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Agevolazioni prima casa. La semplice dichiarazione dell'intento di adibire l'immobile ad abitazione principale non basta

Ecco perché non basta la semplice dichiarazione di adibire l'immobile ad abitazione principale.
Avv. Leonarda Colucci 

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di una contribuente che, dopo aver usufruito dei benefici fiscali per l'acquisto della prima casa, si è vista recapitare l'avviso di liquidazione e di irrogazione di sanzioni da parte dell'Agenzia dell'Entrate a fronte del mancato versamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali conseguenti ad un serie di atti consecutivi di acquisto e di rivendita di immobili non effettivamente adibiti ad abitazione principale.

Il fatto. Una contribuente si è vista recapitare da parte dell'Agenzia delle entrate l'avviso di liquidazione e di irrogazione di sanzioni per il mancato versamento delle imposte relativi ad una serie di atti di acquisto e di rivendita di immobili.

La stessa, infatti, dopo aver acquistato nel 2004 la sua abitazione, la rivende nel 2006, per procedere successivamente all'acquisto, nel 2007, di un nuovo immobile rivenduto nel corso dello stesso anno per procedere all'acquisto di un nuovo ove decide di risiedere.

Negli atti di acquisto intermedi la contribuente, al fine di mantenere il beneficio fiscale di cui ha beneficiato per l'acquisto del primo immobile, però si è solo limitata a dichiarare di voler adibire l'immobile ad abitazione principale senza procedere all'effettivo trasferimento della residenza. (Se la residenza non è dichiarata nei rogiti non si perde l'agevolazione fiscale della prima casa.)

L'Agenzia delle Entrate dopo aver preso atto dell'accaduto notifica l'avviso di liquidazione e l'irrogazione delle sanzioni appena elencate, e la contribuente sicura della legittimità del suo operato propone ricorso, rispettivamente in primo e secondo grado, alla commissione tributaria provinciale e regionale ma entrambi i ricorsi vengono respinti.

Il ricorso in Cassazione. La ricorrente, sicura della inesatta interpretazione delle norme di legge che disciplinano la materia, decide di ricorrere in Cassazione impugnando la sentenza della Commissione Tributaria regionale.

Con il primo motivo (basato sulla violazione del comma 4 della nota II bis dell'art. 1 della Tariffa parte prima allegata al Dpr 131/1986) la parte ricorrente lamenta che il giudicante, pur avendo ricostruito correttamente l'avvicendarsi degli atti di acquisto e di rivendita degli immobili, abbia ritenuto erroneamente che fosse maturata la decadenza della agevolazione per l'acquisto della prima casa " per il solo fatto che la parte contribuente non avesse trasferito la propria residenza nel secondo immobile acquistato prima di rivenderlo al fine di riacquistare uno nuovo …".

La sentenza in commento, evidenzia, che tale motivo non merita accoglimento in ragione delle seguenti valutazioni.

Dopo una scrupolosa interpretazione della normativa di riferimento, la sentenza della Cassazione ha puntualizzato che la norma sopra menzionata disciplina le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa stabilendo che l'acquirente dell'immobile acquistato per tale finalità, se decidere di rivenderla entro i cinque anni, per conservare il diritto all'agevolazione non può limitarsi a dichiarare di volerlo adibire ad abitazione principale ma deve provvedere a trasferire effettivamente la sua residenza in conformità all'intento dichiarato.

In pratica, quindi, per conservare il diritto all'agevolazione in questione è indispensabile adibire ad abitazione principale il nuovo immobile che si acquista dopo la vendita del precedente trasferendo realmente la propria residenza.

L'intento di adibire l'immobile ad abitazione principale, quindi, non può essere solo dichiarato ma deve essere effettivamente dimostrato ad esempio attraverso il reale trasferimento della residenza nel nuovo immobile acquistato. (Fra i precedenti giurisprudenziali si segnalano sul tema: Cass. n. 20376/2006; Cass. Sez.V, n. 10014/2009; Cass. Sez. V, n. 9491/2010).

In buona sostanza, quindi, la sentenza precisa in modo chiaro ed inequivocabile che il contribuente, per conservare il beneficio fiscale previsto dalla legge per l'acquisto della prima casa, dovrà dimostrare nel caso in cui proceda alla vendita del primo immobile acquistato: che in ciascuno degli acquisti intermedi dei vari immobili abbia trasferito la propria residenza.

In tal modo i giudici di legittimità hanno definitivamente chiarito che per la conservazione del beneficio fiscale ottenuto per l'acquisto della prima casa, ove tale immobile venga rivenduto entro i cinque anni dall'acquisto nel rispetto di quanto previsto dalla legge, nell'atto di acquisto dei successivi immobili occorre non solo dichiarare di adibire l'immobile ad abitazione principale ma è indispensabile, affinché il contribuente possa continuare a godere del beneficio fiscale in questione, trasferire effettivamente anche la residenza.

(La residenza va fatta anche se si sta male altrimenti si perdono i benefici fiscali.)

Sentenza
Scarica Corte di Cassazione 10.4.2015, n. 7338
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