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Durc irregolare? Non esiste e, comunque, il titolo edilizio è sospeso

Il Durc irregolare non esiste: chiarimenti sul documento unico di regolarità contributiva e sulla sospensione del titolo edilizio, in base alle recenti indicazioni della Commissione per gli interpelli.
Valentina Papanice, avvocato del foro di Lecce 

Segnaliamo in materia di Durc, il Documento Unico di Regolarità Contributiva, la recentissima emissione dell'interpello n. 1/2016 della Commissione per gli interpelli istituita presso il Ministero del Lavoro dall'art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 ("Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro").

L'atto è stato emesso in risposta all'istanza di interpello formulata ai sensi dell'art. 12 del detto D.Lgs., dal CNI, Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

I quesiti posti dal CNI riguardano le conseguenze derivanti da un DURC irregolare.

Partiamo allora dal dato normativo di riferimento, per poi specificare i quesiti posti ed infine giungere alle risposte fornite dalla Commissione.

Chiarimenti sulle norme relative al DURC e agli obblighi del committente

Partiamo dal dato normativo di cui è stato chiesto il chiarimento; si tratta dell'art. 90, co.9 e 10, D.Lgs. n. 81/2008 ("Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro").

L'art. 90 è inserito nella sezione

Questi i contenuti delle parti dei predetti commi che ci interessano:

Co. 9, D.Lgs. n. 81/2008: "Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'impresa o ad un lavoratore autonomo":

a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII.

Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16- bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16- bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).

Quando l'impresa è responsabile dei lavori mal eseguiti?

Il citato art.16-bis, co.10, D.L. n.185/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, prevede che:

"10. In attuazione dei princìpi stabiliti dall'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall'articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge."

Infine, il co.10, art.90, D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che "10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, e' sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente".

Dubbi del CNI riguardo alla regolarità del DURC e titoli abilitativi

Il CNI chiedeva se un Durc irregolare sia equiparato dalla legge ad un Durc assente e, "quindi, se i lavori possano svolgersi senza che gli uffici comunali abbiano acquisito un DURC regolare dalle imprese e dai lavoratori autonomi"; il secondo quesito chiedeva se sia ammissibile in tali ipotesi la sospensione del titolo abilitativo, che, invero, il co.10 sembra riferire solo all'ipotesi specifica in cui l'assenza sia rilevata dall'organo di vigilanza.

Con il Durc online non esiste un Durc irregolare

Al primo quesito la Commissione risponde che con il Durc on-line, disciplinato dal D.M. 30/01/2015, può essere solo regolare: il documento è cioè "generato solo dopo l'esito positivo della verifica che attesta la regolare posizione del soggetto tenuto ad effettuare i versamenti contributivi" (v. interpello cit. e artt. 2, co.2 e 7, D.M. cit.); se invece risultano delle irregolarità (v. art.4, D.M. cit.), il soggetto interessato può "regolarizzare la propria posizione", solo all'esito positivo della quale, prosegue al Commissione, sarà emesso il Durc (dunque regolare).

Rileva ancora la Commissione che mentre per i lavori privati ai sensi dell'art.90, co.9, lett. a e b tocca al committente o al responsabile dei lavori chiedere il Durc alle imprese o ai lavoratori autonomi, viceversa negli appalti di lavori pubblici è la stessa stazione appaltante che deve acquisre d'ufficio il documento, e ciò sia perchè previsto dall'art. 16-bis, succitato, sia perchè l'art. 44bis, D.P.R. n. 445/2000 prevede che le informazioni sulla regolarità contributiva vengono acquisite d'ufficio ovvero controllate (secondo le modalità indicate dall'art. 71 delo stesso D.P.R.), dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore".

Il Comune non può revocare il contributo concesso al Condominio per la ristrutturazione delle parti comuni solo perché scopre che l'impresa appaltatrice non è in regola con il DURC

Il titolo abilitativo è sospeso

Quanto al secondo quesito, risponde la Commissione di ritenere che in assenza di Durc "l'amministrazione concedente sospenda l'efficacia del titolo abilitativo" e ciò, sia che le mancanze siano rilevate dell'organo di vigilanza, sia che siano rilevate direttamente dall'amministrazione concedente.

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