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Conto corrente condominiale, l'uso da parte dell'amministratore non dimostra nessuna evasione fiscale

L'uso del conto corrente condominiale da parte dell'amministratore sotto la lente del fisco. Cosa si rischia?
Avv. Alessandro Gallucci - Foro di Lecce 

In tema di uso del conto corrente condominiale, l'utilizzazione da parte dell'amministratore non è indice di alcuna evasione fiscale da parte sua.

Il fisco che voglia dimostrare il passaggio di fondi dell'amministratore sui conti condominiali, cioè l'uso fittizio di conti intestati al condominio, ma di diretta riferibilità all'amministratore deve presentare elementi chiari, precisi e concordanti.

Questa, nella sostanza, la conclusione cui è giunta la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 3211 depositata in cancelleria l'11 febbraio 2020.

Un principio importante, che aiuta a far luce su un aspetto della gestione condominiale, quello dell'uso del conto corrente, che, imposto per legge, non può certamente arrivare a pregiudicare il normale comportamento dell'amministratore, imponendogli di oneri probatori particolarmente gravosi.

La realtà, in vero, ci restituisce una situazione differente, ossia lamentele da parte dei condòmini circa l'omessa utilizzazione del conto condominiale. Certo è che concludere che l'uso sia indice di evasione sarebbe davvero troppo.

Conto corrente condominiale, come si usa?

L'art. 1129, settimo comma, c.c. impone all'amministratore di far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, oltre che quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio medesimo.

Tizio amministra i condomini Alfa e Beta? Entrambi devono avere uno specifico conto corrente dedicato.

Non usare il conto corrente, ovvero usandolo in guisa da recar confusione tra il proprio patrimonio ovvero tra quello dei vari condominii amministrati può portare ad un'azione di revoca per gravi irregolarità nella gestione (art. 1129, undicesimo e dodicesimo comma, c.c.).

La legge, al di là del disposto normativo citato sopra, impone l'uso di strumenti elettronici di pagamento o comunque tracciabili per molte categorie di pagamenti. Si pensi a quelli in favore delle imprese che eseguono interventi edilizi rispetto ai quali è possibile e si voglia beneficiare delle detrazioni fiscali ed ancora ai pagamenti dei fornitori soggetti alla ritenuta d'acconto ai sensi del d.p.r. n. 600/73.

Il conto corrente condominiale, se esiste…non basta

L'art. 1129, settimo comma, c.c. estende a tutti i pagamenti condominiali questa forma, o meglio impone che tutti i soldi riguardanti il condominio debbano transitare dal conto. Una forma di tracciabilità per lo più gravosa che utile.

Conto corrente condominiale e evasione da parte dell'amministratore, il caso sottoposto alla Cassazione

Sarebbe beffardo se l'obbligo di utilizzazione del conto corrente condominiale da parte dell'amministratore fosse indirettamente esposto a particolari alleggerimenti dell'onere probatorio in capo all'amministrazione finanziaria in relazione all'evasione fiscale ad opera del medesimo mandatario del condominio.

Eppure c'è stato bisogno di arrivare fin davanti ai giudici di piazza Cavour per sentir specificato questo aspetto non secondario.

Il caso: avviso di accertamento Irpef, Irap, ed Iva avverso un amministratore condominiale, lamentando incongruenze nella sua dichiarazione dei redditi. Tali incongruenze erano motiviate anche sulla scorta della movimentazione di conti correnti bancari intestati ai condomini dalla stessa amministrati. Come dire: l'amministratrice ha usato quei conti per occultare propri guadagni.

Un complesso meccanismo normativo volto al contrasto dell'evasione fiscale, fa sì che se viene svolta un'indagine fiscale con accesso ai conti correnti, il contribuente dev'essere in grado di giustificare la movimentazione in relazione al proprio reddito.

Le conseguenze della mala gestio del conto corrente condominiale

È stato financo affermato che può rappresentare elemento in grado di giustificare una condanna in sede penale per evasione fiscale (in tal caso evasione IVA) l'incapacità di giustificare dei prelievi dal conto corrente da parte di un imprenditore (Cass. pen. 27 marzo 2019 n. 13334).

Tornando al nostro caso, la Commissione tributaria regionale cui era stato devoluto l'appello del caso aveva dato ragione all'amministratrice. Da qui il ricorso per Cassazione dell'Agenzia delle Entrate. Vediamone gli esiti.

Conto corrente condominiale e onere della prova dell'evasione fiscale dell'amministratore condominiale

Un fatto sono i movimenti di denaro che l'amministratore esegue sul proprio conto corrente, altro quelli che opera sul conto corrente condominiale.

La relazione d'uso tra conto condominiale e amministratore non può essere di per sé indice di condotte illecite da parte dell'amministratore, ossia ad esempio indicatore di evasione fiscale da parte del medesimo. L'amministrazione finanziaria deve portare elementi concreti per arrivare correttamente, cioè legittimamente, a tale decisione.

È questo, in sostanza ciò che ha sostenuto la difesa del gestore condominiale; argomentazione che era stato accolta dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania e che ha retto il vaglio della Suprema Corte di Cassazione.

Si legge nell'ordinanza che «spetta al Fisco indicare gli elementi concreti, diversi dalla semplice relazione con l'intestatario, che collegano il conto al contribuente, elementi che ben possono essere anche di semplice valenza presuntiva, quali l'assenza di fonti apparenti che giustifichino i versamenti in conto oppure la coincidenza tra versamenti o prelevamenti e operazioni di presumibile equivalente valore effettuate dal contribuente o anche l'abnormità delle movimentazioni di denaro rispetto all'attività del titolare del conto, elementi che l'Agenzia non ha in alcun modo fornito nel caso in esame» (Cass. 11 febbraio 2020 n. 3211).

Come dire: per quanto non si tratti di una prova molto, molto onerosa, il fisco deve indicare elementi concreti e circostanziati in grado di reggere al vaglio della giustizia tributaria chiamata a valutare la legittimità dell'avviso di accertamento.

Sentenza
Scarica Cass. 11 febbraio 2020 n. 3211
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