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Gary

Ripartizione spesa per impianto idrico-fognante condominiale

Salve,

Vi racconto quanto successo nella recente Assemblea condominiale.

Premetto che nel Regolamento Condominiale, la Tabella Generale riporta che la spesa per interventi sui "tratti comuni delle tubazioni idrico-fognanti" deve essere sostenuta dai condomini in misura proporzionale ai valori di proprietà di ciascuno.

Ebbene la maggioranza dei presenti nonchè dei millesimi, con il sostegno dell'amministratore, ha deliberato per una ripartizione in parti uguali.

Alla mia opposizione, l'Amministratore ha sostenuto che nell'art. 1123 del c.c. al termine del 1° comma è aggiunto: "salvo diversa convenzione".

Vi chiedo cortesemente: il "salvo diversa convenzione" è applicabile in questo caso?

In attesa del Vs. autorevole parere Vi saluto cordialmente.

Comunica all'amministratore (?) che il "salvo diversa convenzione" significa che se si vuole andare in deroga al criterio legale, è necessaria l'unanimità non la maggioranza.

Già che ci sei, fagli leggere questo:

 

E' affetta da nullità la delibera dell'assemblea condominiale con la quale, senza il consenso di tutti i condòmini, si modifichino i criteri legali (art. 1123 cod. civ.) o di regolamento contrattuale di riparto delle spese necessarie per la prestazione di servizi nell'interesse comune.

Ciò, perché eventuali deroghe venendo a incidere sui diritti individuali del singolo condomino attraverso un mutamento del valore della parte di edificio di sua esclusiva proprietà, possono conseguire soltanto da una convenzione cui egli aderisca.

(Corte di Cassazione, n. 17101/2006)

leggi anche quì:

https://www.condominioweb.com/lassemblea-puo-decidere-di-modificare-i-criteri-di-ripartizione-previsti-dalla-legge.882

Ringrazio Inga per l'autorevole consulenza.

Ma ora, visto che la delibera affetta da nullità è stata approvata e la ripartizione in parti uguali eseguita, cosa posso fare?

Purtroppo l'Amministratore abusa della scarsa preparazione dei condomini in materia condominiale.

La maggior parte di essi non è in possesso neanche del Regolamento Condominiale.

Una delibera affetta da nullità è impugnabile in qualsiasi tempo. Di conseguenza, tu e altri condòmini, avete il tempo per tutelare i vostri interessi.

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