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Il servizio di depurazione rappresenta una componente della tariffa e deve essere riscossa

Il servizio di depurazione acque va sempre riscosso.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

Gli oneri di depurazione rappresentano una "componente della tariffa" e devono essere riscossi "a decorrere dall'avvio delle procedure. Il diritto del Comune o del gestore, anche per detti periodi, di riscuotere una tariffa, sebbene ridotta all'Importo dei soli costi di attivazione, ripartiti proporzionalmente in base al consumo idrico del singolo utente.

La vicenda. Tizia convenne dinanzi ai Giudice di Pace la società beta, chiedendone la condanna alla restituzione della somma di 266,82 euro, pagata in eccedenza rispetto a quanto effettivamente dovuto a titolo di corrispettivo per la fornitura del servizio idrico erogato dalla società.

Assumeva l'attrice che quell'importo non era dovuto trattandosi di somma pretesa a titolo di servizio di depurazione, senza che tale servizio fosse stato effettivamente svolto, come stabilito dalla decisione della Corte Cost., 10.10.2008, n. 335.Il Giudice di Pace dichiarava l'improcedibilità della domanda.

In secondo grado, il Tribunale (in grado di appello) rigettava l'appello principale e quello incidentale condannando Tizia al rimborso delle spese di secondo grado in favore della società beta.

Secondo il Tribunale, per effetto dell'art. 8 sexies del d.l. 30.12.2008 n. 208 (il quale aveva imposto ai gestori del servizio idrico di restituire entro 5 anni le somme indebitamente percepite), la questione dei termini e delle modalità dei rimborsi era direttamente disciplinata dal legislatore, anche con riferimento ai giudizi in corso al momento della decisione della Consulta, sicché il credito degli attori non era liquido, per non essere scaduto il quinquennio previsto dalla suddetta norma. Avverso tale decisione, la ricorrente Tizia ha proposto ricorso in cassazione eccependo che la sentenza impugnata sarebbe stata affetta da violazione di legge, in particolare dell'art. 8sexies d.l. 30.12.2008 n. 208.

Aspetti normativi. La Corte Costituzionale 335/2008 aveva evidenziato che la tariffa del servizio idrico integrato ha natura di corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, che trova fonte nel contratto di utenza, a fronte del quale l'esistenza di un preciso sinallagma contrattuale esclude la ragionevolezza della debenza del corrispettivo in assenza della relativa possibilità di fruizione del servizio.

Successivamente, nel D.L. 30 dicembre 2008 n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente, è stato inserito l'art. 8 sexies il quale, per quello che interessa in questa sede, ha previsto che: "In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione...".

Rimborso del canone se il Comune non è provvisto del servizio di depurazione delle acque

Il ragionamento della Corte di Cassazione. Premesso ciò, secondo i giudici di legittimità, la censura del ricorrente era infondata in quanto l'art. 8 sexies del d.l. 30.12.2008 n. 208 era stato emanato proprio per disciplinare gli effetti della sentenza n. 335/08 della Corte Costituzionale, sicché la retroattività era implicita alla sua ratio. Nel caso di specie, come si è detto, tale volontà legislativa era chiaramente individuata nello scopo indicato dall'articolo 8 sexies al fine di colmare la lacuna della previgente disciplina del rapporto di utenza relativo al servizio idrico integrato, venuta meno, con effetto ex tunc, in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008.

Infatti, la disposizione non esaurisce il proprio scopo nel dare attuazione alla restituzione dell'indebita tariffa percepita in caso di omesso apprestamento o funzionamento dell'impianto di depurazione, imposta dalla pronunzia del giudice delle leggi, ma detta anche una regola "sostitutiva" di quella dichiarata incompatibile con la Carta fondamentale. Infatti, prevede che nell'ipotesi in cui sussista un rapporto di utenza, avente ad oggetto il servizio idrico integrato, anche "nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporalmente inattivi, qualora tuttavia l'ente locale o il gestore abbia previsto nei piani di ambito o in atti formali la realizzazione di impianti di depurazione e abbia sostenuto nel periodo oggetto di rimborso della tariffa agli oneri derivanti dall'attività di progettazione, realizzazione e completamento dei medesimi impianti", tali oneri rappresentano una "componente della tariffa" e devono essere riscossi "a decorrere dall'avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie all'attivazione del servizio di depurazione, purché alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati". Inoltre, la norma dispone che i Comuni o i gestori tenuti "alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione" (come nel caso in esame) provvedono, anche in forma rateizzata o mediante compensazione, alla "deduzione" dall'importo da restituire degli oneri derivati dalle attività di progettazione, realizzazione o completamento, avviate.

La disposizione, pertanto, pone una regola tariffaria da applicare ai periodi di utenza pregressi, già regolati dalla norma di legge dichiarata incostituzionale, riconoscendo il diritto del Comune o del gestore, anche per detti periodi, di riscuotere una tariffa, sebbene ridotta all'Importo dei soli costi di attivazione, ripartiti proporzionalmente in base al consumo idrico del singolo utente.

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In conclusione, per le suesposte ragioni, il ricorso è stato rigettato.

Principio della vicenda: L'articolo 8 sexies, come osservato in quella sede dalla Corte, veniva in esame per il diverso problema delle modalità di restituzione della quota di tariffa non dovuta, in esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale.

Premesso ciò, in merito alla questione di compatibilità costituzionale della norma di legge retroattiva, i giudici di legittimità hanno ritenuto manifestamente infondato il sospetto di legittimità costituzionale del citato articolo 8 sexies nella parte in cui ha efficacia retroattiva, in quanto tale disposizione, nel disciplinare le modalità di ripetizione delle somme erogate dagli utenti del servizio idrico integrato, quale corrispettivo della prestazione non fruita avente ad oggetto la depurazione dell'acqua, è stata emanata per disciplinare gli effetti di una pronunzia della Corte costituzionale (la decisione n. 335 del 2008), sicché la retroattività è implicita nella sua "ratio".

Sentenza
Scarica Corte Suprema di Cass., Sez. III Civ. sent. n. 9323 del 4/04/2019
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