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Pergotenda e veranda con vetrate scorrevoli: una sentenza interessante

Permesso di costruire o edilizia libera: quando il manufatto ha bisogno del titolo edilizio?
Avv. Mariano Acquaviva - Foro di Salerno 

La normativa edilizia italiana è complicata, inutile negarlo. Oltre alla selva di disposizioni vigenti, si aggiungono le difficoltà derivanti da continui cambiamenti favoriti dal legislatore, il quale interviene a ogni piè sospinto per apportare qualche modifica.

Le incertezze in materia derivano anche dal fatto che non sempre le norme sono chiarissime e, spesso, lasciano spazio a diverse interpretazioni.

Ciononostante, la giurisprudenza è piuttosto consolidata in tema di pergotende e verande, con riguardo cioè a manufatti che necessitano o meno di un titolo edilizio a seconda dell'importanza dell'opera. A proposito di questo tema si segnala un'interessante sentenza del Tar Liguria (sent. n. 408 del 5 maggio 2021). Analizziamola.

Contenzioso per la demolizione di una struttura ristorativa

Veniva proposto ricorso al Tar avverso il provvedimento comunale con cui era stata ingiunta la demolizione di una struttura (nell'atto definita «veranda») realizzata a servizio del ristorante di proprietà del ricorrente, sul presupposto che si trattasse di una "nuova costruzione" realizzata in assenza di permesso di costruire.

A parere del ricorrente, il manufatto contestato non sarebbe un organismo edilizio autonomo né comporterebbe una trasformazione permanente del territorio, ma dovrebbe piuttosto essere considerata una struttura precaria o, al più, una pertinenza del ristorante.

Pergotenda e veranda: quando serve il titolo edilizio?

il Tar Liguria, con la sentenza in commento (n. 408 del 5 maggio 2021), rigetta il ricorso. Ecco i motivi.

In via generale, il Giudice amministrativo osserva come la giurisprudenza abbia ben perimetrato l'ambito dell'attività edilizia libera, con riferimento ai manufatti leggeri diretti a soddisfare esigenze temporanee, affermando che la tenda munita di una struttura di supporto (cosiddetta "pergotenda") rientra in tale categoria «a condizione che l'opera principale sia costituita, appunto, dalla "tenda" quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata a una migliore fruizione dello spazio esterno, rispetto alla quale la struttura rappresenti un mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della stessa».

Richiamando copiosa giurisprudenza (ex multis, Tar Lazio, Roma, sez. I, sent. n. 1263 del 2017; Cons. St., sez. VI, sent. n. 1783 del 2020; Tar Campania, Napoli, sent. n. 3370 del 2020), il Tar Liguria rammenta che gli elementi di copertura e di chiusura devono essere in materiale plastico o in tessuto, comunque privi di quelle caratteristiche di consistenza e rilevanza che possano connotarlo in termini di componenti edilizie di copertura o di tamponatura di una costruzione, perché è proprio in ragione dell'inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato che l'opera non è qualificabile come organismo edilizio idoneo alla creazione di nuovo volume o superficie.

Sentenza del Tar sulla necessità di titolo edilizio per la veranda

Nel caso affrontato dal Tar Liguria, come risultava dal verbale del sopralluogo svolto dalla Polizia Municipale, il manufatto realizzato dal ricorrente era «fissato su di una base di legno, […] chiuso su tutti i lati da paratie in alluminio anodizzato e vetrate scorrevoli, che ne rendono possibile l'accesso da più parti.

La struttura, che ha una copertura retrattile e motorizzata, è ancorata sul lato nord ai pilastri del porticato del condominio […] All'interno sono presenti tavoli con sedie, due monitor televisivi ed un sistema di illuminazione».

Non occorre il permesso di costruzione per la ristrutturazione edilizia leggera

I materiali utilizzati (alluminio e vetro per i lati, legno per la base), la chiusura dello spazio su tutti i lati e la circostanza che l'accesso avvenga per il tramite delle vetrate scorrevoli, sono tutti elementi che conducono a escludere che la struttura rappresenti un mero accessorio rispetto alla tenda, e a ritenere piuttosto che essa sia volta a chiudere stabilmente lo spazio, aumentando la superficie e il volume utilizzabili per l'attività di ristorazione, e configurandosi così quale organismo edilizio autonomo.

Secondo la sentenza in commento «L'autonomia dell'opera è apprezzabile anche dalla sua funzione, in quanto mediante la stessa viene sostanzialmente realizzato uno stabile ampliamento della superficie chiusa adibita a ristorante, come confermato dalla presenza di tavoli con sedie, dei monitor televisivi e del sistema di illuminazione, elementi tutti che portano a escludere anche che abbia natura pertinenziale».

La veranda sul balcone non è una pertinenza, serve il permesso di costruire

Per concludere sul punto, dunque, per la costruzione dell'opera in esame era necessario un apposito titolo edilizio.

Nella specie, è risultato pacifico che, con provvedimento comunale, il titolare del ristorante sia stato autorizzato all'occupazione del suolo pubblico per la sistemazione di tenda da sole e tavoli con sedie a servizio del locale, nonché anche alla posa in opera di tenda a servizio del locale, con la prescrizione che la copertura venisse usata stagionalmente.

Confrontando l'opera realizzata con quella autorizzata ne è emersa l'evidente difformità, sia per l'altezza minima, sia soprattutto per i materiali utilizzati, i quali, come detto, portano a escludere che nella specie si tratti di una semplice tenda con relativo supporto e a ritenere che vi sia piuttosto una nuova edificazione.

È appena il caso di ricordare che, sotto il profilo delle conseguenze amministrative, non vi è differenza tra il caso di mancanza di permesso di costruire e quello di difformità totale, che rappresenta una figura di «mancanza sostanziale» del titolo. Di qui l'illecito commesso dal ricorrente.

Illegittima costruzione e legittimo affidamento

Parte ricorrente lamentava, infine, la violazione del legittimo affidamento, considerato il tempo trascorso dalla realizzazione dell'opera, risalente al 2002.

Anche questo motivo è stato ritenuto infondato dal Tar Liguria. A prescindere dalla data di costruzione del manufatto, è consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui il mero decorso del tempo dalla commissione dell'abuso non può far divenire legittima un'edificazione senza titolo, che è fin dall'origine illegittima, né può radicare un affidamento di carattere "legittimo" in capo al privato (Cons. St., Ad. Plen., sent. n. 9 del 2017 e, più di recente, sez. VI, sent. n. 1552 del 2021).

Sentenza
Scarica Tar Liguria 5 maggio 2021 n. 408
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