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Cosa si intende per lavori in economia

Cosa si intende per lavori in economia, quelli svolti autonomamente dai proprietari senza ricorrere alle imprese specializzate.
Dott.ssa Lucia Izzo 

Nella maggior parte dei casi, qualora si decida di effettuare interventi edilizi presso la propria abitazione, ci si rivolge ad aziende specializzate per ottenere risultati duraturi e di qualità.

Ciononostante, in alcune occasioni è ben possibile che i proprietari decidano per vari motivi, ad esempio per risparmiare, di agire in autonomia ritenendo di avere le necessarie competenze trattandosi spesso di semplici migliorie della propria abitazione.

Si parla, in tal caso, di lavori "in economia", espressione che si utilizza in edilizia proprio per indicare quei lavori minori e di modesta entità che vengono svolti dai proprietari degli immobili sostanzialmente in modalità "fai da te".

Lavori in economia: cosa significa?

In particolare, è possibile ricavare una definizione quanto più possibile "normativa" dall'art. 31 del D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 98/2013: tale norma, infatti, parla di lavori in economia con riferimento a quelli privati di manutenzione "realizzati senza ricorso a imprese", direttamente dal proprietario dell'immobile.

Tale norma precisa, inoltre, che per tali lavori non sussiste dunque l'obbligo della richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC) agli istituti o agli enti abilitati al rilascio.

Usando termini mutuati dal linguaggio "edilizio", si potrebbe dire che in occasione di lavori svolti in economia, il committente (il soggetto per conto del quale viene realizzata l'intera opera) è allo stesso tempo anche "impresa affidataria", ovvero quella titolare del contratto d'appalto con il committente.

Purtroppo non esiste una normativa ad hoc, dedicata espressamente ai lavori eseguiti "in economia" direttamente dai privati, e ciò ha creato di fatto un vuoto normativo, stante anche l'ampia autonomia che è concessa agli enti locali in tale materia, circostanza che richiede sempre un controllo anche della normativa locale per individuare eventuali limitazioni.

Dunque, è sempre necessario il rispetto delle prerogative locali, poiché molti Comuni potrebbero addirittura vietare i lavori in economia a prescindere, oppure consentirli solo a determinate condizioni, di solito per interventi di modesta entità, per i quali colui che le effettua certifica di possedere i mezzi, le attrezzature nonché la capacità e le competenze tecniche necessarie per realizzarli, oppure che non richiedono alcun affidamento a ditte esterne e/o lavoratori autonomi e che non incidono sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Inoltre, stante l'assenza di una legge ad hoc, per i lavori in economia è necessario comunque interfacciarsi con altre normative potenzialmente applicabili. Si pensi, ad esempio, a quanto stabilito dal d.lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro qualora si decida di fare affidamento anche su proprie maestranze o a lavoratori autonomi.

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Quali lavori si posso eseguire in autonomia?

Un altro punto che genera non pochi dubbi è quello relativo ai lavori che possono eseguirsi in economia. Infatti, tale categoria, che comprende quelle opere che il committente privato può eseguire personalmente, senza affidarsi ad aziende edili, non è precisamente definita e, stante anche l'autonomia riconosciuta in materia agli enti locali, non è possibile delineare un catalogo dettagliato dei lavori idonei ad essere effettuate in economia diretta.

In generale, si ritiene che in questa categoria rientrino tutti quei lavori di modesta entità, che comportano piccole modifiche e miglioramenti al proprio immobile, senza rischi dal punto di vista della sicurezza delle strutture.

Inoltre, stante il riferimento ai lavori di "manutenzione" contenuto nell'art. 31 del D.L. n. 69/2013, sembra facile poter escludere dal novero dei lavori che è possibile svolgere in economia quelli di costruzione di nuovi manufatti o quelli inerenti l'ampliamento, ovvero la demolizione e conseguente ricostruzione del fabbricato sullo stesso sito.

Più plausibile, invece, che si svolgano in economia quegli "interventi di manutenzione ordinaria", definiti dal Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. 380/2011) come interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

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Si tratta di quelle opere che non determinano delle modifiche alla volumetria degli immobili e neppure incidono sulla sicurezza delle strutture, si pensi ad esempio alla tinteggiatura delle pareti interne ed esterne o dei soffitti, alla sostituzione dei rivestimenti interni, delle porte interne e degli infissi esterni, alla sostituzione dei sanitari e così via.

Inoltre, si ritengono ricompresi in tale categoria anche quegli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, ma che non determinano la realizzazione di ascensori esterni oppure di altri manufatti idonei ad alterare la sagoma dell'edificio.

Non sarà possibile realizzare in economia, invece, quegli interventi che ricadono nella categoria della manutenzione straordinaria o superiori come, ad esempio, quelli incidenti su elementi strutturali (travi, solai, pilastri, coperture, fondazioni, muri portanti, ecc.).

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