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Rimborso del canone se il Comune non è provvisto del servizio di depurazione delle acque

Se il vostro Comune non è provvisto del servizio di depurazione delle acque potete richiedere il rimborso del canone.
Avv. Leonarda Colucci Avv. Leonarda Colucci 

In caso di mancata realizzazione dell'impianto di depurazione delle acque il Comune non può pretendere il pagamento del relativo canone. Per questo motivo l'ente è condannato alla restituzione della somma pagata dal cittadino.

Un cittadino si rivolge al Giudice di pace chiedendo la restituzione del canone di depurazione versato sostenendo che nel suo paese non era mai stato realizzato alcun impianto di depurazione, e ciononostante era costretto a pagare oltre alle spese per il servizio idrico, anche quelle per la depurazione delle acque.

Il Giudice di pace in primo grado, ed il Tribunale in secondo grado, accolgono le sue richieste e condannano la Società che gestisce il servizio idrico integrato alla restituzione della somma pagata dal cittadino.

La Cassazione provvede a ricostruire le disposizioni in materia di risorse idriche facendo specifico riferimento, per la decisione del caso di specie, ad una sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 1, legge n. 36/1994 sia nel testo originario sia nel testo modificato dall'art. 28 della legge 31 luglio 2002 n. 179 nella parte in cui prevede che la quota del servizio di depurazione è dovuta dagli utenti anche in mancanza di controprestazione.

La Corte Costituzionale, inoltre nella stessa sentenza, ha precisato che “l'esistenza di un preciso sinallagma contrattuale esclude la ragionevolezza della debenza del corrispettivo in assenza della relativa possibilità di fruizione del servizio” (Corte Costituzionale 10.10.2008, n. 335)

Muovendo da tale presupposto, ossia dal fatto che ogni rapporto contrattuale, presuppone il sinallagma tra le prestazioni: erogazione del servizio di depurazione delle acque e pagamento del relativo canone la Cassazione ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva giustamente condannato la società che gestiva il servizio idrico integrato alla restituzione del canone all'utente: dato che quest'ultima non ha mai fornito la prova dell'esistenza di un impianto di depurazione funzionante nel periodo di riferimento.

Di conseguenza non essendo stata provata, nel periodo in questione, l'effettiva fruizione del servizio di depurazione da parte dell'utente la società che gestiva il servizio idrico integrato non poteva pretendere alcun canone. (Cass.. 4.6.2013 n. 14042)

A tal riguardo l'ordinanza osserva che il Tribunale aveva correttamente valutato tali aspetti nel momento in cui accertava che la società addetta alla gestione del servizio idrico integrato non aveva dimostrato né che erano stati presentati progetti per la realizzazione dell'impianto di depurazione nel Comune in questione, né tantomeno che tali progetti erano in fase di esecuzione.

Condominio e ristrutturazioni parti comuni. Il Comune non può revocare il contributo a distanza di anni

Fra l'altro la sentenza di secondo grado, rileva la Cassazione, aveva giustamente osservato che la società che gestiva il servizio idrico integrato non aveva provveduto alla restituzione delle somme agli utenti: violando quanto sancito dalla legge n. 208/2008 che stabiliva l'obbligo delle rispettive autorità deputate alla gestione del servizio idrico, entro 120 dall' entrata in vigore, di stabilire gli importi da restituire agli utenti nei casi di mancata realizzazione degli impianti.

In conclusione l'ordinanza rileva che sebbene la tariffa del servizio idrico integrato si configura come una prestazione complessa, determinata dalla legge nel suo ammontare. È irragionevole l'imposizione all'utente della quota del servizio di depurazione anche in mancanza di controprestazione”.

Conclusione: controllate sempre le singole voci di pagamento nel momento in cui si versano i canoni per il servizio idrico integrato, poiché si può rischiare di pagare un servizio per il quale non si riceve alcuna prestazione perché ciò che conta è il rapporto tra il pagamento e la prestazione.

=> Collettore fognario rotto. E' il condominio che paga

Si allaga la cantina, il Comune condannato a risarcire i danni.

Sentenza
Scarica Corte di Cassazione, ordinanza 14 dicembre 2015, n. 25112

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Giorgio Coppin
Giorgio Coppin 25-02-2016 13:41:01

Il punto è: che cosa si intende per "trattamento e depurazione delle acque di scarico"? Un impianto che tritura i detriti delle acqe nere e poi li scarica in mare - senza ulteriori operazioni, al punto che i pezzetti triturati sono ancora ben visibili - a un centinaio di metri dalla costa si può considerare un impianto di depurazione? E se si può considerare tale, come mai il Comune ha sentito la necessità di investire una grossa cifra per costruire un depuratore con tutti i crismi che andrà in funzione a breve? Plaudo all'iniziativa, ovviamente, ma ho il dubbio, alla luce dei fatti, che i vecchi pagamenti, relativi a un imianto inefficiente, non fossero dovuti o lo fossero solo in parte. Che cosa ne pensate?

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