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Servono permessi per installare una pergotenda?

Quali sono le caratteristiche di una pergotenda e se è necessario un titolo abilitativo o l'autorizzazione assembleare per installarla.
Avv. Marco Borriello - Foro di Nola 

Si avvicina la buona stagione e un terrazzino a livello oppure un balcone, per quanto rappresentino una superficie limitata, possono essere il luogo ideale per godere di un po' di aria fresca e per non stare chiusi all'interno del proprio appartamento.

Oltre a ciò, con l'arrivo del caldo, si potrebbe, persino, pranzare all'aperto, posizionando tavolo e sedie, se lo spazio lo consente. Sappiamo, però, che il sole cocente, così come la micidiale umidità serale, sono, difficilmente, compatibili con questa idea.

Per queste o altre ragioni, si potrebbe montare una pergontenda. Sarebbe, infatti, la soluzione ideale per usufruire del proprio balcone o del terrazzo in modo perfetto. Essa, inoltre, sarebbe realizzabile con una spesa, sostanzialmente, non eccessiva.

A questo punto, però, il proprietario interessato ad ottimizzare l'utilizzo dei propri spazi esterni potrebbe domandarsi se possa attivarsi con tale istallazione, senza necessitare di alcun permesso.

Egli non vorrebbe scontrarsi con la volontà contraria del condominio e, pertanto, potrebbe chiedersi se il montaggio di una pergotenda necessita dell'autorizzazione dell'assemblea.

A ciò potrebbe aggiungersi il dubbio se, per sistemare questo manufatto, sia, altresì e preventivamente, indispensabile un titolo abilitativo, quale un permesso a costruire rilasciato dal comune.

Pertanto, cerchiamo di capire come chiarire i dubbi appena espressi.

Pergotenda: le caratteristiche

Per comprendere al meglio le specifiche di una pergotenda è utile rimandare alla descrizione operata dalla comune giurisprudenza. Ciò non è irrilevante, visto che da tale inquadramento è possibile stabilire se sia fondamentale o meno ottenere un permesso a costruire prima di ogni installazione.

Ebbene, per citare una delle tante decisioni espresse dalla magistratura amministrativa, la pergotenda si caratterizza per una «struttura di arredo, installata su pareti esterni dell'unità immobiliare di cui è ad esclusivo servizio, costituito da struttura leggera e amovibile, caratterizzata da elementi in metallo o in legno di esigua sezione, coperta da telo anche retrattile, stuoie in canna o bambù o materiale in pellicola trasparente, priva di opere murarie e di pareti chiuse di qualsiasi genere, costituita da elementi leggeri, assemblati tra loro, tali da rendere possibile la loro rimozione previo smontaggio e non demolizione (Cds sent. n. 1777/2014)».

Pergotenda: il permesso a costruire

Leggendo la definizione, appena richiamata, contenuta in una delle tante decisioni giurisprudenziali chiamate ad esprimersi sull'argomento, si ricava, facilmente che la pergotenda non è un'opera permanente e tanto meno autonoma. Essa è, semplicemente, accessoria rispetto all'immobile in cui viene montata.

Per queste e per le altre caratteristiche, l'istallazione del manufatto in esame non necessita, di regola, di alcun titolo abilitativo, rientrando in quegli interventi, cosiddetti, di edilizia libera, per i quali il comune, in cui è ubicato il bene, non deve preventivamente autorizzare l'intervento.

Questa conclusione, però, non vale in alcuni casi particolari.

Pergotenda: se è permanente serve il permesso a costruire

Capita di sedersi in un locale commerciale per sorseggiare un aperitivo, protetti da una pergotenda sorretta da pali in alluminio e corrispondente intelaiatura orizzontale, altresì, chiusa frontalmente da materiale plastico.

Ebbene, in una circostanza del genere, come chiarito dal Tar del Lazio, l'opera in questione non è precaria ed amovibile, ma permanente. Necessita, quindi, del titolo abilitativo: «il manufatto in questione, costituito da una struttura costituita da pali in alluminio con intelaiatura orizzontale dello stesso materiale e copertura in materiale plastico, per le sue dimensioni, obiettivamente non esigue, e per la funzione a servizio stabile e duraturo di un'attività commerciale (la cui superficie viene di fatto estesa) non può, stante l'assenza dei requisiti della precarietà e della facile amovibilità, in ogni caso rientrare, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, nella categoria della cosiddetta "edilizia libera", integrando, per contro, un intervento di ristrutturazione edilizia, necessitante, come tale, del permesso di costruire (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, II bis, n. 4030 del 2019)».

La pergotenda non è una nuova costruzione o elevazione

Pergotenda in condominio: serve il permesso dell'assemblea?

Esaminando il codice civile (art. 1122), il singolo condòmino può realizzare un'opera all'interno del proprio immobile, senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea.

Pertanto, l'istallazione di una pergotenda, soprattutto se caratterizzata, come di regola, da una struttura leggere ed amovibile, non può essere impedita o rimossa, anche perché non potrebbe, certo, pregiudicare la stabilità o la sicurezza dell'edificio.

Non di meno, però, prima di impegnarsi nell'esecuzione del manufatto in esame, è bene consultare il proprio regolamento condominiale, soprattutto se contrattuale. In esso, infatti, potrebbe essere contenuto il divieto di realizzare qualsiasi modificazione.

La pergotenda retrattile non può considerarsi nuova costruzione.

A prescindere dal regolamento, inoltre, l'opera in questione potrebbe confliggere con il decoro del fabbricato. Sarebbe il caso, ad esempio, della pergotenda montata a protezione di un balcone posto sulla facciata del fabbricato e in grado di alterare l'armonia delle linee architettoniche del fabbricato.

In questo ipotesi, il proprietario potrebbe essere costretto alla rimozione del manufatto, anche con un'azione legale.

Pertanto, in presenza di un regolamento contrattuale che vieta ogni modifica oppure di uno stato di fatto per cui, la pergotenda, altera il decoro architettonico dell'edificio, senza il consenso di tutti i condomini, l'istallazione sarebbe illegittima.

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