Il Comune risponde dei danni da infiltrazione d'acqua immediatamente riconducibili alla cattiva manutenzione della strada pubblica ed al mancato deflusso delle acque meteoriche, in quanto incombe sull'Ente proprietario il dovere di provvedere alla sistemazione e manutenzione della strada, nel rispetto delle normali regole di prudenza e diligenza.
E' quanto stabilito dal Tribunale di Brindisi con la sentenza n. 145 del 17 gennaio 2014, emessa nell'ambito di un contenzioso tra il Comune ed il proprietario di un edificio danneggiato da infiltrazioni d'acqua.
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Quest'ultimo aveva citato in giudizio il Comune al fine di sentirsi riconoscere il proprio diritto alla refusione delle spese necessarie per il ripristino dello stato funzionale dell'immobile di sua proprietà, nonché ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa della condotta lesiva tenuta dall'amministrazione comunale per non aver provveduto alla manutenzione del manto stradale, in conseguenza della quale si erano verificati danni da infiltrazioni d'acqua.
Il Giudice pugliese, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, ha accolto la domanda attorea in relazione alla refusione delle spese sostenute da Tizio, rigettando invece la richiesta di risarcimento del danno.
Dalla CTU, infatti, era emerso chiaramente che i danni lamentati dall'attore erano immediatamente riconducibili alla cattiva manutenzione della strada che, unita al mancato deflusso delle acque meteoriche, causava un ristagno d'acqua che superava il livello del marciapiede e raggiungeva il muro perimetrale dell'immobile dell'attore, causando i danni lamentati.
L'iter motivazionale seguito dal tribunale brindisino parte dal principio generale in virtù del quale la manutenzione dei beni pubblici deve adeguarsi alle regole di comune prudenza e diligenza. In virtù di tale principio, incombe sulla P.A. il dovere di provvedere alla sistemazione e manutenzione della strada di cui è proprietaria.
Da ciò consegue che, così come l'amministrazione comunale risponde per i pregiudizi subiti dall'utente della strada, allo stesso modo, nel caso specifico sarà configurabile un comportamento colposo della P.A. ai sensi dell'art. 2043 c.c. (norma che non limita la responsabilità alle sole ipotesi di "insidia o trabocchetto" - Cass. Civ. n. 23277/10) - e dell'art. 2051 c.c., in relazione alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione (Cass. Civ. 29.03.07, n. 7763; Cass. Civ. 02.02.07, n. 2308).
Applicando quindi il principio secondo il quale sussiste la responsabilità per cosa in custodia ogniqualvolta il soggetto pubblico sia in grado di esplicare riguardo alla cosa stessa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apportino modifiche, il Giudice ha condannato il Comune al pagamento dei danni.
Rigettata invece la richiesta di risarcimento danni avanzata dal proprietario per non aver goduto appieno del suo immobile, in quanto non è stata data prova del "mancato utilizzo" degli ambienti interessati dalle infiltrazioni, circostanza questa indispensabile per il riconoscimento del diritto al risarcimento.
Dalla sentenza esaminata, dunque, si evince come anche i danni subiti da immobili posti su strade di pubblica proprietà sono risarcibili alla stregua dei danni subiti dagli utenti della strada, in ossequio al principio secondo il quale sussiste la responsabilità per cosa in custodia dell'Ente pubblico ogniqualvolta tale soggetto sia in grado di esplicare riguardo alla cosa stessa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apportino modifiche, restando quindi a suo carico il risarcimento derivante dai danni causati qualora tale potere non venga esercitato secondo le regole di diligenza e prudenza. (Leggi anche Lo scarico dei pluviali condominiali sulle terrazze a livello di proprietà costituisce una servitù di stillicidio)