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Casa inabitabile. Il venditore restituisce gli oneri condominiali

Il venditore di un immobile inabitabile è obbligato a risarcire l'acquirente, rimborsando gli oneri condominiali e le spese sostenute, per un totale di quasi 45 mila euro a causa di vizi inadempienti.
Avv. Dario Balsamo - Foro di Foggia 
11 Apr, 2019

La vendita aliud pro alio è un istituto di creazione giurisprudenziale, non trovando un diretto riferimento ad una esplicita norma di legge. È configurabile la consegna di aliud pro alio non solo quando la cosa consegnata è completamente difforme da quella contrattata, appartenendo ad un genere del tutto diverso, ma anche quando è assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente o abbia difetti che la rendano inservibile; in tale ultimo caso, è necessario che la particolare utilizzazione della cosa sia stata espressamente contemplata, da entrambe le parti, nella negoziazione (Cass. n. 10045/2018). La vendita aliud pro alio legittima quindi l'acquirente a chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore, ex art. 1453 c.c., dando luogo ad una ordinaria azione di risoluzione contrattuale.

Muffa e danni da infiltrazioni. Responsabile il Condominio

Specifica ipotesi di consegna del bene in aliud pro alio si ha qualora, in caso di acquisto di un bene immobile, il bene consegnato sia completamente diverso da quello pattuito, in quanto appartenendo ad un genere diverso, rivelandosi funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della res promessa e, quindi, fornirne l'utilità richiesta (Cass. Civ. n. 5329/2016; n. 18859/2008; nonché Cass. Civ. n. 8409/2006 e 5202/2007). Sul solco delle pronunce indicate si innesta anche la recente del Tribunale di Livorno.

Rimedi per la muffa in casa

La vicenda. L'acquirente di un immobile citava in giudizio la società venditrice poiché, poco tempo dopo dall'acquisto dell'appartamento, erano insorti nello stesso gravi problemi di umidità che riguardavano in particolare il locale uso cantina attiguo al vano abitativo, dove era posizionata la caldaia.

Tali problemi causavano muffa e cattivi odori anche all'interno dell'unità abitativa tanto da rendere insalubri gli ambienti, anzi, come osservato da un consulente di parte, l'aggravarsi della situazione aveva comportato problemi così gravi da determinare la sopravvenuta non abitabilità ed agibilità dell'immobile.

La società venditrice convenuta si costituiva eccependo la prescrizione e decadenza ex art. 1495 c.c. rispetto ai vizi denunziati nonché che, nel caso di specie, non poteva dirsi integrata una ipotesi di aliud pro alio, chiedendo quindi il rigetto della domanda di parte attrice.

Il Giudice, anche alla luce delle risultanze della CTU disposta, nonostante le argomentazioni articolate da parte convenuta, accoglieva la domanda di parte attrice.

Difatti, pur rilevato che dopo la raccomandata di protesta del compratore la società aveva realizzato una serie di lavori, ciò non aveva sanato i vizi rinvenuti, al contrario la situazione delle infiltrazioni si era ulteriormente aggravata. Inoltre, come emerso dalla consulenza tecnica d'ufficio disposta, sarebbero serviti 25 mila euro per rendere vivibili i locali e, aggiungendo l'iva, si sarebbe arrivati a circa il 30 per cento del corrispettivo versato al tempo del rogito.

 Continua [...]

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Sentenza inedita
Scarica Tribunale di Livorno n. 323 del 20 marzo 2019
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