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Per la riscossione delle spese l'amministratore può agire contro un solo comproprietario?

Comproprietà dell'immobile e riscossione delle spese condominiali.
Avv. Rosario Dolce Avv. Rosario Dolce del Foro Palermo 

Il Giudice di Pace di Taranto ritiene che in caso di comproprietà dell'immobile il condominio possa chiedere ed ottenere un decreto ingiuntivo solamente nei confronti di tutti i comunisti

In tema di condominio, l'amministratore è tenuto a riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio (art. 1130 n 3).

Per la riscossione dei contributi egli può agire in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea senza bisogno di autorizzazione di questa; nel qual caso è in grado di ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo (cfr, articolo 63 disp. att. C.c.).

Ciò posto, il recupero dei crediti condominiali si potrebbe rendere assai difficoltoso ove sussistono degli immobili all'interno dell'edificio di titolarità di più soggetti.

Morosità in caso di condominio parziale

Il caso che ci apprestiamo a commentare riguarda tale posizione; o meglio, concerne la situazione in cui un condominio agisce in via monitoria nei confronti di uno dei comproprietari dell'immobile, in forza delle risultanze di un rendiconto approvato assemblearmente.

E' successo, di fatti, che un simile decreto ingiuntivo sia stato opposto dal "comunista" in quanto, a suo dire, il provvedimento giudiziario notificatogli doveva essere dato soggettivamente (anche) nei confronti di tutti gli altri titolari della proprietà indivisa.

Il Giudice di pace di Taranto, con Sentenza dell'01 marzo 2016, gli ha dato ragione ed ha revocato il provvedimento.

Si argomenta in sentenza che, nella fattispecie, non sarebbe stata dimostrata - tra i tanti aspetti trattati - la piena ed esclusiva proprietà del bene su cui grava l'obbligazione condominiale, non potendosi verificare inoltre la ricorrenza o meno dell'ipotesi dell'art. 752 codice civile.

Lo scioglimento del condominio per casi di crisi e morosità

Tanto è stato qualificato come un vero e proprio errore imputabile all'amministratore del condominio. E segnatamente:Non si può omettere di considerare che ai sensi dell'art. 1130 n. 6 c.c.l'anagrafe condominiale deve contenere le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza.

Orientamento contrario.La sentenza, per come in punto motivata, non ci convince del tutto, specie laddove si consideri che l'opponente - stando al tenore del provvedimento - non aveva comunque negato di essere comproprietario del bene e di aver ricevuto, a monte, la notifica del verbale assembleare contenente la delibera di approvazione del rendiconto.

Richiamando un indirizzo giurisprudenziale consolidato della Suprema Corte di Cassazione, è qui appena il caso di aggiungere che i comproprietari di un'unità immobiliare sita in un condominio sono stati sempre ritenuti "soggetti" tenuti in solido nei confronti del condominio medesimo al pagamento degli oneri condominiali, sia perché detto obbligo di contribuzione grava sui contitolari del piano o della porzione di piano intesa come cosa unica e i comunisti rappresentato nei confronti del condominio un insieme, sia in virtù del principio generale dettato dall'articolo 1294 c.c. (secondo il quale nel caso di pluralità di debitori la solidarietà si presume), alla cui applicabilità non è stato ritenuto essere di ostacolo la circostanza che le quote dell'unità immobiliare siano pervenute ai comproprietari in forza di titoli diversi (cfr, tra le tante, Cassazione Civile n. 21907/2011).

=>L'amministratore deve comunicare solo i nominativi che risultano morosi rispetto allo specifico credito vantato

Dalla natura solidale dell'obbligazione gravante sui comproprietari di un'unità immobiliare in condominio discende - per i giudici di legittimità - che l'ente di gestione ha sempre titolo per richiederne ad ognuno l'adempimento per intero e che tra i proprietari pro indiviso non sussiste litisconsorzio necessario (Cassazione civile n. 3573/2011; 14844/07).

Come comportarsi nei confronti dei condomini morosi

Scarica Giudice di Pace di Taranto dell'1.03.2016

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Ernesto
Ernesto 10-03-2016 21:55:27

Secondo me il giudice sbaglia.Allora alle riunioni dovrebbero partecipare anche tutti i comproprietari?!I comproprietari non rispondono in solido? Certamente la sentenza sarà impugnata e le cose si capovolgeranno.

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Alberto
Alberto 14-03-2016 15:36:50

Ernesto dissento in quanto in caso di comproprietà i contitolari devono nominare il loro rappresentante nelle riunioni. 2) I comproprietari rispondono in solido per le obbligazioni pecuniarie derivanti dal mancato pagamento degli oneri condominiali; è chiaro che il pagamento effettuato da uno dei condebitori estingue l'obbligazione salvo il diritto di rivalsa nei rapporti interni.

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Adalgisa
Adalgisa 10-02-2017 10:17:01

per esperienza vissuta posso asserire che la legge viene interpretata e applicata in modo diverso a seconda del giudice

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