Il Consiglio di Stato (sentenza n. 6979/2019) annulla la condanna alla demolizione di una pergotenda retrattile installata sulla terrazza di proprietà; non necessita di titolo abilitativo, così come previsto anche dal Glossario Unico e non può configurarsi come "nuova costruzione" pur restando ipoteticamente sempre chiusa.
L'antefatto. La proprietaria di una terrazza installa una pergotenda retrattile (con dispositivo di scorrimento comandato elettricamente), delle dimensioni di 9 m. x 4,30 m., con altezza variabile dai 2,25 m. ai 2,60 m.; le pareti laterali sono tamponate da pannelli in vetro richiudibili a pacchetto e l'ambiente confinato all'interno della struttura viene arredato con tavoli e sedie da giardino, ma anche corredato di due condizionatori.
L'intera struttura viene realizzata senza alcun titolo abilitativo, in regime di edilizia libera e il Comune interviene con un'ordinanza di demolizione degli interventi di ristrutturazione edilizia ritenuti abusivi; la proprietaria si oppone ma la sentenza del TAR Lazio conferma la determinazione dirigenziale del Comune e ribadisce il provvedimento di demolizione.
Il ricorso in appello e la sentenza. Confermando le proprie censure già sollevate in primo grado, la proprietaria ricorreva in appello e il Consiglio di Stato ne confermava la fondatezza.
La pergotenda installata, per via della sua consistenza, delle caratteristiche costruttive e della sua funzione (seppur non destinata a soddisfare esigenze precarie), rientra negli interventi di edilizia libera esenti da titolo abilitativo.
Non comportando trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, il manufatto non può assolutamente assimilarsi ad una nuova costruzione soggetta al permesso di costruire; l'opera principale infatti, non è l'intelaiatura (ritenuta mero componente accessorio indispensabile per il sostegno e l'estensione della tenda) bensì la tenda retrattile che assurge alla funzione di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici e dunque a garantire una migliore fruizione dello spazio pertinenziale dell'unità abitativa.
Inoltre la tenda, seppur integrata alla struttura portante, è in materiale plastico e laddove dovesse rimanere costantemente chiusa, non può costituire un organismo edilizio rilevante tale da comportare una trasformazione del territorio.
Il complesso costituito da tenda, intelaiatura e pareti laterali scorrevoli in vetro e richiudibili a pacchetto, non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza, per via della funzione retrattile della tenda e dei pannelli laterali; in siffatta condizione non può parlarsi di uno spazio chiuso stabilmente configurato, né tanto meno di organismo edilizio comportante nuovo volume e/o superficie.
Il Consiglio di Stato supporta la propria decisione (sentenza n. 6979/2019) citando il D.M. 2 marzo 2018 "Approvazione del Glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera", che identifica le pergotende come strutture di copertura di terrazzi e lastrici solari, formate da montanti ed elementi orizzontali di raccordo e sormontate da una copertura in tessuto o altro materiale impermeabile, con funzione di riparo dal sole e dalla pioggia, migliorando la fruibilità della pertinenza.
Incompatibilità rilevata.
Unico motivo su cui porre attenzione, secondo il Consiglio di Stato, è la presunta incompatibilità di due "condizionatori installati" (così genericamente cita l'accertamento tecnico del Comune) a servizio dell'ambiente sotto pergotenda; condizionatori per i quali l'ente comunale, data l'irrilevanza di ingombro edilizio, non ha accertato né dimostrato l'allaccio ed il funzionamento; laddove dovessero risultare regolarmente funzionanti, allora si configurerebbe uno spazio destinato ad un utilizzo continuativo e permanente, in contrasto con la nozione di spazio transitorio, precario e destinato alla sosta e fruizione temporanea tipica della pergotenda.
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