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La pubblicazione dei dati con intento diffamatorio su bacheche e siti internet

Il delitto di diffamazione si integra anche qualora i contenuti informativi diffusi siano veri ed oggettivi.
Prof.ssa Maria Beatrice Magro 

La nuova formulazione dell'articolo 63 disp. att. obbliga l'amministratore a comunicare le informazioni concernenti i condomini morosi ai creditori (nominativi e rispettive quote millesimali), con l'unica condizione che questi ultimi ne facciano richiesta.

Dette informazioni, però, non possono essere divulgate a terzi; quindi non è ammissibile l'affissione di questi dati nelle bacheche condominiali (che sono necessariamente esposte anche a soggetti non condomini) e va evitato l'utilizzo per la diffusione di dati personali, compreso la pubblicazione di verbali condominiali, a meno che non sia necessario per la tutela di propri diritti in giudizio.

La legge di riforma del condominio del 2012 infatti obbliga espressamente l'amministratore a comunicare ai creditori non soddisfatti, che ne facciano richiesta, i dati dei condomini morosi.

Tuttavia su bacheche condominiali e soprattutto i siti internet aperti accessibili a terzi possono essere affissi solo avvisi di carattere generale (anomalie nel funzionamento di impianti, termini per il pagamento di rate, ecc...), non invece comunicazioni relative a singoli condomini e in particolare non possono essere affissi avvisi sulle morosità.

Pertanto, eventuali informazioni relative a morosità possono essere comunicate ai condomini anche mediante pubblicazione sul sito a condizione che questo sia accessibile solo dall'utente registrato condomino, con esclusione di terzi.

Le morosità possono essere liberamente discusse in sede di assemblea, considerando che alla stessa partecipano solo i condomini (a parte i casi nei quali terzi partecipano in quanto devono relazionare per questioni inerenti la gestione del Condominio).

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In proposito va evidenziato che il delitto di diffamazione si integra anche qualora i contenuti informativi diffusi siano veri ed oggettivi, in quanto esorbita dall'esercizio del diritto costituzionale alla critica.

In particolare, la fattispecie si concretizza nella comunicazione a terzi di dati informativi personali nell'intento lesivo dell'onore e della reputazione, anche implicito, che si manifesta nell'interpretazione soggettiva dei fatti, nell'esasperazione dei toni, preordinata esclusivamente a mettere in cattiva luce il condomino.

Inoltre, in tema di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa, la verità dei fatti oggetto della notizia non è scalfita da inesattezze secondarie o marginali ove non alterino, nel contesto dell'articolo, la portata informativa dello stesso rispetto al soggetto al quale sono riferibili.

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