Attraverso lo strumento delle indagini bancarie, l'Amministrazione finanziaria può imputare i versamenti su conto corrente e prelevamenti a maggior reddito. Il meccanismo presuntivo è stato nel tempo rimodellato al fine di evitare fenomeni di doppia tassazione e limitarne l'applicazione ai fenomeni di maggiore rilevanza, ma risulta tuttora applicabile.
Tale strumento, se applicato agli amministratori di condominio, potrebbe risultare particolarmente incisivo nel caso in cui siano state effettuate transazioni per conto del condominio attraverso il conto corrente personale.
Si ribadisce, quindi, l'importanza di mantenere le movimentazioni dei condomini separate da quelle personali, anche in casi eccezionali.
Le indagini finanziarie. Le indagini finanziarie rappresentano uno strumento tramite il quale l'Amministrazione Finanziaria può imputare prelevamenti e versamenti su un conto corrente (o altro rapporto finanziario) a reddito.
Secondo quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, numero 2 del DPR n. 600/73, infatti, i prelevamenti ed i versamenti extracontabili di cui non viene dimostrata l'irrilevanza ai fini della dichiarazione, vengono considerati a tutti gli effetti reddito imponibile.
A titolo esemplificativo, qualora un contribuente riceva versamenti in contanti per 10.000 euro e prelevi la somma di 8.000 euro, potrebbe divenire oggetto di un accertamento fino a 18.000 euro.
Nello specifico caso dell'amministratore di condominio, il maggior pericolo derivante dall'applicazione di tale istituto è rappresentato dall'utilizzo promiscuo del conto corrente personale dell'amministratore.
In assenza di separazione tra i conti dei condomini e quelli dell'amministratore di condominio, le verifiche del fisco potrebbero portare ad imputare a reddito i prelevamenti ed i versamenti effettuati dall'amministratore (sul proprio conto corrente personale) nell'interesse dei condomini amministrati.
A titolo esemplificativo, la circostanza potrebbe verificarsi nel caso di procedimenti di pignoramento nei confronti del condominio: qualora vengano riscosse o versate somme sul conto corrente condominiale per evitare l'inoperatività del condominio (ad esempio per effettuare i pagamenti dei servizi essenziali), le spese transitate sul conto corrente personale potrebbero essere imputate a maggior reddito.
Non tutti i prelevamenti ed i versamenti rilevano ai fini della presunzione. Se la regola generale prevede la possibilità di imputare prelevamenti e versamenti a reddito, la disciplina dell'istituto prevede alcune eccezioni.
Viene infatti concessa la possibilità, al contribuente, di dimostrare che l'importo è stato correttamente considerato nel reddito dichiarato, che l'importo è ininfluente ai fini fiscali o, in alternativa, di indicare il contribuente che ha beneficiato dell'importo interessato.
Gli interventi correttivi. Come anticipato in premessa, si sono susseguiti alcuni interventi al fine di limitare l'incisività e l'ambito di applicazione dell'istituto. Tra i più rilevanti ricordiamo, in particolare, la sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 06.10.2014, con cui è stata sancita la parziale illegittimità costituzionale della presunzione in materia di prelevamenti, con particolare riferimento ai professionisti.
In occasione di tale pronuncia, è stato sancito che la presunzione sui prelevamenti non si applica relativamente ai lavoratori autonomi, ivi compresi anche i professionisti.
Riprendendo l'esempio precedentemente formulato, quindi, l'importo di 10.000 euro potrà essere imputato a maggior reddito, mentre il prelevamento di 8.000 euro resta ininfluente ai fini della rettifica degli imponibili.
Per effetto delle (successive) modifiche apportate dal DL n. 193 del 22.10.2016 (convertito con legge n. 225 del 22.10.2016) - fermo restando l'esclusione dall'istituto dei prelevamenti effettuati dai professionisti - la presunzione che collega prelevamenti e versamenti ad un maggior reddito imponibile può trovare applicazione solo con riferimento a movimentazioni superiori ad una soglia minima giornaliera e mensile.
Il contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate. In occasione della richiesta di informazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, il contribuente avrà la possibilità di fornire adeguata motivazione alle movimentazioni.
A titolo esemplificativo, il contribuente potrebbe dimostrare che le transazioni si riferiscono ad un'operazione di ripianamento dei conti correnti, oppure ad altre operazioni irrilevanti ai fini fiscali, come la percezione di un risarcimento danni o di un prestito da parte di un familiare. Anche qualora l'intero importo contestato non venga azzerato, la produzione di documenti / informazioni potrebbe comportare una riduzione dell'importo complessivamente accertato.
Le presunzioni fiscali non hanno rilevanza penale. Molto spesso accade che, a fronte della contestazione di movimentazioni in entrata ed in uscita si raggiungano imponibili particolarmente rilevanti, al punto da rientrare, teoricamente, nella soglia di rilevanza penale prevista dal D.Lgs. n. 74/2000.
Al riguardo si precisa che le presunzioni fiscali non trovano applicazione anche con riferimento alla disciplina penale: il semplice scostamento tra le movimentazioni finanziarie, imputate a reddito ai sensi dell'articolo 32 del DPR n. 600/73, non è sufficiente ad integrare la fattispecie di reato penale/fiscale.
Diversamente, nel caso in cui vi siano ulteriori prove che consentono di imputare tali prelevamenti e versamenti a redditi incassati in nero (a titolo esemplificativo intercettazioni, scritti, contabilità in nero ecc), le movimentazioni bancarie potrebbero essere prese in considerazione anche con riferimento all'applicazione del D.Lgs. n. 74/2000.
=> Ogni singolo condòmino ha diritto di accesso alla documentazione condominiale