetto di pignoramento preesista un contratto di locazione (che instaura un tipico rapporto di durata), il conduttore terzo pignorato può risolvere il contratto secondo le regole di quel rapporto di locazione se il pignoramento viene notificato prima della registrazione della risoluzione.

Infatti il terzo pignorato non può essere costretto a proseguire contro la sua volontà il rapporto di locazione, qualora abbia la facoltà di sciogliersene secondo le regole che disciplinano il suo rapporto, sol perché i canoni siano stati oggetto di pignoramento”.

Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione Civile con la pronuncia del 17 ottobre 2016 n. 20952 in materia di locazione.

I fatti di causa. La corte territoriale di Venezia, con sentenza rigettava la domanda di accertamento proposta dal Fallimento Alfa in merito all'obbligo del terzo (Tizio) di un debito nei confronti della Società Beta limitatamente ai canoni di locazione dovuti da questo nei confronti del debitore pignorato fino a marzo 2010; la stessa Corte, inoltre, confermava la domanda di accertamento all'obbligo del terzo di corrispondere a Caio (Suo Padre) i canoni per un immobile adibito a locazione dal 2005 al 2013. Avverso tale pronuncia, Tizio promuoveva ricorso per cassazione.

Prima di procedere al contenuto della sentenza in commento, occorre soffermarsi sui problemi sottesi al caso in esame.

Il pignoramento presso terzi. Il pignoramento presso terzi riguarda i beni del debitore che sono nella disponibilità del terzo. Più precisamente, l'articolo 543 c.p.c., che disciplina l'istituto, contempla due distinte ipotesi di pignoramento presso terzi: quella in cui il terzo sia in possesso di beni del debitore o quella in cui quest'ultimo vanti crediti nei confronti del terzo.

Estinzione del credito pignorato. Ai sensi dell'art. 2917 c.c. “Se oggetto del pignoramento è un credito, l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione”.

 Continua [...]

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Sentenza
Scarica Corte di Cass. Civ. 17 ottobre 2016 n. 20952
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