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Rimborso quota depurazione servizio idrico, nuova conferma dalla Cassazione

Servizio idrico integrato, senza depurazione può essere chiesto il rimborso del relativo costo in bolletta.
Redazione 

Laddove nel servizio idrico erogato non sia presente quello di depurazione, ma il costo sia ugualmente inserito in bolletta, l'utente ha diritto alla restituzione della somma corrisposta ed illegittimamente richiesta.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3692 del 13 febbraio 2020, articolata in più di quaranta pagine di motivazione, ha ribadito il proprio consolidato orientamento in materia di rimborso del canone per servizio di depurazione non goduto anche sulla scorta del noto pronunciamento della Corte Costituzionale del 2008 (sentenza n. 335 del 10 ottobre).

La pronuncia merita attenzione per alcuni aspetti di carattere sostanziale inerenti all'onere probatorio riguardante la legittimazione attiva, cioè la possibilità di adire in giudizio per il rimborso, nonché la richiesta rimborso medesima ed anche ai soggetti tenuti, eventualmente in via di garanzia a restituire il maggior versamento.

Il servizio di depurazione acque va sempre riscosso

Rimborso quota depurazione servizio idrico, chi può domandarla?

Tizio ed una serie di altre persone domandano alla società erogatrice del servizio idrico il rimborso delle somme dovute a titolo di tariffa per il servizio di depurazione delle acque non essendo stato erogato il servizio indicato in bolletta.

La domanda trova accoglimento in primo e secondo grado, con l'estensione della condanna alla Regione, nel frattempo chiamata in causa dalla medesima società.

La querelle arrivava dunque davanti ai giudici di Piazza Cavour. Vari ed articolati i motivi di ricorso, della società erogatrice, nonché della Regione e di altre parti.

Una delle doglianze centrali (oltre quelle preliminari attinenti a profili di giurisdizione) riguardava la legittimazione a presentare l'azione di restituzione, doglianza avanzata dalla società erogatrice il servizio idrico e respinta dalla Cassazione.

Motivo? Fanno fede le bollette intestate all'attore ed alle altre parti intervenute nel corso del giudizio.

Si legge in sentenza che le bollette prodotte attestavano senza dubbio come fosse stata la stessa società erogatrice del servizio idrico ad esigere il pagamento del corrispettivo per la prestazione erogata, in forza di un rapporto contrattuale che si riconosceva, pertanto, essere corrente "inter partes".

Come dire: la bolletta è atto derivante da un contratto e quindi perché dubitare della legittimazione attiva a chiedere il rimborso?

Quanto all'onere della prova, anch'esso contestato dall'ente erogatore, la Corte nomofilattica non ha dubbi: quando è provata l'esistenza del vincolo contrattuale, alla parte attrice che lamenta l'inadempimento (l'utente che non ha usufruito del servizio di depurazione) basta provare l'esistenza del vincolo contrattuale e l'inadempimento, spettando alla controparte produrre in giudizio elementi idonei a mandarla esente da responsabilità.

Rimborso quota depurazione servizio idrico, chi ne risponde?

Se è vero che il contratto per l'erogazione del servizio idrico è stipulato con un soggetto, pubblico o privato che sia, che ha in carico l'erogazione medesima, è altrettanto vero che ciò non fa venire meno un coacervo di responsabilità in capo ai vari soggetti coinvolti nell'apprestamento complessivo delle attività connesse al servizio di depurazione, oltre che nella proprietà degli impianti medesimi.

Che vuol dire? Che se è vero che esiste una sorta di parafulmine, la società erogatrice che risponde davanti all'utenza, ciò non fa venire meno altre responsabilità.

Conseguenza? Anche la Regione in via di regresso è tenuta a rispondere alla richiesta di rimborso.

Questo, sul punto, il principio di diritto espresso dalla Cassazione: "in presenza di una temporanea inattività del servizio di depurazione acque, la condotta del proprietario dell'impianto, nonché gestore del servizio di depurazione, integra un concorso nell'inadempimento ascrivibile, nei confronti degli utenti, al soggetto che abbia concluso con gli stessi il contratto di utenza, sicché il medesimo, convenuto in giudizio da costoro per la restituzione della quota del corrispettivo del servizio dovuta a titolo di depurazione acque, ha diritto ad agire in via di regresso nei confronti del predetto proprietario dell'impianto e gestore del servizio" (Cass. 13 febbraio 2020 n. 3692).

Sentenza
Scarica Corte di Cassazione n. 3692 del 13 febbraio 2020
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