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La pergotenda retrattile non può considerarsi nuova costruzione.

Il Consiglio di Stato supporta la propria decisione citando il Glossario dell' edilizia libera.
Angelo Pesce - Consulente Tecnico 

Il Consiglio di Stato (sentenza n. 6979/2019) annulla la condanna alla demolizione di una pergotenda retrattile installata sulla terrazza di proprietà; non necessita di titolo abilitativo, così come previsto anche dal Glossario Unico e non può configurarsi come "nuova costruzione" pur restando ipoteticamente sempre chiusa.

La pergotenda rientra fra le attività di edilizia libera. Nessuna autorizzazione per installarla

L'antefatto. La proprietaria di una terrazza installa una pergotenda retrattile (con dispositivo di scorrimento comandato elettricamente), delle dimensioni di 9 m. x 4,30 m., con altezza variabile dai 2,25 m. ai 2,60 m.; le pareti laterali sono tamponate da pannelli in vetro richiudibili a pacchetto e l'ambiente confinato all'interno della struttura viene arredato con tavoli e sedie da giardino, ma anche corredato di due condizionatori.

L'intera struttura viene realizzata senza alcun titolo abilitativo, in regime di edilizia libera e il Comune interviene con un'ordinanza di demolizione degli interventi di ristrutturazione edilizia ritenuti abusivi; la proprietaria si oppone ma la sentenza del TAR Lazio conferma la determinazione dirigenziale del Comune e ribadisce il provvedimento di demolizione.

Il ricorso in appello e la sentenza. Confermando le proprie censure già sollevate in primo grado, la proprietaria ricorreva in appello e il Consiglio di Stato ne confermava la fondatezza.

La pergotenda installata, per via della sua consistenza, delle caratteristiche costruttive e della sua funzione (seppur non destinata a soddisfare esigenze precarie), rientra negli interventi di edilizia libera esenti da titolo abilitativo.

Non comportando trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, il manufatto non può assolutamente assimilarsi ad una nuova costruzione soggetta al permesso di costruire; l'opera principale infatti, non è l'intelaiatura (ritenuta mero componente accessorio indispensabile per il sostegno e l'estensione della tenda) bensì la tenda retrattile che assurge alla funzione di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici e dunque a garantire una migliore fruizione dello spazio pertinenziale dell'unità abitativa.

Inoltre la tenda, seppur integrata alla struttura portante, è in materiale plastico e laddove dovesse rimanere costantemente chiusa, non può costituire un organismo edilizio rilevante tale da comportare una trasformazione del territorio.

Il complesso costituito da tenda, intelaiatura e pareti laterali scorrevoli in vetro e richiudibili a pacchetto, non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza, per via della funzione retrattile della tenda e dei pannelli laterali; in siffatta condizione non può parlarsi di uno spazio chiuso stabilmente configurato, né tanto meno di organismo edilizio comportante nuovo volume e/o superficie.

Glossario unico. l dubbi del Consiglio di Stato accrescono le incertezze interpretative

Il Consiglio di Stato supporta la propria decisione (sentenza n. 6979/2019) citando il D.M. 2 marzo 2018 "Approvazione del Glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera", che identifica le pergotende come strutture di copertura di terrazzi e lastrici solari, formate da montanti ed elementi orizzontali di raccordo e sormontate da una copertura in tessuto o altro materiale impermeabile, con funzione di riparo dal sole e dalla pioggia, migliorando la fruibilità della pertinenza.

Incompatibilità rilevata.

Unico motivo su cui porre attenzione, secondo il Consiglio di Stato, è la presunta incompatibilità di due "condizionatori installati" (così genericamente cita l'accertamento tecnico del Comune) a servizio dell'ambiente sotto pergotenda; condizionatori per i quali l'ente comunale, data l'irrilevanza di ingombro edilizio, non ha accertato né dimostrato l'allaccio ed il funzionamento; laddove dovessero risultare regolarmente funzionanti, allora si configurerebbe uno spazio destinato ad un utilizzo continuativo e permanente, in contrasto con la nozione di spazio transitorio, precario e destinato alla sosta e fruizione temporanea tipica della pergotenda.

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