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Atti osceni in condominio: anche il singolo condomino, e non solo l'amministratore, può presentare querela per violazione di domicilio rispetto alle parti comuni dell'edificio

Costituiscono privata dimora anche le appartenenze del fabbricato, la cui la loro violazione integra il delitto ex articolo 614 c.p.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

La vicenda. Il Giudice dell'udienza preliminare aveva assolto Tizio dai reati di cui ai capi A) e B), riqualificati ai sensi dell'art. 527 c.p.p., perché il fatto non era previsto dalla legge come reato; tuttavia, lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione, oltre al risarcimento dei danni alla parte civile da liquidarsi in separata sede per atti osceni previsti dall'art. 527 c.p., comma 2 (capo E).

In particolare, da quanto appreso in sentenza, l'uomo "si era introdotto nell'androne del palazzo; mentre lei stava attendendo l'arrivo dell'ascensore, lui aveva salito le scale fino al primo piano e, accortosi che l'ascensore stava arrivando al piano terra, aveva ridisceso in fretta le scale; a questo punto, la ragazzina, insospettitasi del comportamento, aveva deciso di far entrare per prima lui nell'ascensore di modo da scappare a piedi per le scale; l'uomo invece le aveva fatto cenno di entrare e, viste le resistenze, si era aperto la cerniera dei pantaloni, le aveva mostrato i genitali e le aveva chiesto se fosse stata interessata; a quel punto, la minore, impaurita, era scappata di corsa fuori dal palazzo e, percorrendo il porticato, si era accorta che, nello stesso frangente, anche l'uomo era uscito, le aveva chiesto scusa e si era allontanato definitivamente".

Secondo, l'imputato l'azione non poteva essere iniziata o proseguita in assenza di querela del condominio, la riduzione della pena per i reati dei capi D) ed E), l'applicazione dei benefici di legge.

La Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare, ha condannato l'imputato anche per il reato di violenza privata, di cui all'art. 610 c.p. e, ritenuta la continuazione con gli altri fatti, ha rideterminato la pena in anni 1 e mesi 2 di reclusione, oltre spese a favore della parte civile.

Avverso tal pronuncia, Tizio ha proposto ricorso in Cassazione eccependo la violazione di domicilio.

Motivi di ricorso. Quanto alla violazione di domicilio, consistente nell'introduzione nell'androne condominiale ove abitava la vittima, senza il consenso di questa, per commettere il sopra indicato reato di atti osceni e violenza privata (esibizione dei propri genitali in ascensore), l'imputato eccepiva che, ai fini penali, si trattava di violazione semplice, qualificabile ai sensi dell'art. 614 c.p., comma 1, siccome non commessa con violenza sulle cose o sulle persone.

Sostiene, in altri termini, che, se la violenza era usata, non per entrare o intrattenersi nell'altrui abitazione, bensì per commettere un altro reato, nella specie quello di violenza privata, la violenza era aggravata ai sensi dell'art. 61 c.p., n. 2 ed il reato era procedibile a querela.

Assumeva inoltre che la querela, nel caso di pertinenza condominiale, doveva essere proposta non solo dalla vittima ma anche dal condominio.

Il ragionamento della Cassazione. In tal vicenda, il collegio aderisce invece all'orientamento secondo cui il proprietario della singola abitazione ha diritto a presentare la querela per chiedere la punizione della violazione di domicilio anche quando si tratta di parti comuni dell'edificio.

E ciò perché la legittimazione a tutelare la proprietà privata appartiene al singolo condomino e soltanto in via eccezionale all'amministratore, quando c'è l'unanime richiesta dei condomini che gli conferiscono l'incarico ad hoc.

Sono le stesse Sezioni unite civili a riconoscere che il singolo condomino è legittimato ad agire e a resistere a tutela dei beni comuni, affiancando l'amministratore (Cass. civ. S.U. n. 10934/19).

Alla stregua delle considerazioni svolte dalla giurisprudenza di legittimità civile, ritiene il Collegio che non vi sia alcun motivo ostativo alla tutela del singolo condomino in sede penale rispetto al reato di violazione di domicilio allorché, come nella specie, l'imputato si sia introdotto, contro la volontà del soggetto che disponeva del diritto, nel fabbricato, occupando l'androne condominiale e le scale.

Egli è infatti certamente titolare del diritto e come tale ha una legittimazione, quanto meno concorrente con quella dell'amministratore, o eventualmente surrogatoria, a presentare la querela. Nella specie la querela risulta correttamente presentata dalla parte legittimata.

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In conclusione, la corte penale ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B) perché non previsto dalla legge come reato ed ha eliminato la relativa pena di mesi due di reclusione. Infine, ha dichiarato inammissibile nel resto il ricorso.

TABELLA RIEPILOGATIVA

OGGETTO DELLA PRONUNCIA

QUERELA VIOLAZIONE DI DOMICILIO

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 614 C.P.

PROBLEMA

Quanto alla violazione di domicilio, consistente nell'introduzione nell'androne condominiale ove abitava la vittima, senza il consenso di questa, per commettere il sopra indicato reato di violenza privata, l'imputato eccepiva che, ai fini penali, si trattava di violazione semplice, qualificabile ai sensi dell'art. 614 c.p., comma 1, siccome non commessa con violenza sulle cose o sulle persone.

Inoltre che la querela, nel caso di pertinenza condominiale, doveva essere proposta non solo dalla vittima ma anche dal condominio.

LA SOLUZIONE

Secondo la Cassazione, il proprietario della singola abitazione ha diritto a presentare la querela per chiedere la punizione della violazione di domicilio anche quando si tratta di parti comuni dell'edificio.

E ciò perché la legittimazione a tutelare la proprietà privata appartiene al singolo condomino e soltanto in via eccezionale all'amministratore, quando c'è l'unanime richiesta dei condomini che gli conferiscono l'incarico ad hoc.

LA MASSIMA

Anche il singolo condomino e non solo l'amministratore può presentare la querela per violazione di domicilio rispetto alle parti comuni dell'edificio. Il proprietario esclusivo deve infatti ritenersi titolare di una legittimazione concorrente o eventualmente surrogatoria rispetto all'organo di gestione se l'imputato si introduce nell'androne del palazzo salendo poi le scale contro la volontà del soggetto che dispone del diritto.

Cass. pen., sez. III, 5 dicembre 2019, n. 49392

Sesso in condominio. Situazioni insolite per inquilini ordinari

Sentenza
Scarica Corte di Cassazione, sez. III Penale, 5 dicembre 2019, n. 49392
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