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Nevica. L'amministratore di condominio può compiere atti conservativi a tutela dell'edificio

Le precipitazioni nevose (di eccezionale entità) legittimano l'amministratore a compiere atti conservativi a tutela dell'edificio.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 
5 Gen, 2017

Le precipitazioni nevose (di eccezionale entità) legittimano l'amministratore a compiere atti conservativi a tutela dell'edificio. Per tali motivi la facoltà, indipendentemente da eventuali previe delibere assembleari, di effettuare gli interventi che appaiono utili ed opportuni alle parti condominiali.

“Ai sensi dell'art. 1130, comma l, n. 4 e art. 1131 c.c., l'amministratore del condominio è legittimato, senza la necessita di una specifica deliberazione assembleare a compiere atti conservativi per la tutela dello stabile ed a instaurare un giudizio per la rimozione di opere in quanto tale atto è diretto alla conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio”. Questo è il principio di diritto espresso dal Tribunale di Bologna con la sentenza del 18 novembre 2016 in merito alle attribuzione dell'amministratore.

Neve sul tetto? In caso di caduta la responsabilità è tutta del condominio

I fatti di causa. Con atto di citazione, Tizio e Caio premettendo di essere comproprietari di un immobile, adibito ad abitazione, sito nel condominio, impugnavano la delibera assembleare loro comunicata successivamente in quanto assenti, con la quale, ai punti 1, 2 e 3 dell'ordine del giorno, nella parte in cui erano stati approvati, nonostante i rilevanti vizi che li affliggevano, partitamente indicati in atto di citazione, il consuntivo dell'esercizio 2012/2013 nonché il preventivo per l'esercizio 2013/2014; in particolare venivano contestate delle fatture rivenienti da alcuni lavori non autorizzati dall'assemblea e voci di spesa senza le relative pezze di appoggio. Costituendosi in giudizio, il condominio contestava in toto le pretese degli attori.

Attribuzioni dell'amministratore. Tra le attribuzioni dell'amministratore, per come delineate dall'art. 1130 c.c., particolare rilevanza assume quella relativa al compimento degli atti conservativi attinenti alle parti comuni dell'edificio.

Ciò sta a significare che l'amministratore è tenuto alla salvaguardia dei beni comuni “difendendoli” sia dagli effetti del tempo e, pertanto, manutenendoli dal logoramento insito nell'uso, ma anche proteggendoli dall'azione apprensiva, dal non corretto uso o dall'incompatibilità del predetto uso rispetto alla naturale destinazione del bene, da parte di terzi ovvero dei singoli condòmini.

In tali casi e, in generale, per tutte le azioni conservative, vale a dire quelle poste a difesa della proprietà comune, l'amministratore di condominio può agire in giudizio anche senza l'autorizzazione assembleare.

Tanto è vero che, ai sensi dell'art. 1131 c.c., lo stesso, nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo 1130, ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi, nonché può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio.

 Continua [...]

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Sentenza
Scarica Tribunale di Bologna del 18 novembre 2016
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