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Ritiro della corrispondenza per conto di condomini o inquilini che non hanno delegato il portiere: responsabilità

Il portiere dimentica di consegnare la posta o la ritira senza delega: cosa fare?
Avv. Marcella Ferrari del Foro di Savona 

Contratto di lavoro e mansioni. Il portiere esplica molteplici mansioni, in particolare, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da proprietari di fabbricati (CCNL), il lavoratore deve provvedere:

  • alla vigilanza dello stabile;
  • alla distribuzione della corrispondenza ordinaria;
  • alla sostituzione delle lampadine elettriche ed all'effettuazione di piccole e generiche riparazioni per l'esecuzione delle quali non sia richiesta alcuna specializzazione e/o qualificazione;
  • alla sorveglianza dell'uso del citofono, dell'ascensore e del montacarichi;
  • a tutte le altre prestazioni inerenti allo stabile secondo le consuetudini locali, che saranno regolate in sede territoriale.

Inoltre, tra le attività ulteriori a carico del portiere, è previsto: il ritiro e la distribuzione della corrispondenza straordinaria (ossia quella per il cui ritiro è necessaria la firma del ricevente), previa delega rilasciata allo stesso dal condomino o dall'inquilino.

Il ritiro della corrispondenza. Il portiere è autorizzato al ritiro della corrispondenza ordinaria anche senza delega da parte del proprietario dell'immobile o del conduttore, ut supra ricordato, infatti, si tratta di una mansione espressamente prevista nel contratto.

Questo vale sia per la posta ordinaria che per quella consegnata tramite i corrieri privati (Cass. 4832/1986). Tale incarico è personale e non delegabile.

Pertanto la moglie del portiere non può sostituirsi al marito e ritirare la posta in sua vece, se non è stata a ciò autorizzata dal destinatario (Cass. 9511/2005) [1].
Il portiere può ricoprire mansioni ulteriori, quali il ritiro e la distribuzione della corrispondenza straordinaria; vale a dire della posta che richieda la firma del ricevente.

Per il compimento di tale servizio è prevista un'indennità che prescinde dal volume della corrispondenza da ritirare.

Nel caso di missive in contrassegno, il portiere non è tenuto ad anticipare la somma, pertanto non è obbligato a ritirare tale corrispondenza, a meno che non abbia ricevuto un fondo spese ad hoc.

Quando può ritenersi valida la notifica effettuata al portiere condominiale?

Corrispondenza ordinaria e straordinaria. Rientra nella corrispondenza ordinaria anche il ritiro di plichi recapitati da corrieri privati; così, infatti, statuisce il D.P.R. 156/1973 recante "le disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni".

Benché il recapito di pacchi a mezzo corriere abbia modalità di consegna diverse dalla posta tradizionale, la legge lo considera al pari della corrispondenza ordinaria.

Pertanto, il portiere che rifiuti di prendere in consegna un plico da un corriere commette un inadempimento contrattuale (Cass. 4832/1986) [2].

Non è valida la notifica nelle mani del portiere "di fatto"

Per corrispondenza straordinaria si intende quella che richiede la sottoscrizione, si pensi ad una raccomandata. Inoltre, il codice di procedura civile ammette la notifica al portiere di atti giudiziari (art. 139 c.p.c.): «in mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda» e «il portiere […] deve sottoscrivere una ricevuta, e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata».

Il portiere, quindi, è obbligato a ricevere le notifiche degli atti giudiziari e le cartelle esattoriali, atti che pur non rientrando nella corrispondenza ordinaria, non richiedono delega.

Per le raccomandate, invece, il CCNL richiede la delega del proprietario o dell'inquilino.

Il portiere deve annotare in un apposito registro gli arrivi e le consegne e farsi firmare l'avvenuta consegna, questo per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento del servizio.

Ritiro della corrispondenza straordinaria senza delega. Può accadere che il portiere ritiri la posta straordinaria senza aver ricevuto alcuna delega.

Il postino non è tenuto né a domandare né a prendere visione della delega, in quanto si applica il principio dell'affidamento: si presume che il portiere dello stabile sia delegato al ritiro della corrispondenza.

Lo stesso vale per l'ufficiale giudiziario, per il quale opera la "presunzione" di legge che il soggetto qualificatosi come portiere sia addetto alla ricezione degli atti (Cass. 6602/1999).

Infatti, per consolidato orientamento della Cassazione, «nell'ipotesi in cui il portiere di un condominio riceva la notifica della copia di un atto qualificandosi come "incaricato al ritiro", senza alcun riferimento alle funzioni connesse all'incarico afferente al portierato, ricorre la presunzione legale della qualità dichiarata, la quale, per essere vinta, abbisogna di rigorosa prova contraria da parte del destinatario [...]» (Cass. Ord. 28902/2017).

La circostanza che il portiere operi in assenza di un espresso documento autorizzativo esplica una responsabilità diretta nei confronti dell'inquilino/proprietario che non lo ha delegato al ritiro della posta, e non una responsabilità verso il condominio, il quale rimane terzo rispetto al rapporto interpersonale condomino-portiere.

In ogni caso, gli effetti giuridici dell'atto che il portiere ha ritirato, benché sprovvisto di delega, si producono in capo al destinatario della comunicazione.

L'inquilino o il proprietario che non vuole che il portiere ritiri la propria corrispondenza straordinaria deve diffidarlo formalmente dall'agire in tal senso.

Se il portiere dimentica di comunicare la notifica al destinatario? Considerato che la legge ammette la notifica a mani del portiere (art. 139 c.p.c.), ci si domanda cosa possa accadere se questi ometta di comunicare al destinatario l'atto che ha ricevuto.

Ebbene per legge la notifica si considera andata a buon fine ed esplica i suoi effetti a prescindere dall'effettiva conoscibilità dell'atto da parte destinatario.

L'omessa consegna del documento da parte del portiere non integra il caso fortuito e l'atto produce i suoi effetti (Cass. 942/2017)

Conclusioni. Tra le mansioni ordinarie del portiere v'è il ritiro e la distribuzione della posta, ivi compresi i plichi consegnati da corrieri privati (Cass. 4832/1986); per contro la consegna della corrispondenza straordinaria - come le raccomandate - integra un'attività ulteriore per la quale è necessaria una delega ed è prevista un'apposita indennità.

Il proprietario o l'inquilino che non voglia autorizzare il portiere al ritiro deve diffidarlo formalmente dall'agire in tal senso


[1] Così M. FRACARO - G. PALMIERI, Condominio. Il dizionario dalla A alla Z, collana il Diritto di tutti, Milano, Giuffrè, voce "portiere", 2016, 217 ss.

[2] Così AA.VV., Immobili e Condominio, Memento Ipsoa, 2015, 990 ss

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