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Per la notifica degli atti impositivi c'è differenza tra portiere condominiale e custode?

Notifica al servizio di portineria.
Avv. Riccardo Malvevistiti - Foro di Bergamo 

Con la recente sentenza n. 1930/16/2018 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha fornito un'importante precisazione in materia di notifica degli atti impositivi, stabilendo che nel caso di notifica al custode non operano le disposizioni previste all'articolo 26 del DPR n. 602/73 per il diverso caso di notifica al servizio di portineria.

Considerata l'irregolare notifica delle cartelle di pagamento la Commissione Tributaria Provinciale, nel precedente grado di giudizio, ha annullato gli atti impositivi.

Investita della questione, la CTR Lazio, con la sentenza in commento, ha dichiarato infondato l'appello con cui veniva sostenuta la regolare notifica degli atti impositivi

La pronuncia. Con sentenza n. 1930/16/2018 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha confermato quanto definito nel corso del primo grado di giudizio, stabilendo che nel caso di notifica di un atto impositivo al servizio di custodia non possono trovare applicazione le disposizioni previste dall'articolo 26 del DPR n. 602/73.

Viene stabilito, in particolare, che "Il custode non può essere equiparato il portiere di un condominio. Ne consegue l'inapplicabilità della disposizione prevista dall'art. 26 D.P.R. n. 602/73". Nel caso di notifica al custode, quindi, è necessario l'invio della raccomandata informativa al destinatario.

Le disposizioni in materia di notifica degli atti al portiere del condominio. Il difetto di notifica fatto valere dal contribuente in sede di ricorso, successivamente confermato dalla CTR si riferisce, in particolare, a quanto stabilito dall'articolo 26 del citato DPR 602/73, ai sensi del quale "La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge […].

La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda".

Quando può ritenersi valida la notifica effettuata al portiere condominiale?

 Continua [...]

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Sentenza
Scarica COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO SEZ .XVI, 27 MARZO 2018, N.1930
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