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L'amministratore ha l'obbligo di versare le imposte per le parti comuni, attribuendo ai singoli condomini le quote dovute.

Ognuno è proprietario degli immobili che compongono l'edificio, tutti sono comproprietari delle parti comuni, per cui è dovuto il versamento di Imu e Tasi.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

Le imposte. L'imposta unica comunale, o IUC, è un'imposta del sistema tributario italiano, introdotta con la legge di stabilità per il 2014 ovverosia la legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Si tratta di un tributo che si compone di altri tre: l'IMU (Imposta municipale propria), la TASI (tributo per i servizi indivisibili) e la TARI (tassa sui rifiuti).

In particolare, l'imposta municipale propria, l'Imu, è una tassa che riguarda il possesso e si applica ai fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, alle aree fabbricabili e ai terreni agricoli.

Mentre la Tasi è un tributo per i servizi indivisibili, quelli di cui beneficia la collettività come la manutenzione del verde pubblico e delle strade comunali, l'arredo urbano, l'illuminazione pubblica e l'attività svolta dalla polizia locale.

Dunque, i proprietari dei singoli appartamenti di un condominio, oltre a versarla per gli immobili che possiedono, devono mettere in conto di partecipare anche al pagamento di Imu e Tasi per le parti comuni dell'edificio.

I compiti dell'amministratore. In ambito normativo, giova ricordare alcune disposizioni, in base alle quali "l'amministratore è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'ICI dalle disponibilità finanziarie del condominio attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti di cui al comma 1 con addebito nel rendiconto annuale" (l'articolo 19 della legge n. 388/2000 sull'ICI).

Ed ancora, il decreto legislativo numero 504 del 1992, precisa che all'amministratore spetta anche l'obbligo dichiarativo: " In caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117 numero 2 del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condom ini".

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In conclusione, tra gli obblighi dell'amministratore, vi è anche quello del versamento delle imposte per le parti comuni dell'edificio. Il pagamento deve essere effettuato prelevando l'importo necessario dalle disponibilità finanziarie del condominio e attribuendo le quote al singolo condomino, secondo le scadenze previste per il 16 giugno e il 16 dicembre.

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